TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2015-05-18, n. 201500783
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N. 00783/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2014, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via San Saturnino n. 85/A;
contro
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. F I e P A, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69
nei confronti di
D F e S P, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento Prot. Uscita del 12.02.2014 n°5687 – Classifica XVII.6.9 adottato dal Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della R.A.S., dr.. Antonio Mascia, di rigetto dell’iscrizione alla “Lista Speciale ad esaurimento” di cui all’art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n°3 del 5 marzo 2008;
- di tutti gli atti presupposti, inerenti o consequenziali, anche non conosciuti, compresi quelli eventualmente adottati medio-tempore dall'amministrazione intimata, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’atto della conoscenza degli stessi;
nonché avverso il silenzio-inadempimento:
- all’istanza inviata alla R.A.S. – Assessorato al Lavoro e all’Agenzia Regionale per il Lavoro da parte del ricorrente in data 17.01.2014, protocollata in pari data, di inquadramento della parte ricorrente, con decorrenza dal 01.01.2014, presso gli enti pubblici (ASL, Comuni) con i quali sono in corso le convenzioni nelle quali, ex lege 3/2008, è subentrata la R.A.S.;
- all’adozione dei provvedimenti normativamente previsti dall’art.3 del Decreto dell’Assessore del Lavoro 02/04/2008 n. 3/662 e dalla Deliberazione di G.R. n. 33/28 del 10/06/2008, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti, con particolare riguardo: -all’apertura delle rispettive posizioni assicurative, agli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed alla liquidazione delle
spettanze in conformità al trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della formazione professionale;-al porre in essere tutti gli atti, tesi a promuovere e facilitare la ricollocazione di detto personale presso altri enti pubblici, locali e non, individuando tutte le ipotesi percorribili, preferibilmente a tempo indeterminato, con l’obiettivo del progressivo esaurimento della Lista;-ad
attivare tutte le azioni necessarie all’impiego del personale di che trattasi presso i centri regionali di formazione professionale ed in quelle altre strutture operanti, direttamente o indirettamente, per la formazione professionale regionale in Sardegna.
- all’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla sottoscrizione degli accordi procedimentali di collaborazione, in ottemperanza alla norma di cui all’art.2, comma secondo, della legge regionale n.38 del 20 dicembre 2013:
in ogni caso per il risarcimento del danno
- in favore della parte ricorrente, dell’importo corrispondente agli emolumenti previsti dalla C.C.N.L. Enti di Formazione Professionale, maggiorato dei contributi previdenziali e assistenziali, con decorrenza dal 01.01.2014 fino al completo soddisfo, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al saldo, con decorrenza dal 01.01.2014, essendo parte ricorrente, da tale data, a disposizione della R.A.S.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, già lavoratore dipendente presso centri privati di formazione professionale convenzionati, nonché destinatario di cassa integrazione, aveva chiesto alla Regione Sardegna, in data 9 luglio 2013, di essere iscritto nella lista speciale a esaurimento istituita presso l’Assessorato del Lavoro dall’art. 6, comma 1, lett. f), della l.r. 5 marzo 2008, n. 3, a mente del quale “il personale ricompreso nell’albo di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che non abbia fruito della risoluzione incentivata del rapporto, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2007, o quello che cessa a scadenza naturale del contratto di ricollocazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006, il cui rapporto di lavoro con l’ente di provenienza sia cessato o cessi entro il 31 dicembre 2008, è iscritto in una lista speciale ad esaurimento istituita presso l’Assessorato competente in materia di formazione professionale, il quale continua a promuoverne la ricollocazione presso gli enti pubblici;il personale iscritto nella lista resta a disposizione dell’Amministrazione regionale per essere impiegato dai centri regionali di formazione professionale, per l’attuazione del piano di cui al comma 2 e per ogni altra attività inerente alla formazione professionale;l’Amministrazione regionale, con effetto dalla data di iscrizione nella lista subentra agli enti di provenienza nelle convenzioni con gli enti locali, nei rapporti giuridici ed economici col personale suddetto al quale continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore e la rispettiva disciplina previdenziale privatistica, con oneri a carico dell’Amministrazione” .
In seguito l’art. 4 della l.r. 29 aprile 2013, n. 10, aveva chiarito che “1. Nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) ”.
Poi l’art. 1, comma 1, della l.r. 2 agosto 2013, n. 22, aveva ulteriormente stabilito che “1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere attraverso l'adozione dei necessari atti convenzionali esclusivamente a favore di coloro che, alla data di approvazione della presente legge, risultino aver inoltrato domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013” ;di conseguenza l’Assessorato del Lavoro aveva incluso espressamente il ricorrente tra i n. 89 ex dipendenti degli enti di formazione regionale aventi diritto all’inserimento nella lista speciale a esaurimento di cui all’art. 6, comma 1, lett. f), della l.r. 3/2008.
È poi intervenuto l’art. 2 comma 1, della l.r. 20 dicembre 2013, n. 38, con cui è stato previsto che “1. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della verifica già espletata dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulle domande pervenute e che ha individuato in 89 il numero dei lavoratori aventi diritto, si dispone con la presente norma l'iscrizione dei suddetti lavoratori nella lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).