TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 2013-02-20, n. 201300163

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 2013-02-20, n. 201300163
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300163
Data del deposito : 20 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00197/2013 REG.RIC.

N. 00163/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00197/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2013, proposto da:

Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. G S, con domicilio eletto presso N M R in Catania, via Vecchia Ognina, 142/B;

contro

Il Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso G C in Catania, via Livorno, 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 1336312 del 12.11.2012 - prot. gen. n. 134018 del 14.11.2012, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione Edilizia privata del Comune di Siracusa in relazione alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 259/03 per la realizzazione di una stazione radio base per telecomunicazioni da ubicare in c.da Carrozziere, ha comunicato che "questo settore non può procedere all'istruttoria, in quanto a tutt'oggi in Consiglio Comunale non ha ancora approvato la proposta di deliberazione della programmazione 2012";

- di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e/o conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure che assistono il ricorso sembrano allo stato sorrette da consistenti profili di fondatezza ,per cui va accolta la chiesta misura cautelare,limitatamente,tuttavia,all’obbligo del comune intimato di provvedere nuovamente,entro giorni sessanta dalla notifica a cura di parte della presente ordinanza,sull’affare oggetto del giudizio alla luce del contenuto delle censure medesime;

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