TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2017-05-17, n. 201700114
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Pubblicato il 17/05/2017
N. 00114/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00250/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2017, proposto da:
A A, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Ditta Individuale “Assunta Amelia”, rappresentata e difesa dall’avv. C A M, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Palestro, 2/3;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti di
Paolo Monari e Federazione Italiana Tabaccai, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Mellina Bares e Livia Grazzini, elettivamente domiciliati presso l’avv. Livia Grazzini nel suo studio in Genova, via Brigata Liguria, 3/11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 3/4/2017, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Liguria, ha disposto la “decadenza dalle concessioni della rivendita/ricevitoria nei confronti della sig.ra A A con conseguente soppressione della rivendita speciale n. 32 e della ricevitoria del lotto n. GE0477/IM0513 in Imperia”,
nonché di ogni altro atto, antecedente, richiamato, presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Paolo Monari e della Federazione Italiana Tabaccai;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che, alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla parte ricorrente, l’istanza cautelare non appare sprovvista di elementi di fumus , fatti salvi gli approfondimenti propri della fase di merito.
Rilevata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile cagionato dalla perdita di una delle principali attività del pubblico esercizio gestito dalla ricorrente.
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare vadano integralmente compensate fra le parti costituite.