TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-04-07, n. 202204078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-04-07, n. 202204078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204078
Data del deposito : 7 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2022

N. 04078/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05502/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5502 del 2016, proposto da
G C, Salvatore D’Alesio, R D V, G G M, M G, rappresentati e difesi tutti dagli avvocati G N A e M N A, con domicilio eletto presso lo studio M N A in Roma, viale Ippocrate, n. 33;

contro

Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

della cessazione dall’incarico di giudice di pace - atto di costituzione ex art. 10 d.p.r. 1199/71.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al capo dello Stato, gli odierni esponenti impugnavano i provvedimenti con i quali l’amministrazione concludeva il loro rapporto di servizio.

1.1. A seguito del deposito, le amministrazioni si opponevano all’impugnativa chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, cui provvedevano gli esponenti riproponendo, dinanzi a questo Tribunale, le medesime censure già spiegate nel ricorso straordinario.

1.3. Al ricorso era unita domanda di sospensione interinale dell’efficacia degli atti impugnati: essa veniva scrutinata dal Collegio alla camera di consiglio dell’8 giugno 2016 e respinta con ordinanza non appellata.

1.4. Parte resistente depositava ulteriore memoria in vista dell’udienza pubblica del 6 aprile 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

2. In punto di fatto, si osserva come i ricorrenti fossero, al momento dell’adozione degli atti impugnati, magistrati onorarî in servizio in differenti uffici giudiziari – in regime di proroga fino al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età – e lamentino l’anticipata cessazione del rapporto al 31 dicembre 2015.

2.1. Secondo gli esponenti i provvedimenti amministrativi gravati costituirebbero esercizio di un potere vincolato disciplinato direttamente dall’art. 18- bis d.l. 27 giungo 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132, in base al quale i giudici di pace « in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età cessano dall’ufficio alla predetta data ». Di conseguenza, evidenziando come la lesione fosse cagionata direttamente da un provvedimento di rango primario, con quattro motivi denunciavano l’illegittimità costituzionale della disposizione appena citata.

3. In primo luogo, va osservato come anche il Collegio reputi i provvedimenti impugnati di natura vincolata, in relazione ai quali l’atto normativo non lascia alcun margine di discrezione all’amministrazione. Residua, perciò, unicamente lo scrutinio del dubbio di costituzionalità.

4. Nondimeno, come correttamente osservato dall’avvocatura erariale, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi su un affine istituto, ossia il trattenimento in servizio del personale di magistratura sino al 75° anno d’età (art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503), affermando la legittimità dell’abrogazione (Corte Cost., 10 giugno 2016, n. 133).

5. Pertanto, i principî enunciati dalla Corte possono esser direttamente applicati da questo Collegio nell’affermare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 18- bis d.l. 83 cit.: appare evidente, infatti, che ambedue le discipline rispondano alle medesime legittime finalità politiche volte a favorire il ricambio generazionale, con strumenti normativi logici, coerenti e non discriminatori.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere definitivamente respinto.

7. Le spese, stante la peculiarità della questione, possono essere integralmente compensate.

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