TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-07-09, n. 202400480

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-07-09, n. 202400480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400480
Data del deposito : 9 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2024

N. 00480/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00599/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2024, proposto da
A T, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del Decreto emesso dalla Questura di Modena in data 13.02.2024 e notificato il 02.03.2024, che ha rigettato al ricorrente la conversione del Permesso di Soggiorno per protezione speciale in Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4.5.2024 e munito di istanza di sospensione cautelare, Toure Aly ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Questura di Modena ha dichiarato irricevibile l’istanza tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, dal medesimo posseduto, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L’Amministrazione ha motivato il provvedimento di rigetto osservando che “ il Decreto Cutro, convertito con la legge n. 50/23, entrato in vigore il 6 maggio 2023, (che) ha abrogato la possibilità di conversione di questa tipologia di soggiorno ” e che “ nel caso in esame la richiesta di conversione è stata depositata dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 50/23 ”.

Il ricorrente, in sintesi, ha lamentato i seguenti vizi: “ 1) Erronea applicazione della normativa di riferimento ”;
la giurisprudenza ha ormai riconosciuto la possibilità di conversione del titolo di soggiorno da protezione speciale in lavoro subordinato, giusta l’art. 7 del D.L. n. 20/2023;
il ricorrente svolge regolare attività lavorativa ed è integrato sul territorio nazionale, situazioni non valutate dalla Questura;
2) Erronea applicazione della normativa alla luce dell’art. 8 CEDU ”;
sarebbe violato l’art. 8 Cedu;
l’art. 6 del TUI, come modificato dal D.L. 20/2023 sarebbe incostituzionale.

Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.

Alla Camera di Consiglio del 19 giugno 2024, previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito precisate.

In relazione agli elementi di fatto rilevanti per la decisione della presente controversia, va precisato che il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato in data 23.8.2022 con scadenza fissata al 22.8.2024;
in data 22.6.2023 il medesimo ha presentato istanza di conversione del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, richiesta dichiarata irricevibile con l’atto in questa sede gravato.

Tanto premesso in punto di fatto, giova ricordare che questo Tribunale ha già avuto modo di affrontare casi del tutto analoghi e sovrapponibili a quello qui in esame (tra le altre,

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