TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-02-09, n. 202300332
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Pubblicato il 09/02/2023
N. 00332/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 dell’anno 2018 proposto da ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. G C, M S C e F B ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
contro
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. S G e M O e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1;
ATS Pavia in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
ASST Pavia in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-della D.G.R. della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, nelle parti in cui, richiamando la D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016: a) prevede la determinazione del budget (sia di ricovero, sia ambulatoriale) sulla base del “finanziato” dell’anno precedente;b) stabilisce una regressione tariffaria del 60% per le prestazioni relative alla “branca laboratorio analisi” erogate tra il 97% ed il 103% del finanziato dell’anno precedente; c) stabilisce una riduzione della valorizzazione dei 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza; nelle ulteriori parti in cui: d) stabilisce l’applicazione di un tetto regionale quanto al rimborso dei farmaci rendicontati con “file F”; e) dispone la corresponsione di acconti pari all’80% relativamente alla produzione per cittadini extraregione, anche qualora si tratti di prestazioni di “alta complessità” o erogate da strutture riconosciute I.R.C.C.S.; f) prevede che, per quanto riguarda le prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari, “non potranno essere effettuati ulteriori pagamenti se non a seguito delle rimesse da parte del ministero della salute per il tramite di Regione Lombardia”; g) destina “fino a 141 milioni di Euro ad un Fondo di riserva da destinare ai rinnovi contrattuali …”, riservando detta integrazione esclusivamente al settore pubblico; h) prevede che i contratti con le ATS debbano contenere clausola di piena ed incondizionata accettazione delle regole di sistema e vieta l’apposizione di riserve in sede di sottoscrizione del contratto con la ATS; nonché, per quanto occorrer possa, della D.G.R. n. IX/4334 in data 26 ottobre 2012, nella parte in cui introduce un limite massimo regionale al rimborso dei farmaci rendicontati con “File F”;
- della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS di approvazione del “Contratto Integrativo” relativo al I quadrimestre 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l'anno di competenza;
- del “Contratto integrativo” sottoscritto dalla ricorrente con riserva il 26 gennaio 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l'anno di competenza,
nonché per l’accertamento e la dichiarazione
della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 26 gennaio 2018 con la ATS Pavia, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Lombardia;
Visti i motivi aggiunti avverso la D.G.R. n. XI/125 in data 14 maggio 2018 nella parte in cui determina il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione delle risorse da assegnare per tale attività;la delibera della ATS di approvazione del “Contratto integrativo anno 2018” e del medesimo “Contratto integrativo anno 2018”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 contestate con il ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; nonché per la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con la ATS di Pavia, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il ricorso introduttivo e nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018;
Vista la documentazione con memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria della Regione Lombardia;
Vista la memoria di replica di parte ricorrente,
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 febbraio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. G N, ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente espone di essere ente unico gestore di più strutture sanitarie accreditate con il SSR e di aver stipulato contratto con l’ATS competente per l’erogazione delle prestazioni;con l’impugnata D.G.R. n.X/7600/2017 sono state assunte, per la gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018, determinazioni confermative di quelle già adottate per l’esercizio 2017 con D.G.R. n.X/5954/2016.
In particolare si tratta: a) della disposizione contenuta nei punti 5.3.1.1 e 5.3.1.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. X/5954 del 5 Dicembre 2016 che prevedeva la determinazione del “budget” (sia di ricovero, sia di specialistica strumentale) sulla base del “finanziato” dell’anno precedente;b) della disposizione contenuta al punto 5.3.1.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. X/5954 in data 5 dicembre 2016 che, per le prestazioni relative alla “branca di laboratorio analisi”, prevedeva una regressione tariffaria del 60% per le prestazioni erogate tra il 97% ed il 103% del “finanziato” dell’anno precedente, anziché del 30% come previsto per le altre prestazioni ambulatoriali;c) della disposizione contenuta nel punto 5.3.1.1 lett. a) dell’allegato A della D.G.R. n. X/5954/2016, il quale prevedeva una riduzione della valorizzazione dei 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza;d) della disposizione contenuta nel punto 8.3 della D.G.R. n.X/5954/2016, il quale prevedeva decurtazioni ripartite fra tutti i soggetti erogatori nel caso di superamento dello stanziamento relativo al rimborso dei farmaci rendicontati con “File F”.
Inoltre, la D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017 contiene alcune regole innovative che risultano pregiudizievoli per la ricorrente, in quanto sicuramente incidenti sulla remunerazione delle prestazioni che saranno rese. Si tratta in particolare: a) della disposizione contenuta al punto 1.6.4 dell’Allegato alla DGR n. X/7600/2017, la quale prevede la corresponsione di acconti pari all’80% (anziché al 95%) relativamente alla produzione per cittadini extra regione, senza distinguere né gli IRCCS dalle altre strutture accreditate, né le prestazioni di “alta complessità” da quelle di “bassa complessità”;b) della regola stabilita al punto 1.7.6 dell’Allegato alla delibera, secondo la quale, per quanto riguarda le prestazioni erogate a cittadini stranieri extracomunitari (STP Onere 9) “Non potranno essere effettuati ulteriori pagamenti se non a seguito delle rimesse da parte del ministero della salute per il tramite di Regione Lombardia”.
Avverso i provvedimenti impugnati è insorta parte ricorrente rassegnando le seguenti censure: