TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-04-12, n. 202401250
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Pubblicato il 12/04/2024
N. 01250/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01080/2015 REG.RIC.
N. 01081/2015 REG.RIC.
N. 01083/2015 REG.RIC.
N. 01085/2015 REG.RIC.
N. 01751/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
1) numero di registro generale 1080 del 2015, proposto da M M P, C T, C C, C S, rappresentate e difese dagli avv.ti S L G e C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
2) numero di registro generale 1081 del 2015, proposto da Cucchiara Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti S L G e C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
3) numero di registro generale 1083 del 2015, proposto da Patti Calogera, rappresentata e difesa dagli avv.ti S L G e C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
4) numero di registro generale 1085 del 2015, proposto da D'Amore Mercurio, rappresentato e difeso dagli avv.ti S L G e C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
5) numero di registro generale 1751 del 2023, proposto da P M, rappresentato e difeso dall’avv. S L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
(con il ricorso r.g. n. 1751/2023) al decreto del T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. II, n. 884/2018, recante la liquidazione del compenso al commissario ad acta (P M) nominato nei giudizi r.g. nn. 1080/2015, 1081/2015, 1083/2015 e 1085/2015, decreto di cui, nei predetti giudizi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto la revoca;
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Vista la sentenza n. 793/2016;
Visto il decreto di liquidazione del compenso al commissario ad acta n. 884/2018;
Vista l’istanza di revoca del predetto decreto;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 il Presidente, dott.ssa F C;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. P M agisce con il ricorso r.g. n. 1751/2023, per l’ottemperanza al decreto con il quale gli è stato liquidato il compenso per l’attività svolta quale commissario ad acta a seguito della sentenza del T.a.r. di Palermo, sez. II, n. 793/2016, resa nei giudizi di ottemperanza (r.g. nn. 1080/2015, 1081/2015, 1083/2015 e 1085/2015) al giudicato formatosi sul decreto n. 1639/2013, emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta ai sensi della l. n. 89/2001.
Lamenta il mancato pagamento della somma liquidata e chiede la condanna del Ministero al pagamento del dovuto e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione), con condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010.
Il Ministero ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione incardinando l’istanza nei ricorsi r.g. nn. 1080/2015, 1081/2015, 1083/2015 e 1085/2015 e depositandone copia nel ricorso r.g. n. 1751/2023.
Sostiene in particolare che il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, nominato commissario ad acta con la sentenza n. 793/2016, ha illegittimamente delegato quale commissario P M (funzionario della Ragioneria), in violazione dell’art. 5, sexies, comma 8, l. n. 89/2001, che impone di nominare un dirigente di seconda fascia della p.a. soccombente, senza diritto ad alcun compenso.
Il ricorrente Pasta, resistendo all’istanza di revoca, deduce in via preliminare l’inesistenza della notifica della istanza di revoca fatta all’avv. S L G che, nei giudizi r.g. nn. 1080/2015, 1081/2015, 1083/2015 e 1085/2015, non rappresentava il sig. Pasta, che non era ivi costituito, in quanto non era parte dei processi, ma ausiliario del giudice. Deduce comunque l’inammissibilità per tardività dell’istanza di revoca del decreto di liquidazione del compenso e la confuta nel merito.
L’Avvocatura erariale ha depositato memoria di replica.
Alla camera di consiglio del 11 aprile 2024 il Collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione dei ricorsi r.g. nn. 1080/2015, 1081/2015, 1083/2015 e 1085/2015, quanto all’istanza di revoca del decreto di liquidazione del compenso del commissario ad acta e, per l’effetto, la conseguente improcedibilità del ricorso r.g. n. 1751/2023, avente ad oggetto l’ottemperanza al predetto decreto.
Pregiudizialmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati ai sensi dell’art. 70 c.p.a. in quanto aventi ad oggetto un’unica controversia (l’esistenza o meno del diritto del sig. Pasta alla liquidazione del compenso per l’attività svolta quale Commissario ad acta nei giudizi relativi all’ottemperanza al decreto n. 1639/2013, emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta).
Rileva preliminarmente il Collegio che la questione della presunta inesistenza della notifica dell’istanza di revoca, vada respinta.
Invero, l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica. Conseguentemente, è stato escluso che il luogo in cui la notificazione viene effettuata riguardi gli elementi costitutivi essenziali dell'atto, ritenendosi che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadano pur sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche solo al fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte ovvero su ordine del giudice (Cass. n. 15541/2023).
Nel caso di specie, a fronte di notifica nulla (non inesistente), il sig. Pasta si è costituito e si è difeso nel giudizio r.g. n. 1751/2023, ove avrebbe dovuto essere correttamente incardinata l’istanza di revoca, non solo quanto alla questione della notifica, ma anche nel merito e quindi il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo, posto che il sig. Pasta ha dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell’istanza di revoca (artt. 44 c.p.a. e 291 c.p.c. e sentenza della Corte Cost. n. 148/2021).
D’altra parte, ritiene il Collegio che siano fondate le questioni in rito sollevate nel corso della camera di consiglio dell’11/4/2023, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Invero, l’art. 57 del d.p.r. n. 115/2002, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e contenuto nella Parte II, Titolo VII, relativo agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario recita: “Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.”.
Ai sensi dell’art. 168 del d.p.r. n. 115/2002, la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
Recita poi l’art. 170 del d.p.r. n. 115/2002: “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”.
Orbene, ad avviso del Collegio l’istanza, proposta dal Ministero, di revoca del decreto di liquidazione del compenso del commissario ad acta, va qualificata come opposizione ai sensi del’art. 170 d.p.r. n. 115/2002.
Tale controversia rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, come ritenuto anche di recente da questo Tribunale (v. sez. I, sentenza nn. 596 e 597 del 16/2/2024).
Infatti, il diritto al compenso dell’ausiliario del giudice, nell'ambito di un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, ha natura di diritto soggettivo e, in assenza di una norma ad hoc, che radichi la controversia davanti al g.a. in sede di giurisdizione esclusiva, essa va conosciuta dal giudice ordinario.
In tal senso di richiamano gli argomenti contenuti nelle ord. della Cass. a S.U. n. 20501/2023, n. 26907/2016 e 26908/2016, nella sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, sez. V, n. 16/01/2023, n. 352, nonché nell’ordinanza del T.a.r. Sicilia, sez. II, n. 1675/2022.
Tale controversia potrà essere riproposta davanti al g.o. ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
D’altra parte, l’inammissibilità dei ricorsi r.g. nn. 1080/2015, 1081/2015, 1083/2015 e 1085/2015, quanto all’istanza di revoca del decreto di liquidazione del compenso del commissario ad acta, rende per l’effetto improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso r.g. n. 1751/2023 avente ad oggetto l’ottemperanza al predetto decreto.
Invero, solo a seguito della decisione del g.o., laddove favorevole al sig. Pasta, potrà essere attivato un nuovo giudizio di ottemperanza che abbia però ad oggetto anche la pronuncia resa sull’opposizione;laddove sfavorevole, non potrà essere attivato alcun giudizio.
In conclusione: i ricorsi r.g. nn. 1080/2015, 1081/2015, 1083/2015 e 1085/2015 vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione (salvi gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.) e il ricorso r.g. n. 1751/2023, va dichiarato improcedibile.
Le spese dei giudizi possono essere compensate tenuto conto dell’esito in rito a seguito di questioni sollevate d’ufficio dal giudice.