TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-20, n. 201914703

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-20, n. 201914703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914703
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2019

N. 14703/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07936/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7936 del 2018, proposto da
Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di San Bernardo, 101;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto prot. M_INF-SVCA prot. 8769 del 24.04.2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, trasmesso il 27 aprile 2017 a mezzo posta, con cui è stato approvato il progetto esecutivo presentato dalla Società Strada dei Parchi S.p.A. denominato “Lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici della Galleria San Rocco, San Domenico e Gran Sasso. Aggiornamento progetto esecutivo di completamento Galleria Gran Sasso” nella parte in cui prevede “prescrizioni e raccomandazioni” come indicate nel corpo successivo del ricorso;

- della nota prot. n.13463 del 21.06.2018 nelle parti di seguito individuate per quanto inerenti la questione oggetto del presente ricorso;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;

e per la condanna

al risarcimento pecuniario del danno ingiusto, derivante dall'illegittimità del provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 8239/2018;

Vista l’ordinanza cautelare n. 5295/2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il gravame in epigrafe, la ricorrente Strada dei Parchi, concessionaria della gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 – A25, ha chiesto l’annullamento della nota n. 8769 del 24.4.2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo denominato “ lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici della Galleria San Rocco, San Domenico e Gran Sasso. Aggiornamento progetto esecutivo di completamento delia Galleria Gran Sasso ”. L’impugnazione è circoscritta alla parte della nota in cui il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in avanti, anche “MIT”) prevede che “ l'importo del progetto esecutivo presentato, confermato in lordi E 6.380.919,21, non trova copertura finanziaria nella previsione di Piano Economico Finanziario vigente. Pertanto, tale intervento, relativo ai lavori di messa a norma delle gallerie ai sensi del D. Lgs. 264/2006, potrà essere contemplato negli impegni di investimento della proposta di aggiornamento del Piano Economico Finanziario ed in caso di mancato riconoscimento ai fini regolatori, la spesa risulterà integralmente a carico della Società Concessionaria, rimanendo esclusa ogni azione di rivalsa verso il Concedente ”.

Al primo motivo di impugnazione, la concessionaria lamenta la violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e di buon andamento della p.a, delle norme di contabilità pubblica, delle delibere CIPE n. 39/2007 e n. 27/2013 nonché delle prescrizioni della convenzione unica del 18.11.2009. Sostiene che il MIT non poteva provvedere a una approvazione in linea tecnica del progetto senza mettere a disposizione la necessaria provvista finanziaria. La nota sarebbe viziata anche per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria (per non avere previsto la possibilità di provvedere con un piano cd. “stralcio”) e sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione, anche rispetto alle precedenti determinazioni assunte dalla stessa Amministrazione procedente. Risulterebbe violata anche la convenzione unica che regola la concessione autostradale, con la quale il concedente si è impegnato (cfr. art. 11) a garantire un tempestivo riequilibrio del piano economico finanziario (“PEF”) in modo da assicurare la giusta remunerazione del capitale investito.

Strada dei Parchi afferma anche che sarebbero rimaste prive di riscontro da parte del concedente due note che avevano individuato esattamente risorse finanziarie disponibili, seppur provvisorie, per realizzare gli interventi.

Al secondo motivo, si contesta la mancata adozione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge