TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-07-03, n. 202402108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-07-03, n. 202402108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402108
Data del deposito : 3 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 02108/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01367/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2023, proposto da
R G, nato a Palermo il 01/09/1968; A N, nata a Palermo il 06/06/1972; C F, nato ad Agrigento il 01/02/1986; rappresentati e difesi dagli stessi R e Cità n.q. di procuratori di se stessi, nonché dall’avvocato Francesco R, tutti con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via M. Stabile n. 241;



contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , nonché Comune di Palermo/Area del Lavori Pubblici/Settore Manutenzione e Condono Edilizio/Servizio Condono, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Cla Marsala Fanara dell’Avvocatura Comunale di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39;



per l’annullamento previa sospensione in via cautelare

- del provvedimento prot n. AREG/765284/2023 del 26/06/2023, di annullamento della Perizia giurata ai sensi dell’art. 28 della legge reg. Sicilia n. 16 del 10 agosto 2016, assunta agli atti dell’Ufficio protocollo comunale n. 236447 del 28/03/2023, a firma del Geom. R, relativo all’immobile sito in Palermo alla Via Del Bersagliere n. 79, NCEU foglio 31, particella 1099, sub 46, piano ammezzato, int. 1, scala “B”, adottato dal Comune di Palermo, Area dei Lavori Pubblici, Settore Manutenzione e Condono Edilizio, Servizio Condono, U.O. 4 – Perizie Giurate, notificato in pari data al Geom. R e mai notificato ai ricorrenti;

- del provvedimento prot n. AREG/765220/2023 del 26/06/2023, di annullamento della Perizia giurata ai sensi dell’art. 28 della legge reg. Sicilia n. 16 del 10 agosto 2016, assunta agli atti dell’Ufficio protocollo comunale n. 236438 del 28/03/2023 a firma del Geom. R, relativo all’immobile sito in Palermo alla Via Del Bersagliere n. 79, NCEU foglio 31, particella 1099, sub 47, piano ammezzato, int. 2-3, scala “B”, adottato Comune di Palermo, Area dei Lavori Pubblici, Settore Manutenzione e Condono Edilizio, Servizio Condono, U.O. 4 – Perizie Giurate, notificato in pari data al Geom. R e mai notificato ai ricorrenti;

- del provvedimento prot n. AREG/765161/2023 del 26/06/2023, di annullamento della Perizia giurata ai sensi dell’art. 28 della legge reg. Sicilia n. 16 del 10 agosto 2016, assunta agli atti dell’Ufficio protocollo comunale n. 236400 del 28/03/2023, a firma dell’Ing. F R, relativo all’immobile sito in Palermo alla Via Del Bersagliere n. 79, NCEU foglio 31, particella 1099, sub 75, piano quarto, int. 7, scala “C”, adottato Comune di Palermo, Area dei Lavori Pubblici, Settore Manutenzione e Condono Edilizio, Servizio Condono, U.O. 4 – Perizie Giurate, notificato in pari data all’Ing. R e mai notificato ai ricorrenti;

- del provvedimento prot n. AREG/765116/2023 del 26/06/2023, di annullamento della Perizia giurata ai sensi dell’art. 28 della legge reg. Sicilia n. 16 del 10 agosto 2016, assunta agli atti dell’Ufficio protocollo comunale n. 236417 del 28/03/2023, a firma dell’Ing. F R, relativo all’immobile sito in Palermo alla Via Del Bersagliere n. 79, NCEU foglio 31, particella 1099, sub 76, piano quarto, int. 8, scala “C”, adottato Comune di Palermo, Area dei Lavori Pubblici, Settore Manutenzione e Condono Edilizio, Servizio Condono, U.O. 4 – Perizie Giurate, notificato in pari data all’Ing. R e mai notificato ai ricorrenti;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per il riconoscimento e l’accertamento del silenzio/assenso sulle istanze in sanatoria di cui alla Perizie giurate presentate ai sensi dell’art. 28 della legge reg. Sicilia n. 16 del 10 agosto 2016, assunte agli atti dell’Ufficio protocollo:

- n. 236447 del 28/03/2023 a firma del Geom. S R relativo all’immobile sito in Palermo alla Via Del Bersagliere n. 79, NCEU foglio 31, particella 1099, sub 46, piano ammezzato, int. 1, scala “B”;

- n. 236438 del 28/03/2023, a firma del Geom. S R, relativo all’immobile sito in Palermo alla Via Del Bersagliere n. 79, NCEU foglio 31, particella 1099, sub 47, piano Ammezzato, int. 2-3, scala “B”;

- n. 236400 del 28/03/2023, a firma dell’Ing. F R, relativo all’immobile sito in Palermo alla Via Del Bersagliere n. 79, NCEU foglio 31, particella 1099, sub 75, piano quarto, int. 7, scala “C”;

- n. 236417 del 28/03/2023, a firma dell’Ing. F R, relativo all’immobile sito in Palermo alla Via Del Bersagliere n. 79, NCEU foglio 31, particella 1099, sub 76, piano quarto, int. 8, scala “C”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1) Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, meglio generalizzati in epigrafe, hanno adito questo Tribunale, esponendo di aver acquistato alcuni immobili ubicati in Palermo, via del Bersagliere n. 79 (identificabili in catasto al foglio di mappa 31, particella 1099, piano 1 ai nn. sub 46 e 47 e piano quarto ai nn. sub 75 e 76) staggiti nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 218/2010 del Tribunale ordinario di Palermo. Hanno aggiunto che al momento dell’acquisto era ancora pendente la pratica di condono edilizio presentata dal costruttore e precedente proprietario dei suddetti immobili, incardinata ai sensi dell’art. 39 della legge 23/12/1994 n. 724, in data 24 febbraio 1995 al n° prot. 3787 e 3777, 3769, 3768 della Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Palermo, l’attuale Ufficio Condono Edilizio. Nello specifico le difformità edilizie oggetto di tali istanze consistevano (e consistono tutt’ora) nella realizzazione di una nuova unità edilizia, autonomamente utilizzabile e destinata ad ufficio, al piano ammezzato (primo piano catastale) dell’edificio di via del Bersagliere n. 79, scala B; nonché in due abitazioni poste al piano terzo (quarto oltre ammezzato al catasto) nella Scala C del medesimo stabile. Al fine di accelerare i tempi burocratici della pratica in questione, i ricorrenti si sono avvalsi dell’opportunità offerta dal legislatore regionale mercé l’art. 28 della legge reg. 10/08/2016 n. 16, presentando delle perizie giurate attestanti il ricorrere delle condizioni necessarie per ottenere il titolo edilizio in sanatoria. Tuttavia l’esito di tale iniziativa non è stato quello sperato dagli interessati, dal momento che l’Amministrazione intimata ha ritenuto insufficienti gli importi versati a titolo di oblazione. A fronte di un’oblazione già versata dal costruttore dell’edificio in discorso pari a Lire 9.256.000 per l’unità immobiliare dell’ammezzato, Scala B; nonché a Lire 7.961.000 e Lire 6.841.000, rispettivamente per le altre due unità immobiliari da condonare, i ricorrenti hanno pagato la somma ulteriore di € 22.368,67 per l’unità immobiliare al piano ammezzato; ed € 6.049,81 ed € 6.138,99 rispettivamente per quelle della scala C. La liquidazione del dovuto, così fatta dai nuovi proprietari, non è stata condivisa però dal Comune di Palermo, a cui giudizio era doveroso applicare al caso oggetto del decidere la disciplina sui cd. grandi abusi e, per l’effetto, in applicazione dell’art. 34, legge 28/02/1985 n. 47, liquidare come oblazione la somma ordinariamente dovuta a tale titolo, ma moltiplicata per tre volte; giungendo così a degli importi di Lire 47.948.760 e Lire 82.615.140 per i due subordinati accorpati tra di loro al piano ammezzato dello stabile; nonché di Lire 41.703.660 per l’immobile di cui al subordinato n. 75 della scala C e di Lire 40.926.598 per il subordinato n. 76 della medesima scala, oltre agli interessi legali maturati alla data del 31.07.1999. Inoltre, secondo l’Amministrazione, anche la quantificazione degli oneri concessori per l’unità immobiliare al piano ammezzato necessitava di una rettifica nel punto in cui era stata utilizzato come parametro per la liquidazione del dovuto la destinazione ad uso residenziale della suddetta unità, piuttosto che quella ad uso ufficio (come da istanza di condono) più gravosa dal punto di vista economico per gli interessati. Questi due rilievi, insieme alla considerazione che non era stato prodotto il parere dell’A.R.T.A. (Agenzia Regionale Territorio ed Ambiente), necessario vista l’inclusione dell’area di sedime del fabbricato di via del Bersagliere nei siti “di attenzione” del Piano sull’Assetto Idrogeologico della città di Palermo, hanno convinto il Comune intimato a dichiarare l’invalidità delle perizie giurate ex art. 28, legge reg. n. 16/2016 presentate dai ricorrenti. Con un provvedimento successivo il Comune di Palermo ha integrato le motivazioni a fondamento della sua determinazione negativa, rilevando anche la mancata produzione del certificato per la prevenzione degli incendi. Con un primo ricorso dinanzi questo Tribunale (R.G. n. 268/2020) è stato chiesto l’annullamento dei provvedimenti comunali in discorso; annullamento formalmente non concesso, dal momento che con la sentenza conclusiva del giudizio, la n. 3095/2022, è stato dichiarato il rigetto del gravame, avendo ritenuto il Tribunale, in quell’occasione, corrette le valutazioni del Comune di Palermo in ordine alla quantificazione degli oneri di concessione. Tuttavia, ed è questo il punto rilevante ai fini del giudizio odierno, scrutinando il profilo attinente alla liquidazione delle

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