TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-11-12, n. 200901727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-11-12, n. 200901727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 200901727
Data del deposito : 12 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01397/2000 REG.RIC.

N. 01727/2009 REG.SEN.

N. 01397/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2000, proposto da:
I C, rappresentato e difeso dall'avv. C S, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

La Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica e l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, rappresentati e difesi dagli avv.ti A C e S T dell'Ufficio Legale dell'Ente, con domicilio eletto presso il medesimo ufficio, in Cagliari, viale Trento N.69;
l’Assessorato Regionale Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, in persona dell'Assessore in carica e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante in carica, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di imbarco e relative indennità supplementari, previste dalla normativa vigente e segnatamente dal combinato disposto degli articoli 1 e 11 del D.P.R. n. 395/1995 e della legge n. 78/1983, di ogni altro diritto connesso, conseguente o comunque spettante al ricorrente;
con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di tutte le somme dovute per le causali di cui sopra, con gli interessi dalla maturazione al saldo.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/10/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente, dipendente della Regione Sardegna e appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, espone di aver prestato servizio presso una Base Logistico Operativa Navale per i periodi indicati nel ricorso e di avere svolto, nell’ambito di tale incarico, servizi di vigilanza sull’esercizio della pesca marittima, nonché compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

Il ricorrente espone di non aver percepito il trattamento economico corrispondente all’indennità di imbarco e relative indennità supplementari, previste dal combinato disposto degli artt. 1 e 11 del DPR n. 395/1995, della legge n. 78/1983 e delle norme di legge ivi espressamente richiamate.

Di qui, come precisato nell’atto introduttivo del giudizio, la richiesta di accertamento del suo diritto a percepire le indennità sopra precisate, per i periodi indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale, sostenendo l'infondatezza del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna è stato istituito con la legge regionale 5 novembre 1985 n. 26.

Ai sensi dell’art. 4 del medesimo testo normativo, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Ebbene, come rilevato anche dalla Difesa regionale, nessuna disposizione degli accordi contrattuali collettivi ed integrativi succedutisi negli anni ha mai previsto l’applicazione al personale regionale delle indennità oggetto del presente giudizio.

Del resto, le stesse disposizioni invocate dal ricorrente (artt. 1 e 11 del DPR n. 395/1995), sono espressamente riferite al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, nonché (legge 23 marzo 1983 n. 78) al personale delle Forze Armate, rivelandosi pertanto insuscettibili di estensione in favore del personale regionale soggetto, in materia, alla potestà legislativa esclusiva della Regione Sarda.

In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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