TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2023-02-13, n. 202300216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2023-02-13, n. 202300216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300216
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00216/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2023, proposto da
Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l’annullamento

del provvedimento Prot.n. 18796 del 15.12.22 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, nella parte in cui impone prescrizioni realizzative, nonché ancora di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti allo stato non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Ministero della Cultura ha bandito un avviso pubblico finalizzato alle proposte di intervento per la “ promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici ” nelle sale teatrali.

Il Comune di Galatina ha partecipato a detto avviso relativamente al teatro comunale “ Cavallino Bianco ”.

L’intervento proposto era costituito dal posizionamento di alcuni moduli fotovoltaici sulla copertura del Foyer.

Il progetto veniva trasmesso alla Soprintendenza per la prescritta autorizzazione preventiva ex art. 21 d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di bene dichiarato di interesse culturale, in quanto con il D.C.P.C. n. 130 del 16.09.2015, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, è stato confermato lo status di bene tutelato, per le valenze storico-architettoniche dello stesso.

Con nota 17.06.2022 la Soprintendenza formulava i motivi ostativi.

Il Comune rispondeva con nota del 25.06.2022, ma con il provvedimento dell’11.07.2022 la Soprintendenza comunicava il diniego definitivo di autorizzazione fondato sul fatto che “ i pannelli fotovoltaici, sebbene non percepibili dalle pubbliche vie, sarebbero comunque visibili dalla visuale dall’alto che, grazie all’utilizzo delle tecnologie oggi disponibili, rappresenta una tipologia di fruizione e comunicazione delle immagini dei centri abitati sempre più diffusa;
la superficie dell’impianto fotovoltaico, anche in rapporto con quella della copertura del Foyer, risulterebbe di impatto visivo significativo rispetto alla lettura dei caratteri architettonici del fabbricato dalla visuale dall’alto
”.

Successivamente il Comune presentava ricorso innanzi a questo Tribunale che con sentenza n. 1577 dell’11.10.2022, poi passata in giudicato, annullava il diniego impugnato.

L’Amministrazione comunale ha successivamente diffidato la Soprintendenza ad emettere il provvedimento definitivo e in data 20.12.2022 veniva trasmesso il provvedimento, oggetto del presente gravame (nota prot. n. 18796-P del 15.12.2022), nel quale vengono poste alcune prescrizioni condizionanti alla realizzazione del progetto.

Infatti, nell’atto autorizzatorio impugnato è stato prescritto, ex art. 21, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, che “ in luogo della prevista collocazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare del Foyer, si preveda l’installazione di un sistema fotovoltaico integrato da posizionare sulla copertura in calcestruzzo armato della sala del teatro (platea) di recente realizzazione, ed eventualmente, ove possibile, anche sulla copertura della torre scenica. Al fine di integrare i pannelli fotovoltaici con la copertura, assecondandone la conformazione curva dell’estradosso, si ritengono soluzioni compatibili i film sottili di nuova generazione, i laminati flessibili, le tegole fotovoltaiche o i pannelli curvi. Ad integrazione di tale soluzione, ove utile a migliorare le prestazioni energetiche, si suggerisce di prevedere la posa di vetri fotovoltaici per gli infissi esistenti. La soluzione prescritta si ritiene coniughi adeguatamente le esigenze di tutela del bene culturale affidate a questa amministrazione senza sacrificare l’interesse alla transizione ecologica mediante l’efficientamento energetico dello stesso;
infatti consente di preservare i valori storico-architettonici ed artistici del “Cinema Teatro Cavallino Bianco” riconosciuti dal D.C.P.C. n. 130 del 16/09/2015 evitando di alterare la spazialità architettonica della sua copertura piana, tipica della tradizione costruttiva salentina, con l’introduzione di elementi tecnologici estranei alla configurazione storico-tipologica e funzionale della stessa che, opportunamente progettati, possono invece trovare coerente e proficua collocazione sulla copertura curva di recente realizzazione
”.

Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:

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