TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-02-16, n. 202100055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-02-16, n. 202100055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100055
Data del deposito : 16 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2021

N. 00055/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00477/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2018, proposto da V C, R C, Ivo D'Aurizio, A D A, R D N, P D T, O L T, N M, G M, G N, A P, M P, G S, M S, T S, V S, A S, P A V, rappresentati e difesi dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria n. 74;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale dei ricorrenti al conseguimento del corretto ed integrale trattamento economico relativo alla corresponsione dell'indennità di imbarco maggiorato, come prevista dall'art. 4, co. 1 della legge n. 78 del 23 marzo 1983 ss.mm. ii, e dall' art. 52, co.7 del d.p.r. n. 164/2002 ss.mm.ii.: trattamento comprensivo di tutti i periodi di lavoro maturati durante l'imbarco effettuato sulle unità navali della Guardia di Finanza, previo annullamento di tutti gli eventuali e sconosciuti atti amministrativi ostativi;

e per la conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento degli importi dovuti a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa M S nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 svoltasi con la partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 183/2020, nonché dell’art. 4 del d.l. 28/2020 e in presenza, ai sensi degli stessi articoli, degli avvocati di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I militari ricorrenti elencati in epigrafe, tutti appartenenti, con vari gradi, alla Guardia di Finanza, con sede di servizio presso la Stazione Navale di Termoli, rappresentano quanto segue:

- di aver prestato servizio su unità navali così classificate: “V. 2000 – V. 600 -V. 4000 – B.S.O”;

- di aver avanzato, con atto di diffida notificato a mezzo pec, in data 4.11.2016, indirizzata al Comando Generale, richiesta di liquidazione dell’indennità di imbarco di altura di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1983 n. 78, per le mansioni svolte nel decorso quinquennio a bordo del Naviglio del Corpo;

- di non aver ottenuto il riconoscimento dell’emolumento.

Ciò premesso, con il presente gravame, con un unico motivo di ricorso, hanno dedotto i seguenti vizi “ Violazione dell’art. 4 della legge n. 78/1983, e s.m.i. Eccesso di potere per falsa ed erronea interpretazione di potere ovvero per erronea valutazione di situazioni di fatto ”.

Gli interessati rivendicano il diritto al riconoscimento dell’indennità di altura, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, della legge 23 marzo 1983 n. 78 (il cui ambito di applicazione è stato esteso al personale della Guardia di finanza dall'art. 3, c. 18-bis, del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472), e dell’art.1 del d.P.R. dell’11 ottobre 1988.

La tesi di parte ricorrente, in sostanza, è che al fine di ottenere l’indennità d’imbarco di altura non sia decisiva la circostanza di prestare servizio proprio su una unità di altura, in quanto a tal fine sarebbe sufficiente il possesso, da parte dell’unità navale in questione, di una delle caratteristiche fissate nella Tabella “A” allegata al predetto decreto presidenziale (ovvero, velocità superiore ai 40 nodi o dislocamento superiore alle 40 tonnellate).

A favore di tale interpretazione vengono richiamano i contenuti della nota del Reparto tecnico logistico amministrativo Lombardia – Ufficio amministrazione - sezione trattamento economico/atti dispositivi (prot. n. 0194660 dell’1 aprile 2024), nella quale, con riferimento ai criteri per l’attribuzione dell’indennità di imbarco al personale del Corpo della Guardia di Finanza si affermava quanto segue: “… si evidenzia che in forza a quanto stabilito dall’art. 4, co. 1 della L. n. 78 del 26.03.1983 ss. mm. ii. e dell’art.1 del D.P.R. del 11/10/1988, è previsto che l’indennità di imbarco venga attribuita in base alle caratteristiche dell’unità navale come sotto riportate: - Indennità di imbarco normale: per il personale imbarcato su unità navali con velocità inferiori a 40 nodi o dislocamento inferiore alle 40 tonnellate;
- Indennità di imbarco di altura: per il personale imbarcato su unità navali con velocità superiore ai 40 nodi o dislocamento superiore alle 40 tonnellate
.”

Ciò premesso, gli interessati si dolgono del mancato riconoscimento di tale indennità, allegando che le imbarcazioni presso le quali prestavano il proprio servizio avessero tutte la caratteristica di essere unità navali superiori a 40 tonnellate di dislocamento, o dalla velocità di navigazione superiore ai 40 nodi.

In tale prospettiva i ricorrenti contestano i contenuti della circolare n. 161543/2016 del 20 maggio 2016 del Comando generale della Guardia di Finanza - VI Reparto, recante un compendio sul "Trattamento economico accessorio del personale”, la quale avrebbe fornito una lettura restrittiva del delineato quadro normativo, non ricomprendendo le imbarcazioni del naviglio del Corpo tra quelle per le quali è prevista la corresponsione dell’indennità di altura.

Sulla base di quanto precede, i ricorrenti richiedono quindi a questo Collegio:

(1) di accertare il loro diritto patrimoniale al riconoscimento dell'indennità di imbarco nella misura percentuale pari al 55% del 190%, invece del 55% del 183% percepito, previo annullamento di eventuali atti sconosciuti;

(2) di condannare l'amministrazione al pagamento agli stessi interessati dell'indennità di cui trattasi, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;

(3) di ordinare in via istruttoria l’esibizione degli atti e dei documenti in base ai quali l’amministrazione ha negato la corresponsione dell’indennità richiesta dai ricorrenti, con l’acquisizione al processo anche del fascicolo personale dei dipendenti.

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