TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-15, n. 202301528

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-15, n. 202301528
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301528
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2023

N. 01528/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00682/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 682 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. M Murdaca, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Ponte Seveso n.3;

contro

Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;

per

ottenere, previa concessione di misure cautelari, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 2/7/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2023 la relazione del dott. G N, ed uditi gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.Con il ricorso in epigrafe si espone che parte ricorrente presentava in data 2/7/2020 istanza per la concessione del beneficio di cui alla procedura di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020;
veniva poi inviata diffida in data 19/1/2023, ma nessun riscontro è stato prestato, di qui il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo o “c.p.a”), in cui si deduce circa la violazione degli artt.1 e 2 della Legge n.241/1990 e degli artt.3 e 97 Cost.



1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso.



2. Alla Camera di consiglio del 14 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



3. La Sezione ritiene di dover preliminarmente prendere atto che, a seguito della entrata in vigore dell’art.21-bis della Legge n.1034/1971, come introdotto dall’art.2 della Legge n.205/2000, il giudizio contro il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione rimaneva circoscritto alla inattività dell’Amministrazione cui è affidata la cura dell’interesse pubblico, mentre al giudice amministrativo era assegnato il solo controllo sulla legittimità dell’esercizio della potestà, attesa l’eccezionalità del sindacato di merito su attività espressione di potestà pubblicistiche.

Quest’Organo giudicante osserva altresì che, con le modifiche introdotte nel 2005 e la previsione di precisi termini per la conclusione del procedimento, il comportamento omissivo dell’Amministrazione si presta ad essere ormai configurato come “silenzio diniego” ovvero “significativo” del non accoglimento dell’istanza del privato.

Sul piano della tutela giurisdizionale la circostanza che “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza” (art.2, comma 5, della Legge n.241) ha certamente inciso sulla questione della limitazione del giudizio sul silenzio al mero accertamento della violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso. Tuttavia resta prevalente l’opinione (da ultimo, Cons. Stato, VI, 2.2.2007, n.427) secondo la quale, in sede di utilizzo del procedimento speciale di cui all’art.2 della Legge n.205 del 2000, deve ravvisarsi l’esercizio da parte del giudice amministrativo di una giurisdizione di legittimità che può, in ultima analisi, condurre alla sola declaratoria dell’obbligo di provvedere, ma senza ottenere in modo anticipato una delibazione del merito della controversia, che viceversa presuppone tutta la fase cognitoria di accertamento. Del resto si tratta di una questione di non poco conto, che non può essere risolta prescindendo dal principio di separazione tra i poteri;
resta allo stato forte la sensazione che il silenzio-rifiuto è un istituto di carattere pubblicistico e non estensibile al comportamento omissivo dell’Amministrazione che, in quanto si atteggia come inadempimento di una obbligazione, integra gli estremi di una responsabilità contrattuale.



3.1 L’art.2 della Legge n.241 è stato ancora recentemente modificato dalla Legge n.69/2009, ove si dispone tra l’altro che, ove non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni;
è stato anche introdotto un nuovo art.

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