TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202404056
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Testo completo
Pubblicato il 29/02/2024
N. 04056/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04473/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4473 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aise - Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del rapporto informativo di fine servizio prot. n. -OMISSIS-del 11.12.2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Aise - Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna ex Sismi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’odierno ricorrente, Ufficiale Superiore dell’Esercito Italiano con il grado di Tenente Colonnello, è stato, dapprima, trasferito nella consistenza organica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge n. 801/1977 e, successivamente, è stato disposto il suo rientro nell’Amministrazione di provenienza, d’ufficio, per esigenze di servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), del DPCM 23 marzo 2011, n. 1.
2. – Nel presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo di fine servizio emesso dal Direttore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza – DIS, espresso in termini di mera sufficienza del suo operato.
3. – Nel ricorso, l’esponente ha formulato un’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a. e ha, poi, articolato i seguenti motivi di doglianza:
I) incompetenza dell’Autorità , in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso da un Dirigente non più in servizio;
II) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria , in quanto il giudizio attribuito al ricorrente sarebbe illogico alla luce dei suoi pregressi di carriera e, in particolare, dei punteggi lusinghieri dallo stesso ricevuti in passato.
4. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, eccependo l’irricevibilità del ricorso per decorrenza del termine di decadenza e chiedendo il rigetto dello stesso nel merito.
5. – La causa è stata trattenuta in decisione