TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-08-02, n. 201106915
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Testo completo
N. 06915/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06845/1992 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6845 del 1992, proposto da:
AC GI, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Natoli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza Cola di Rienzo, 69;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, ed Enpas - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Dipendenti Statali, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;;
per l'annullamento, unitamente ad ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, del d.m. 29 gennaio 1991 e della conseguente nota ministeriale dell’aprile 1992, concernenti recupero delle somme erogate in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 781 del 1990
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di Grazia e Giustizia e dell’ENPAS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Giorgio GIni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe l’istante espone di essere magistrato ordinario a riposo a far data dal 29 ottobre 1981 e di aver ottenuto, giusta sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 245 del 1984, confermata in sede d’appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 781 del 1990, la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di corrispondergli le differenze retributive conseguenti agli aumenti periodici di cui all’art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
In attuazione di detto giudicato il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto 29 gennaio 1991, attribuiva al ricorrente i benefici economici di cui al giudicato, disponendo però nel contempo che le somme erogate in forza di questo per differenze di stipendio relative al periodo 1/1/1979-28/19/1981 e per conseguente rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi, sarebbero state recuperate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 10, comma secondo, ultima parte della