TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-11-18, n. 202400692
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 00692/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gioia Hospital di Rotolo Carmelo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 14/2021 del 2.01.2021 del Tribunale di Reggio Calabria, recante condanna dell'ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 27.875,77 oltre interessi di mora e spese del procedimento, notificato il 14.01.2021 e non opposto, munito di formula esecutiva il 4.03.2021 e in tale forma rinotificato l’8.03.2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 febbraio 2024 e depositato il successivo 21 febbraio, la Gioia Hospital di Carmelo Rotolo ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del D.I. del Tribunale di Reggio Calabria n. 14/2021 del 2.01.2021, recante condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 27.875,77, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, liquidate € 700,00 per compensi e € 286,00 per esborsi e accessori come per legge.
1.1. A fondamento della domanda ha dedotto che il titolo, notificato il 14.01.2021 e non opposto, veniva munito di formula esecutiva in data 4.03.2021 e in tale forma regolarmente rinotificato all’Azienda debitrice il successivo 8.03.2021. Quest’ultima, pure dopo il decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ometteva, tuttavia, di darvi spontanea e completa esecuzione, limitandosi al pagamento della sola fattura n. 123/s del 5.12.2011 per l’importo di € 2.359,50. Fattura che però era già pagata dall’ASP in precedenza, ed in relazione alla quale, perciò, con pec del 10.05.2021 veniva comunicata la rinuncia al pagamento.
1.2. Con brevi note depositate il 17 ottobre 2024 parte ricorrente ha segnalato l’erronea indicazione nel ricorso della notifica del titolo azionato con formula esecutiva, essendo, stato, di contro esso notificato all’ASP, una volta dichiaratane l’esecutività, con il solo decreto di esecutorietà, da considerarsi, comunque, sufficiente per la proposizione del giudizio d’ottemperanza.
Richiamata giurisprudenza sul punto ha, dunque, insistito per l’accoglimento del ricorso, instando per l’evenienza di ritenuta imprescindibilità della spedizione in forma esecutiva per la concessione di un termine onde consentirgli di provvedere in tal senso.
2. L’ASP di Reggio Calabria, benché ritualmente intimata, non si è costituita.
3. All’udienza in camera di consiglio del 23 ottobre 2024 la causa, assenti le parti, è stata infine posta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. La questione interpretativa prospettata dal ricorrente involge due distinti profili, tra loro intimamente correlati, ponendosi, da un lato, il problema della necessità o meno, ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di provvedimenti del giudice civile, della spedizione in forma esecutiva del titolo e, dall’altro lato, per la specifica evenienza in