TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-06-26, n. 202303832
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Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 03832/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02001/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato C T E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Napoli – Area I quater- prot. nr. 92257 del 23 marzo 2021 di diniego al rilascio della nomina a guardia particolare giurata ex art. 138 del T.U.L.P.S.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ controversa la legittimità del decreto prefettizio epigrafato, recante il diniego dell’istanza presentata dall’Istituto di Vigilanza “-OMISSIS-” per il rilascio - a favore del ricorrente - del decreto di nomina a guardia particolare giurata, finalizzato all’assunzione.
1.1 Il provvedimento è motivato dall’Autorità di P.S. in ragione della ritenuta insussistenza in capo al predetto, in conseguenza di vicende oggetto di procedimenti penali, delle necessarie garanzie di sicurezza e affidabilità richieste per l’esercizio delle funzioni connesse alla licenza di guardia giurata particolare, nonché per la titolarità della connessa licenza di porto d’armi.
Più in dettaglio, le argomentazioni della resistente amministrazione, poste a base del diniego, rimarcano la gravità dei fatti oggetto di imputazione (istigazione alla corruzione), oggetto di condanna con sentenza di 1° grado e risalenti al novembre 2011, allorquando il ricorrente, all’epoca dipendente di altro Istituto di Vigilanza, unitamente ad altro collega, entrambi assegnati alla vigilanza del Centro Commerciale Napoli-Est, in cambio di un’illecita ricompensa, avrebbe “avvicinato” il dipendente di altro Istituto di Vigilanza, anch’egli impiegato presso lo stesso sito, affinché quest’ultimo fingesse di non accorgersi di un furto che ignoti soggetti avevano in animo di perpetrare all’interno del citato Centro Commerciale.
La Prefettura ha rimarcato dunque che, sebbene la condanna conseguita in primo grado risulti poi superata dalla sentenza della Corte di Appello di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nulla muterebbe in ordine al giudizio di inaffidabilità basato sulla oggettiva condotta di vita dell’istante, non ritenuta improntata all’osservanza delle norme giuridiche e di relazione, e, pertanto, tale da non escludere il pericolo di abuso del titolo.
1.2 Il ricorrente è insorto avverso il prefato atto, deducendo, in un unico motivo in diritto, vizi così rubricati: “Violazione dell’art.6, comma 2, CEDU- Violazione degli artt. 2, 3, 27, 35 e 97 della Costituzione -Violazione per falsa applicazione degli artt. 43 e 138 del R.D. 18 giugno 1931, n.733 (T.U.L.P.S.) - Eccesso di potere - Carenza di istruttoria e motivazione”.
In estrema e doverosa sintesi, ad avviso del ricorrente, gli atti epigrafati sarebbero viziati da un patente difetto di istruttoria e di motivazione, mancando una valutazione globale e all’attualità della sua complessiva condotta di vita, essendo al contrario evidente che il giudizio reso