TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-11-04, n. 202403023
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2024
N. 03023/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C F, M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Statale Istruzione Superiore “-OMISSIS-", non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia,1;
per l'annullamento
della deliberazione finale del Consiglio di Classe della 5^ IE -di "non ammissione all''esame di Stato” del ricorrente e di tutti gli atti presupposti e conseguenti infraprocedimentali richiamati nell''atto;
con conseguente richiesta di ammissione all''esame di Stato nella sessione suppletiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 la dott.ssa Silvana Bini e udita la difesa Erariale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente ha frequentato nell’anno scolastico 2022/2023 la classe quinta dell’Istituto Tecnico Statale -OMISSIS-; a conclusione dell’anno scolastico non è stato ammesso all’esame di Stato, avendo riportato l’insufficienza in due materia: Matematica 3 (tre) e Sistemi e automazioni 5 (cinque).
Espone di aver prodotto la certificazione di disortografia, disgrafia e discalculia, ma lamenta la mancata adozione di un percorso individualizzato da parte della scuola, al fine del raggiungimento degli obiettivi.
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato ha impugnato il verbale del consiglio di classe di non ammissione all’esame di Stato, lamentando ingiustizia manifesta, erroneità nella valutazione delle prove sostenute nel corso dell’anno, la disparità di trattamento, nonché il travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 671 del 18.7.2023 la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione: “Ritenuto che il ricorso non presenti sufficienti profili di fondatezza, in quanto:
- il giudizio di non ammissione all’esame di Stato, espresso dal Consiglio di classe all’unanimità, è adeguatamente motivato con riferimento all’insufficiente preparazione dello studente (che ha riportato due