TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-10-01, n. 202401392
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Testo completo
Pubblicato il 01/10/2024
N. 01392/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01842/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LO ZZ Impianti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura C.I.G. 9941540257, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Ottani, Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ferrovie della Calabria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Albino Domanico, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Cobar s.p.a.., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Nitti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Geovertical s.r.l., Icaria s.r.l., Hypro s.r.l., Cooprogetti soc. coop., IA Ing s.r.l., Ferrotranviaria Engineering s.p.a., Aureatech s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego frapposto a mezzo pec del 16.11.2023 da Ferrovie della Calabria alla richiesta di proroga del termine di deposito dell''''offerta e/o di rimessione in termini ai fini del medesimo deposito inoltrata dal r.t.i. ricorrente nella stessa data del 16.11.2023;
- della nota prot. AGC/7936 del 4.12.2023, con cui Ferrovie della Calabria ha reiterato il suddetto diniego a fronte di apposita istanza inoltrata a mezzo pec dal RTI ricorrente in data 29.11.2023;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
per l’annullamento
riguardo ai motivi aggiunti:
- del provvedimento di cui alla nota prot. AGC 8290 del 20.12.2023, con cui è stata disposta l’esclusione del r.t.i. ricorrente per il mancato superamento del punteggio tecnico minimo da conseguire pari a 45 punti su 75;
- del provvedimento di cui alla nota prot. AU/8455 del 28.12.2023, comunicata con pec del 29.12.2023, con cui è stata disposta l''aggiudicazione in favore del r.t.i. costituendo Cobar S.P.A. (capogruppo) - Geovertical Srl (mandante), il quale ha individuato per le prestazioni relative ai servizi di progettazione il r.t.p. ausiliario composto da Icaria s.r.l. - Hypro s.r.l. - Cooprogetti soc. coop. - IA Ing s.r.l. - Ferrotramviaria Engineering s.p.a. – AureaTech s.r.l.s.;
- della nota prot. AGC/8454 del 28.12.2023, recante la proposta di aggiudicazione al suddetto r.t.i. costituendo Cobar/Geovertical;
- di tutti i verbali, nessuno escluso, delle sedute pubbliche e riservate e delle operazioni compiute dal Seggio di gara e dalla commissione Giudicatrice, delle schede di valutazione e degli eventuali allegati dagli stessi redatti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- della nullità, caducazione, inefficacia dell’eventuale contratto stipulato tra la stazione committente e il r.t.i. aggiudicatario non cognito alla ricorrente, relativo all''affidamento de quo
nonché per il risarcimento del danno
in forma specifica (subentro nel rapporto contrattuale) o, ove non più possibile, per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie della Calabria e di Cobar;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale il r.t.i. LO ZZ Impianti s.p.a. - Bonatti s.p.a. agisce per l’annullamento del diniego, opposto il 16.11.2023 da Ferrovie della Calabria, alla richiesta di proroga del termine di deposito dell’offerta e di rimessione in termini, nonché per l’annullamento della successiva nota prot. AGC/7936 del 4.12.2023 di reitero del diniego.
Espone di avere partecipato alla gara pubblica, suddivisa in tre fasi, indetta da Ferrovie della Calabria con la procedura di dialogo competitivo, ex art. 64 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento delle attività necessarie alla “ realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno presso il deposito ferroviario di Cosenza Vaglio Lise… ”.
Il ricorrente ha regolarmente preso parte alla prima e alla seconda fase ed è stata invitato alla terza, relativa alla presentazione dell’offerta finale.
In base all’invito l’offerta doveva essere depositata tramite la piattaforma telematica di negoziazione Net4market nell’apposito spazio “Doc. gara”, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 16.11.2023.
La terza fase avrebbe avuto luogo, infatti, con procedura telematica gestita mediante l’indicata piattaforma, con la previsione, contenuta nell’all. 7 al disciplinare, che “ in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla stazione appaltante e dal gestore della piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la stazione appaltante avrebbe adottato i provvedimenti di cui al comma 5bis dell’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016 integrato dall’art. 48 del d.lgs. 56/17 ”.
Il 16.11.2023, nel rispetto del c.d. principio di autoresponsabilità, l’esponente ha quindi avviato tempestivamente il deposito della documentazione relativa all’offerta ma le operazioni di caricamento hanno subito ripetuti blocchi e rallentamenti, in alcun modo imputabili a errori o negligenze del medesimo esponente e, dunque, addebitabili a malfunzionamenti del sistema, così da impedire alla il completamento nei termini delle operazioni di deposito della propria offerta.
Il ricorrente denuncia pertanto l’illegittimità delle determinazioni impugnate per violazione dell’art. 79 D. Lgs. n. 50/2016, violazione della lex specialis e per vizio di eccesso di potere.
1.2. Resiste Ferrovie della Calabria, che confuta le avverse censure, concludendo per il rigetto della domanda.
Deduce che a seguito della reiezione della domanda di tutela cautelare, la stazione appaltante ha prima disposto l’esclusione del ricorrente per mancato superamento del punteggio tecnico minimo, con provvedimento prot. AGC/8290 del 20.12.2023 e, successivamente, con determinazione AU/8455 del 28.12.2023 ha disposto l’aggiudicazione della procedura al r.t.i. Cobar s.p.a. - Geovertical s.r.l.
2. Per mezzo di motivi aggiunti il deducente ha quindi avversato il provvedimento prot. AGC/8290 del 20.12.2023, con cui è stata disposta l’esclusione dell’esponente per il mancato superamento del punteggio tecnico minimo, nonché la determinazione di aggiudicazione AU/8455 del 28.12.2023, per illegittimità derivata dal rigetto della richiesta di proroga, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio e la condanna al risarcimento del danno.
Rileva nello specifico il ricorrente che la terza fase della gara è proseguita con la valutazione delle offerte pervenute, tra cui quella del medesimo ricorrente, tuttavia esaminata in forma parziale a seguito del mancato integrale caricamento sul portale della documentazione, determinando ciò l’impossibilità di conseguire il punteggio tecnico minimo, pari a 45/75, per come evincibile dai verbali di gara, i quali evidenziano “ la mancata presentazione della documentazione necessaria per la valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi di cui ai subcriteri C.1, D.1, D.2 e D.3 ” e “la mancata presentazione della documentazione necessaria per la valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi di cui ai subcriteri D.4, D.5, D.6 e D.7 ”.
2.1. Si è costituito il raggruppamento aggiudicatario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 624/2024 è stata disposta una verificazione, con il seguente quesito: “ esaminati gli atti di causa -in particolare il ricorso, le difese della resistente amministrazione e del controinteressato, il disciplinare, la documentazione allegata nonché le valutazioni tecniche di Net4market del 28.11.2023- accerti il verificatore se gli impedimenti riscontrati dal ricorrente nel caricamento dei files e del file.zip per mancato riconoscimento del relativo formato e per presenza di marcatura temporale siano ascrivibili ad eventuali negligenze o imperizie del medesimo ricorrente ovvero a malfunzionamenti della piattaforma o ad altre cause non imputabili allo stesso ricorrente ”.
L’incombente istruttorio è stato tempestivamente ottemperato dal verificatore, l’ing. prof. Elio Masciari.
4. L’esponente ha indicato come tecnico di parte il dott. Paolo del Checco.
5. All’udienza pubblica del 18 settembre 2024, in vista della quale sono state depositate memorie di