TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-10-02, n. 202010031
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2020
N. 10031/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02380/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2380 del 2015, proposto da
GA UL, NI ON, UD ZI, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180, come da procure in atti;
contro
Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TU OZ non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera Agcom n. 630/14 adottata nella riunione del 18 dicembre 2014 di modifica al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'autorità e resa nota ai ricorrenti solo con pubblicazione su sito www.agcom.it da lunedì 22 dicembre 2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni e di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il consigliere Achille Sinatra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 13 febbraio 2015 e depositato il 27 successivo, i tre dirigenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nominati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera n. 630/14/CONS della detta Autorità nella parte in cui essa ha fissato in 140.000 euro annui la misura massima omnicomprensiva della retribuzione dovuta ai dirigenti, in quanto ha disposto –modificando l’art. 35 del Regolamento relativo al trattamento giuridico ed economico dell’Autorità- che oltre tale importo l’indennità di funzione deve ritenersi assorbita nel trattamento economico complessivamente goduto.
2. – I ricorrenti denunziano a carico della modifica regolamentare in questione:
1) Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, arbitrarietà e difetto di motivazione, sviamento di potere, vizi che sussisterebbero in ragione della discriminazione così operata a discapito dei dirigenti con maggiore anzianità di servizio (tra cui i ricorrenti) rispetto ai meno anziani, atteso che la decurtazione sarebbe maggiore per i primi che per i secondi, la cui retribuzione complessiva sarebbe spesso inferiore alla somma in questione; tanto che attraverso l’adozione del provvedimento impugnato, l’Autorità, avrebbe reperito altri nove dirigenti, e ciò pur avendo già operato una riduzione superiore al 50%, sull’indennità di funzione (parte presenza) spettante ai dirigenti mediante la delibera n. 566/14/CONS.
2) Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare, contraddittorietà. Manifesta ingiustizia, violazione del principio del legittimo affidamento.
Sulla percezione della retribuzione senza l’applicazione del “tetto” retributivo in questione si sarebbe formato un incolpevole affidamento nei ricorrenti, sin dall’atto ella loro assunzione nei ruoli dell’Agcom.
3) In subordine, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare, manifesta ingiustizia, illogicità e disparità di trattamento. Sviamento di potere.
In subordine, sarebbe errata ed illegittima la scelta di determinare la misura dell’indennità di funzione con un parametro fisso e non più in misura