TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-08-11, n. 202105492
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Testo completo
Pubblicato il 11/08/2021
N. 05492/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in N, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego opposto all'istanza presentata dalla ricorrente in data 23.12.2020, volta ad ottenere (ai fini della frequenza del corso di specializzazione in Radiodiagnostica presso l'Università degli Studi di N “Federico II”) il congedo straordinario senza assegni ex art. 1506 COM n. di prot. M_D GMIL REG2021 0047131 del 2.2.2021, notificato in data 4 febbraio 2021, nonché di tutti gli atti presupposti preparatori connessi e consequenziali (ivi compresi i pareri contrari della catena di comando, non conosciuti dalla ricorrente) e comunque incompatibili con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa C C in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all’art. 6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - -OMISSIS-, tenente -OMISSIS-OMISSIS-ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione le ha negato il congedo straordinario ex art. 1506 COM, richiesto per la frequenza del corso di specializzazione in Radiodiagnostica presso -OMISSIS-
Ha premesso:
-di essere risultata vincitrice del concorso di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020 e di essere stata assegnata alla Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica presso -OMISSIS-
-di aver presentato, in data 23 dicembre 2020, alla competente direzione generale per il personale militare richiesta di congedo straordinario senza assegni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 884 lett. g), 911, 1474 e 1506 lett. d) del D. Lgs. 66/2010;
-di aver agito avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, il cui giudizio si è concluso con la sentenza n. 1473 del 4 marzo 2021 con cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere in ragione dell’avvenuto provvedimento M_D GMIL REG2021 0047131 02-02-2021, emesso dall’amministrazione dopo la proposizione del ricorso, di rigetto dell’istanza volta a ottenere il collocamento in congedo straordinario senza assegni, ai sensi dell’articolo 1506 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. - Avverso il diniego -OMISSIS- è insorta con la proposizione del ricorso in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
3. - Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in data 25 febbraio 2021 per resistere al ricorso.
4. - Con ordinanza n. 429 del 4.3.2021 è stata accolta l’istanza cautelare.
5. - Alla pubblica udienza del 16 giugno 2021, svoltasi da remoto mediante collegamento in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. - La ricorrente si duole del diniego opposto dall’amministrazione della Difesa alla sua istanza volta al congedo straordinario senza assegni, ai sensi dell’art. 1056 comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare, in seguito COM), finalizzata alla frequenza della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica presso l'Università degli Studi di N “Federico II”, per la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dal 26 gennaio 2021.
Ritiene inconferente il richiamo dell’amministrazione (PERSOMIL) all’art. 757 del COM in quanto riferito a diversa fattispecie, ovvero l’ipotesi in cui lo stesso Ministero della Difesa designa, tra coloro che ne hanno fatto domanda i medici militari da far entrare nei posti riservati di cui al comma 1 dello stesso articolo, con le modalità precisate dal successivo articolo 758 D lgs. 66/2010.
Sostiene che tale norma non escluderebbe l’applicazione dell’art. 1506 anch’esso inserito nel COM ed applicabile per ciò stesso ai militari non esulando dagli stessi i medici della sanità militare, poiché in tal caso vi sarebbe disparità di trattamento con gli altri laureati.
6.1. - Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1506 del d.Lgs. 66/2010 e dell’art. 97 ss. Cost., in ragione dell’assenza di valida motivazione a fondamento del diniego.
Censura l’interpretazione dell’art. 1506 COM fornita dall’amministrazione in quanto volta ad escluderne l’applicazione ai medici della sanità militare, in particolare la lettera d), che rinvia per l’attuazione all’art. 6 comma 7 della Legge 30 novembre 1989 n. 398, sulla richiesta di congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per i dipendenti pubblici che fruiscono di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere.
6.2. - Con il secondo motivo di ricorso lamenta l’assenza, nel provvedimento di diniego gravato, di qualunque riferimento alle esigenze di servizio dell’amministrazione collegate alla particolare professionalità e peculiarità di impiego del richiedente.
Richiama la circolare di PERSOMIL del 15.12.2012 n. M_D GMIL II 5 I 0416819, ai sensi della quale “ In caso di parere negativo all’accoglimento delle istanze, gli organi competenti a emanare il parere gerarchico dovranno chiaramente indicare le esigenze dell’Amministrazione collegate alla professionalità e alle peculiarità di impiego degli interessati ostative alla domanda ”.
7. - Il Ministero della Difesa, con memoria depositata in data 25 febbraio 2021, ha ribadito le ragioni addotte dall’amministrazione a supporto del rigetto dell’istanza della ricorrente, fondate:
- sull’assunto per cui ai sensi dell’articolo 46, comma 2 del D. Lgs. n. 368/99 i medici specializzandi non possono fruire, per la frequenza delle scuole di specializzazione, del congedo straordinario senza assegni di cui all’art. 6, comma 7 della Legge n. 398/89, a cui l’art. 1506, comma 1 lett. d), fa espresso rinvio;
- sul parere negativo reso, con f.n. M_D E24094 REG2021 0005992 del 20 gennaio 2021 (allegato C), dallo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale (in seguito D.I.P.E.) che, con riferimento alle esigenze di servizio, ha evidenziato le ragioni ostative, ravvisate: nel vuoto di organico che si determinerebbe, ritenuto non ripianabile; nella partecipazione al corso avvenuta al di fuori delle esigenze annuali individuate dalla forza armata; nell’assenza di interesse per la specializzazione in radiodiagnostica atteso il ripianamento ottimale delle posizioni organiche per la suddetta professionalità; nell’esigenza di medici in servizio determinata dall’emergenza sanitaria da Covid -19.
L’amministrazione ha, altresì, rilevato l’assenza di controdeduzioni dell’interessata ai motivi ostativi comunicati dall’amministrazione.
8. - Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
8.1. - Trova applicazione nella fattispecie, l’art. 6, comma 7, della legge 30