TAR Napoli, sez. V, sentenza 2011-12-27, n. 201106113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2011-12-27, n. 201106113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201106113
Data del deposito : 27 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06981/2002 REG.RIC.

N. 06113/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06981/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6981 del 2002, proposto da:
C A e C M, quali usufruttuari, C A e C A, quali nudi comproprietari, quest’ultimo anche quale procuratore di se stesso, rappresentati e difesi dall’Avv. A C ed elettivamente domiciliati presso Mallardo Gianfranco in Napoli, alla P. zza Garibaldi, n. 136;

contro

COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI, BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Campania, quale Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e succ, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;

nei confronti di

F.I.B.E. S.p.a., con sede legale in Napoli, al Centro Direzionale, Ed. E5, sc. A, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Massimo Ambroselli, Ennio Magrì e Fabrizio Magrì, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Carducci, n. 19;

per l’annullamento

1) dell’Ordinanza n. 084 emessa il 5.3.2002 dal Vice Commissario di Governo, notificata al solo Carleo A il 23.5.2002, con la quale è stato disposto, tra l’altro, l’occupazione d’urgenza per anni 5, in favore del Commissario Delegato, dell’immobile riportato in Ditta catastale Carleo A, A e Marianna, Comune di Giugliano in Campania, partita 31652, fg. 26, mappale 38, Sup. Catast. mq. 11.106, coltura frutteto, superficie da espropriare mq. 7.655;

2) dell’allegato Atto di Avviso, a firma F.I.B.E. S.p.a., Direttore Generale, con il quale si dispone l’occupazione per il giorno 3.6.2002;

3) del successivo Verbale di Consistenza ed Immissione in Possesso redatto il 3.6.2002 dagli incaricati della Soc. F.I.B.E. S.p.a.;

4) di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, preparatorio, ovvero, comunque, connesso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata F.I.B.E. S.p.a.;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 il dr. V C - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premettono i coniugi C A e C M, quali usufruttuari, i germani C M, A ed A, quali nudi proprietari in comune e pro-indiviso, dell’appezzamento di terreno sito nel Comune di Giugliano in Campania, in località masseria Annunziata, riportato in C.T. al fg. 26, p. lla 38, coltivato a frutteto, che, in data 3.6.2002, incaricati della F.I.B.E. S.p.a. si erano presentati per effettuare l’immissione nel possesso del predetto terreno ed, alla presenza del solo Carleo A (non essendo stati gli altri comproprietari ed usufruttuari avvisati, né ricevuto alcuna notifica) era stato redatto il verbale di consistenza, nonostante l’opposizione del solo Carleo A.

Tanto premesso, C A e C M, quali usufruttuari, Carleo A e Carleo A, quali nudi comproprietari, con ricorso notificato il 17.6.2002 e depositato il 2.7.2002, hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, l’Ordinanza in epigrafe n. 084 emessa il 5.3.2002 con cui il Vice Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive, aveva disposto l’occupazione d’urgenza per anni 5 dei suddetti immobili, unitamente all’Atto, a firma F.I.B.E. S.p.a., Direttore Generale, di Avviso di immissione in possesso per il giorno 3.6.2002 ed il successivo Verbale di Consistenza ed Immissione in Possesso redatto il 3.6.2002 dagli incaricati della Soc. F.I.B.E. S.p.a.

L’intimato Commissariato si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Si è costituita in giudizio anche la F.I.B.E. S.p.a., quale affidatario provvisorio in nome e per conto del Commissario delegato, del Servizio Smaltimento dei Rifiuti per la Provincia di Napoli.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è passata in decisione.

Preliminarmente e condividendo l’eccezione sul punto sollevata dalla F.I.B.A. S.p.a. il Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza per essere la controversia in esame demandata alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, con sede in Roma.

Si premette che, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 24.2.1992, n. 225, il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per delega dello stesso, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile e, successivamente il Ministro per l’Interno, possono deliberare lo stato di emergenza connesso ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Con riferimento alla fattispecie in esame, con D.P.C.M. 11.2.1994 era dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania ed in data 15.12.2000 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza ambientale nella Regione Campania e nella città di Napoli è stato prorogato fino al 31.12.2002, conseguentemente, prorogandosi in data 22.10.2000, con Ordinanza Ministeriale n. 3100 i poteri conferiti al Commissario delegato - Presidente della Regione Campania ed al Prefetto di Napoli con precedenti ordinanze fino alla cessazione dello stato di emergenza (31.12.2002).

La presente fattispecie rientra ratione temporis nelle previsioni di cui all’art. 3 L. 27.1.2006, n. 21, afferendo alla legittimità dei provvedimenti normativi e commissariali resi nel contesto emergenziale della Regione Campania deliberato ai sensi dell’art. 5 L. n. 225/02.

Siffatta disposizione, intervenuta nella pendenza del giudizio e certamente ad esso applicabile, disponeva, infatti, all’art. 3 che:

<<
(…….) 2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta, in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma

2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d’ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell’art. 26 della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. Le misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis conservano efficacia fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, a cui la parte può riproporre il ricorso (……...) >>.

Orbene anche se tale disposizione è stata successivamente abrogata dal numero 34) comma 1, art. 4 dell’allegato 4 al D.L. vo n. 104/10, con decorrenza dal 16.9.2011 (come previsto dall’art. 2 della legge stessa), la stessa è stata sostanzialmente riprodotta, senza soluzione di continuità, dall’art. 133 lett. p) del D.L. vo n. 104/10 il quale testualmente prevede la devoluzione al T.A.R. del Lazio, sede di Roma di tutte: <<
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti commissariali adottati in tute le situazioni emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della Pubblica Amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un potere pubblico, quand’anche relativamente a diritti costituzionalmente tutelati >>.

Ne consegue che deve essere dichiarata l’incompetenza del T.A.R. della Campania, rientrando la controversia in esame nella competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, con sede in Roma.

In definitiva il Collegio deve dichiarare l’incompetenza dell’adito T.A.R. della Campania a conoscere la controversia in esame per essere la stessa demandata alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, con sede in Roma.

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