TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-27, n. 202301973
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 01973/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- DR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Giovanni Daniel e A. Livio Girgenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Viale E. Caldara n. 43;
contro
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piera Pujatti ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
nei confronti
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lombardia in ordine all’istanza di revoca del vincolo paesistico, ex art. 14 del Regolamento R. D. n. 1357 del 1940 – disposto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 dicembre 1954 –, inoltratale dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano con nota 16 maggio 2018 prot. 4663, con la quale la Soprintendenza si è dichiarata incompetente a provvedere su detta istanza, trasmettendo la stessa alla Regione affinché ne fosse data evasione, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l’ordine alla Regione Lombardia di provvedere sulla predetta istanza, nonché per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di inottemperanza;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- per l’annullamento del provvedimento della Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Programmazione Territoriale e Paesistica, Settore Paesaggio, prot. Z1.2018.0028334 del 26 novembre 2018, conosciuto a mezzo raccomandata in data 17 dicembre 2018, avente a oggetto “ Milano – via Alfonso Lamarmora. Area tutelata ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 42/04 in forza al D.M. 22/12/1954. Richiesta di revoca parziale della tutela. Risposta a vostra nota prot. nr. 4664 del 16.5.2018 ”, con il quale è stato dichiarato che la Commissione Regionale “ ha esaminato la richiesta relativa all’area di cui all’oggetto ” e contestualmente sono state inviate le “ determinazione assunte dalla Commissione ” medesima;
- del verbale della Commissione Regionale di Lombardia per i Beni Paesaggistici dell’Alta Pianura e Area Urbana ad Alta Densità, n. 2/18 del 14 novembre 2018, allegato al provvedimento del 26 novembre 2018, conosciuto in data 17 dicembre 2018, con il quale si esprime valutazione sfavorevole all’accoglimento dell’istanza;
- nonché, ove occorra, della comunicazione della Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Programmazione Territoriale e Paesistica, Settore Paesaggio, prot. Z1.2018.0029076 del 30 novembre 2018, comunicato via p.e.c. in data 13 dicembre 2018, avente a oggetto “ Area di via Lamarmora - richiesta di partecipazione al sopralluogo e osservazioni - nota pec trasmessa in data 16/11/2018 ”,
- sempre se e in quanto occorrer possa, del verbale della Commissione Regionale di Lombardia per i Beni Paesaggistici dell’Alta Pianura e Area Urbana ad Alta Densità, n. 1/18 del 25 settembre 2018, depositato in giudizio dalla parte resistente in data 22 ottobre 2018;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista l’ordinanza n. 2202/2018 con cui è stato ordinato alla Regione Lombardia di depositare il verbale della seduta della Commissione regionale, eventuali ulteriori atti assunti dalla medesima Commissione inerenti al procedimento amministrativo in esame, nonché la variante al Piano Paesistico Regionale, ove medio tempore approvata;
Vista la documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Lombardia in data 22 ottobre 2018, in esecuzione della predetta ordinanza;
Vista la sentenza non definitiva n. 421/2019 con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto avverso il silenzio e disposta la conversione del rito, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti;
Viste le istanze dei difensori delle parti costituite di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 28 giugno 2018 e depositato il giorno successivo, la società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lombardia in ordine all’istanza di revoca del vincolo paesistico, ex art. 14 del Regolamento R. D. n. 1357 del 1940 – disposto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 dicembre 1954 –, inoltratale dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano con nota 16 maggio 2018 prot. 4663, con la quale la Soprintendenza si è dichiarata incompetente a provvedere su detta istanza, trasmettendo la stessa alla Regione affinché ne fosse data evasione, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
La società ricorrente è proprietaria di una porzione di un’area inedificata, ubicata a Milano, in Via Lamarmora, in corrispondenza dell’incrocio con Corso di Porta Romana, avente superficie catastale di 380 mq circa (foglio 438, mappali 350, 351 e 205), sulla quale il Piano particolareggiato del 1956, mai attuato, aveva previsto la costruzione di un edificio che avrebbe dovuto saldare il civico n. 1 di Via Lamarmora al civico n. 67 di Corso di Porta Romana. Una parte dell’area sopraindicata – ossia una parte del mappale 205 – risulta assoggettata al vincolo paesistico che grava sul vicino giardino condominiale di cui al civico n. 1 di Via Lamarmora, imposto attraverso il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 dicembre 1954, che ha dichiarato il notevole interesse pubblico del “ giardino (…), segnato in catasto ai numeri di mappa 4298 b/c/d, 4299 a/b/d/e, e 5807 b, (…) perché con la sua ricca vegetazione arborea, composta di essenze varie, costituisce una nota di verde di non comune bellezza ”. Dall’inizio degli anni sessanta la modesta porzione di proprietà della ricorrente sarebbe stata esclusa, con una recinzione, dal restante mappale compreso nel giardino tutelato, e poi negli anni ’70 nel sottosuolo della predetta area è stato realizzato un locale interrato che ospita una cabina elettrica, con costituzione di corrispondente servitù sia sotterranea che di accesso. La porzione di terreno non sarebbe allo stato coperta da alcuna essenza arborea di pregio, rinvenendosi soltanto la presenza di erba spontanea e della botola per l’ingresso nel locale interrato. Sulla scorta di tali elementi, la ricorrente, in data 19 dicembre 2016, ha formulato istanza alla Regione Lombardia al fine di ottenere la rimozione del vincolo paesistico dall’area di proprietà. In data 20 febbraio 2017, la Regione ha riscontrato la richiesta della società ricorrente, segnalando che “ la richiesta dev’essere rivolta agli uffici Ministeriali competenti, producendo tutti gli elementi e i documenti necessari ”, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 14 del R. D. n. 1357 del 1940, “ quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può il Ministro, su iniziativa o su domanda degli interessati, togliere o restringere il vincolo sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze individue sia su bellezze d’insieme ”. In data 11 aprile