TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-10-02, n. 202314543
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Pubblicato il 02/10/2023
N. 14543/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06633/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6633 del 2023, proposto da:
Bar Piper S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di soppressione del patentino generi di monopolio n. 100020 del 23.2.2023 (prot. 9047), notificato in data 22.2.2023, e di ogni altro provvedimento precedente e susseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe in data 20.4.2023 e ritualmente depositato il 27.4.2023, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento del 23.2.2023 (prot. n. 9047 del 22.2.2023) adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di soppressione del patentino n.100020, attribuito alla ricorrente.
2. La ricorrente ha esposto quanto segue:
- la medesima era titolare del patentino per generi di monopolio n.100020;
- l’Amministrazione procedente ha disposto la soppressione del patentino in questione, ritenendo accertato che la distanza fra la rivendita più vicina e il locale di esercizio del patentino fosse inferiore a 100 metri, distanza minima prevista dall’art.7, co.4 DM n.38/2013 e s.m.i..
3. Avverso la succitata determinazione di soppressione reagiva quindi l’odierna ricorrente, proponendo i motivi di ricorso come meglio esposti nell’atto introduttivo del giudizio.
4. I soggetti intimati si costituivano in giudizio, per resistere e avversare le ragioni del ricorso, sulla base delle memorie successivamente versate in atti.
5. Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con preavviso di adozione di sentenza in forma semplificata.
6. Il ricorso è manifestamente fondato, per difetto di istruttoria e motivazione, ai sensi di quanto di seguito esposto.
Il gravato provvedimento di soppressione del patentino intestato alla società ricorrente si fonda sull’asserita circostanza per cui la distanza dell’esercizio rispetto alla rivendita più vicina sarebbe inferiore a 100 metri (precisamente a metri 78, come rilevato nel corso del sopralluogo d’ufficio, e dal rilevato verbale, svolto in data 14.3.2018). La rilevata distanza impedirebbe il rinnovo del patentino in questione (la cui autorizzazione provvisoria era scaduta al 31.12.2021), in applicazione del disposto di cui all’art.7, co.4 DM n.38/2013 e s.m.i..
Parte ricorrente, nel ricorso, contesta (anche con il supporto di perizia tecnica) il modus operandi per la determinazione dell’effettiva distanza rispetto alla rivendita di generi di monopolio più vicina, proponendo l’utilizzo di un diverso percorso che, se praticato, porterebbe ad un risultato superiore ai 100 metri richiesti dal succitato art.7, co.4.
Inoltre, la ricorrente contesta il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento, evidenziando allo scopo come per il tratto pedonale considerato dall’Amministrazione non esista alcuna determinazione istitutiva impartita da Roma Capitale, talchè il tratto pedonale considerato non sarebbe comunque regolare e quindi non poteva essere considerato ai fini della misurazione della distanza.
L’Avvocatura erariale contesta la prospettazione di parte ricorrente, osservando come, ai fini dell’applicazione del’art.7, co.4, è necessario (e al contempo sufficiente) fare riferimento al fatto che una persona normalmente deambulante possa percorrere il tratto pedonale, non rilevando l’eventualità (affermata dalla parte ricorrente) che il percorso pedonale considerato ai fini del calcolo della distanza non rispetti le norme del Codice della strada per i soggetti non deambulanti e, per converso, non potendosi pretendere dall’Amministrazione procedente uno sforzo ricostruttivo che si spinga al di là della verifica dell’esistenza di un percorso pedonale normalmente praticabile.
Prima di esaminare il merito della controversia, occorre rammentare che, secondo quanto previsto dall’art.2, co.4 del DM n.38/2013, “la distanza e' intesa come il percorso pedonale piu' breve ed e'
calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni” (ossia del Codice della strada).
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato attuazione al disposto della norma in questione, adottando la determinazione prot.n.4126/2013 del 27.3.2013).
Con riguardo al tema di interesse, la lett. a) della parte dispositiva della predetta determinazione stabilisce che “per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria”.
Il tenore letterale della predetta disposizione consente di convenire con quanto sostenuto dalla difesa erariale, in merito al fatto che non sia rilevante che l’attraversamento pedonale considerato dall’Amministrazione procedente (viale Paolo Orlando all’altezza dell’incrocio con Via dei Remi – Via Ottavio) non sia (in tesi) rispettoso delle previsioni recate dal codice della strada (rif. art.40, co.11) sulla apposizione di scivoli sui marciapiedi posti agli incroci, essendo (sul punto) sufficiente che il tratto consenta l’attraversamento pedonale. Del resto, la finalità della norma è quella, precipuamente, di evitare l’eccessiva concentrazione di esposizione alla vendita di generi di monopolio.
Non si conviene tuttavia con l’Avvocatura erariale laddove essa afferma che, nei procedimenti in questione, l’Amministrazione procedente possa prescindere totalmente dall’approfondimento istruttorio circa la regolarità dell’attraversamento pedonale (e dal renderne conto in sede provvedimentale).
In favore di tali assunto militano tanto l’art.2, co.4 DM n.38/2013 (che fa espresso riferimento al “rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”) che la disposizione attuativa contenuta nella determinazione agenziale, nella misura in cui essa prevede chiaramente che il tragitto sia autorizzato al percorso pedonale in conformità alle norme sulla circolazione viaria. Dalla documentazione versata in atti, e anche dal tenore delle osservazioni difensive della parte resistente, è emerso che, pure a fronte dei rilievi palesati nel corso del procedimento dalla società interessata, l’Amministrazione procedente abbia omesso qualsivoglia approfondimento istruttorio circa la compatibilità del tragitto pedonale considerato ai fini del calcolo della distanza effettiva dalla rivendita più vicina con le norme sulla circolazione viaria. Né l’Amministrazione ha indicato, nel provvedimento impugnato, i criteri adoperati per la misurazione e, in ogni caso, quali verifiche avesse compiuto presso Roma Capitale per acclarare la legittimità dell’attraversamento pedonale nel tratto in questione.
Sul tema, parte ricorrente ha palesato in giudizio elementi, non specificamente confutati né in esito all’istruttoria disposta dal Collegio con Roma Capitale né dalla stessa Amministrazione resistente, atti a palesare tale deficit istruttorio e motivazionale. In particolare, si fa riferimento:
- all’assenza di una determinazione regolativa del traffico. Tale circostanza, confermata da Roma Capitale, se di per sé non acclara la condizione di irregolarità (in quanto l’attraversamento esisterebbe ad immemorabilia), nondimeno non acclara nemmeno il suo contrario;
- alla circostanza, valorizzata da parte ricorrente, per cui il tratto pedonale in questione non sarebbe stato oggetto di alcun intervento manutentivo, come se (per ipotesi) non fosse consentita la pedonalizzazione;
- all’ulteriore previsione, sempre addotta da parte ricorrente (cfr. memoria depositata il 15.9.2023), del regolamento viario di Roma (punti 16.5-16.6), con precipuo riferimento alla distanza minima fra le intersezioni (100 metri per le strade di quartiere).
7. Per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, si dispone l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot.n.9047 del 23.2.2023.
Resta salvo l’eventuale riesercizio del potere in capo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pur nel vincolo conformativo nascente dalla presente decisione.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte resistente, per essere liquidate, a beneficio della parte ricorrente, come indicato in dispositivo.