TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-12-15, n. 202001630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-12-15, n. 202001630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001630
Data del deposito : 15 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2020

N. 01630/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00849/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 849 del 2020, proposto da
Market Paradiso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z;

contro

Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Habitat Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Spazio + S.r.l. in liquidazione, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. 28222 del 26 giugno 2020 del Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno, avente ad oggetto “ richiesta di accesso a documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 da parte del sig. -OMISSIS-;
riscontro
”;

nonché

degli atti e provvedimenti comunque connessi, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati;

nonché

per la condanna del Comune di Modugno all’ostensione degli atti richiesti dalla ricorrente con l’istanza di accesso agli atti iscritta in data 15 giugno 2020 al n. 26404 del protocollo dell’Ente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Habitat Costruzioni S.r.l. in liquidazione e del Comune di Modugno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio telematica del giorno 11 novembre 2020 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25.7.2020 e depositato in Segreteria in pari data, la società Market Paradiso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponeva in fatto che, con istanza prot. n. 26404 presentata in data 15 giugno 2020, la società ricorrente chiedeva al Comune di Modugno di poter accedere agli atti concernenti un complesso intervento edilizio volto alla realizzazione di una struttura commerciale, da ubicarsi nelle particelle H33 ed H34 del territorio comunale.

Gli atti richiesti in ostensione riguardavano le diverse pratiche edilizie riguardanti il detto intervento, che venivano puntualmente individuate mediante specifici riferimenti.

In tesi di parte ricorrente, l’istanza di accesso era debitamente motivata in ordine alle ragioni che ne legittimavano la presentazione.

In particolare, la società ricorrente esplicitava la propria qualità di imprenditore commerciale operante nelle vicinanze e avente a riferimento un medesimo bacino di utenza, con il correlato interesse a verificare la legittimità degli atti comunali adottati al riguardo, così da poter meglio esercitare in giudizio il proprio diritto di difesa.

Con la nota n. 28222 del 26 giugno 2020, meglio indicata in oggetto, l’Amministrazione comunale respingeva l’istanza di accesso proposta dalla ricorrente, facendo espresso riferimento a quanto già evidenziato in analogo e pregresso provvedimento di diniego, di cui alla nota prot. n. 41365 del 13.8.2019, che veniva materialmente allegata all’atto in questione.

In tale nota, la motivazione del diniego all’accesso veniva esplicitata facendo riferimento ad una inammissibile finalità di controllo generalizzato dell’attività dell’Ente, essendo peraltro l’istanza in questione asseritamente idonea a pregiudicare l’attività degli Uffici, vista la mole dei documenti richiesti.

Avverso tale esito provvedimentale insorgeva parte ricorrente, sollevando plurimi motivi di doglianza, come di seguito riassunti:

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