TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-02-10, n. 202200436
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Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 00436/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 80 del 2016, proposto da:
IC UN LL, rappresentato e difeso dall’Avv. Filomena ZI, con domicilio eletto in RN, alla piazza Sant’Agostino, 29, presso l’Avv. Salvatore Paolino;
contro
Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Cioffi, con domicilio eletto, in RN, al Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. RN;
Commissario Ad Acta del Comune di Sarno, Arch. Nicola Vitolo, Regione Campania ed Ente Autonomo Volturno s. r. l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, domiciliato ex lege in RN, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
GA ZI, non costituito in giudizio;
GI ES, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto, in RN, al Corso Vittorio Emanuele, 143;
per l’annullamento
A) del Permesso a Costruire n. 1810 del 2.01.2014, rilasciato dal Comune di Sarno a ES GI, per la demolizione e la ricostruzione di "corpi di fabbrica" siti in Sarno, riportati in catasto al foglio 19 mappali n. 176 e 240 sub 10, 11, 17 (ex 13), 18 (ex 14), con conseguente declaratoria d’illegittimità d’ogni eventuale ulteriore provvedimento, rilasciato a GI ES, sulla base del menzionato permesso, atto non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti;
B) d’ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale ed in particolare:
B1) del Decreto del Dirigente della Regione Campania del Dipartimento delle Politiche territoriali n. 20 dell’11/06/2015, conosciuto solo di recente e, per quanto d’interesse, della relazione istruttoria della Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità, a firma del Responsabile del procedimento, allegata al Decreto Dirigenziale n. 20/2015; B2) del provvedimento, prot. n. 906/CV/DR del 29/04/2015, recante Nulla Osta alla deroga, emesso dal Direttore p. t. della Direzione Generale territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; B3) dell’atto, avente ad oggetto: “Parere ferroviario preventivo per il rilascio dell’autorizzazione in deroga”, prot. DEFE DR/255 del 25/03/2015, a firma del Direttore di Esercizio p. t. della Società E.A.V. s. r. l.;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di GI ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 2 febbraio 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, denominato “ricorso, da valere anche come motivi aggiunti al ricorso incidentale (proposto nell’ambito del ricorso) n. 2391/2014”, LL IC UN, in qualità di proprietario di un immobile, posto a confine con la proprietà del controinteressato ES GI, interessato dalla costruzione di un nuovo fabbricato, di cui al gravato p. d. c., rilasciato dal Comune di Sarno, n. 1810 del 2.01.2014, premesso che, in detto giudizio, n. 2391/2014 R. G., proposto dallo ES, s’era costituito, contestando le tesi del ricorrente, nonché proponendo ricorso incidentale, avverso il permesso di costruire in questione (qui nuovamente impugnato: nde); che detto titolo edilizio era stato “formalmente sospeso in autotutela dal Responsabile del Servizio Urbanistica Comunale con atto, prot. 505 del 7/02/2014, in attesa dell’acquisizione, da parte dello ES, del nulla – osta, concernente la distanza della linea ferroviaria della “Circumvesuviana”; che, in detto ricorso (R. G. 2391/2014), la Sezione aveva accolto l’istanza cautelare di controparte; che, di recente, era venuto a conoscenza dell’emanazione del decreto del Dirigente del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania, n. 20 dell’11.06.2015, recante l’autorizzazione, in deroga alle distanze dalla sede ferroviaria, depositato in giudizio dalla difesa dello ES in data 23.10.2015, prot. 11066, insieme ai collegati atti della società E.A.V. a r. l. e della Direzione Generale Territoriale Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mai formalmente portati a sua conoscenza; che detti atti erano illegittimi, “in quanto basati su un’istruttoria carente”; che i nulla osta in deroga de quibus avevano rimosso la condizione, che paralizzava l’efficacia del permesso a costruire n. 1810/2014; tanto premesso, articolava, avverso il permesso a costruire n. 1810/2014 e gli ulteriori atti impugnati, plurime censure di violazione di legge e d’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici; di tali censure si omettono, per le ragioni che appariranno chiare dal seguito della motivazione, quelle, concernenti il permesso di costruire, gravato sub A), laddove per quanto riguarda gli atti, impugnati sub B) dell’epigrafe, si tratta di un’unica censura, così articolata:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 del D.P.R. 380/01; ARTT. 49 e 60 del D.P.R. 753/80; ART. 3 L. R. CAMPANIA 19/09; VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE (CARENZA DEI PRESUPPOSTI; ISTRUTTORIA CARENTE ED INADEGUATA; SVIAMENTO DELLA FUNZIONE; PERPLESSITÀ; ARBITRARIETÀ; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; CARENZA DI MOTIVAZIONE; PERPLESSITÀ; ARBITRARIETÀ; CONTRADDITTORIETÀ; ILLEGITTIMITÀ DERIVATA):
nessuno dei tre enti ed organi emittenti avrebbe “valutato che il progetto ES era stato predisposto da tecnico, non abilitato ex lege e, quindi, da soggetto incompetente”; inoltre, gli atti emanati “risultano illegittimi, perché adottati dopo il (rilascio del) p. d. c. n. 1810/14, in favore dello ES”; ancora, “nel provvedimento gravato non risultano richiamati, quali atti presupposti, (e) valutati gli atti progettuali e gli allegati grafici, inerenti al p. d. c. citato, in particolare i grafici esecutivi e la relazione di calcolo del Genio Civile di RN, sull’idoneità strutturale delle opere, ancora da integrare al progetto”; donde, “l’autorizzazione in deroga alle distanze ferroviarie, ex art. 60 del d. P. R. 753/80, è stata concessa, sulla base di un’erronea rappresentazione della realtà di progetto, circa l’intervento edilizio a farsi, attraverso la variante presentata dallo ES, rispetto al progetto originario che accedeva al citato p. d. c., non ricadente nell’ipotesi della ristrutturazione edilizia, bensì in quella della demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, con mutamento di destinazione d’uso dei locali di un ex cinema e con la creazione di volumetria ex novo, in aggiunta al secondo fabbricato già esistente, tale da dare vita alla creazione di un organismo edilizio unitario, diverso dal preesistente”; ancora, “nel provvedimento gravato non risulta assolto l’obbligo di motivazione, sotto il profilo della comparazione tra l’interesse del titolare del p. d. c. e l’interesse pubblico alla sicurezza dell’esercizio delle ferrovie, comparazione da effettuarsi sempre alla luce delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle opere” a realizzarsi; e la “edificazione del nuovo complesso residenziale, in esecuzione di un progetto edilizio più imponente di quello cui è stato erroneamente fatto riferimento nei pareri ed autorizzazioni in deroga, avrebbe richiesto l’approfondimento dei seguenti aspetti, del tutto lacunosi e carenti: manca in primis la dichiarazione di dismissione e di non utilizzabilità della linea ferroviaria evocata, in relazione al vincolo ferroviario; non risultano correttamente richiamati gli atti progettuali esecutivi, circa l’idoneità strutturale e di calcolo del nuovo manufatto a realizzarsi, evocati solo in forma d’adempimenti a carico del richiedente, da depositare successivamente all’Ufficio del Genio Civile, né risulta accertata l’effettiva volumetria dell’edificio esistente, ricadente nella fascia di rispetto ferroviario, a sud del lotto insistente nella p.lla 240, che non può essere oggetto di ricostruzione, in relazione all’errata indicazione, nel progetto, del confine, posto a sud dalla zona ferroviaria”; ancora, “non risultano rispettati i criteri seguiti per la verifica delle vibrazioni indotte dal traffico ferroviario con le fondazioni dell’edificio in progetto, atteso che il manufatto a realizzarsi viene costruito in aderenza al fabbricato LL, ubicato tra la linea ferroviaria e il costruendo edificio”; inoltre, “non risultano accertati i profili d’impatto acustico dell’erigendo fabbricato, rispetto al fabbricato LL”; eppure, “le riduzioni delle distanze, prescritte ex artt. 49 e ss. d. P. R. 753/80, possono essere autorizzate, solo in casi eccezionali e, comunque, facendo salvo l’interesse pubblico alla conservazione della linea ferroviaria, alla natura dei terreni, alle particolarità del caso”; mentre, nella specie, “non risultano richiamate le distanze dalla rotaia, in metri, dagli altri fabbricati privati, tra cui quello del LL, anch’esso rientrante nel contesto della sede ferroviaria in questione”; infine, “nel Comune di Sarno, in fattispecie analoghe, non sono state rilasciate autorizzazioni in deroga, da parte delle Ferrovie, con riferimento ad ipotesi di costruzioni, a distanza inferiore a metri 10 dalla più vicina rotaia” (eccesso di potere, per disparità di trattamento).
Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con memoria di stile.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sarno, resistendo genericamente al ricorso.
Si