TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2010-02-11, n. 201000096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2010-02-11, n. 201000096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201000096
Data del deposito : 11 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00042/2010 REG.RIC.

N. 00096/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00042/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 42 del 2010, proposto da:

TONELLI SRL,

rappresentato e difeso dall'avv. R Fusi,

con domicilio eletto presso R Fusi in Brescia, via XX Settembre, N. 66;

contro

REGIONE LOMBARDIA,
rappresentato e difeso dall'avv. P P,
con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30 (Fax=030/2449770);

COMUNE DI MONTICHIARI,
non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Regione Lombardia prot. n. Z120090003485 del 19/2/2009, ricevuto in data 23/11/2009;

- del diniego definitivo del permesso di costruire prot. 37610/6.3 del 10/12/2009, con cui il Comune di Montichiari rigettava l'istanza presentata dalla ricorrente per la costruzione di n. 12 villette a schiera, nonchè di ogni altro atto, connesso..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- l’area oggetto dell’intervento edilizio proposto dalla ricorrente ricade nel perimetro delle misure di salvaguardia per lo sviluppo dell’aeroporto di Montichiari,

- per tale area la norma dell’art. 14 l.r. 5/07 stabilisce che: “1. Al fine di non compromettere il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all'entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d'area (…) e comunque non oltre il 30 giugno 2010 (termine così prorogato dalla l.r. 33/08), si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo.

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