TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-06-13, n. 202300518
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 00518/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2022, proposto da
Azienda Agricola B D e Azienda Agricola P L, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A D L e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R A M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro n. 30;
nei confronti
Azienda Agricola A G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Le Delizie di Montagna S.C.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto dirigenziale n. 862 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva della concessione pluriennale 2022-2027 dell'alpeggio denominato “Vaia” nella FDR Vaia in Comune di Bagolino (BS)”;
- del decreto dirigenziale n. 750 del 6 luglio 2022 avente ad oggetto la “Approvazione del verbale n. 3 di esperimento di gara ad asta pubblica per la concessione pluriennale 2022-2027 dell'alpeggio denominato “Vaia” nella FDR Vaia in Comune di Bagolino (BS)”;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli testé citati.
nonché per la caducazione/declaratoria di inefficacia del contratto (ad oggi non conosciuto) eventualmente stipulato tra ERSAF e A G, e in subordine per il risarcimento dei danni per equivalente.
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Azienda Agricola A G il 23/9/2022 :
- del decreto dirigenziale n. 862 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva della concessione pluriennale 2022-2027 dell'alpeggio denominato “Vaia” nella FDR Vaia in Comune di Bagolino (BS)”, limitatamente alla parte in cui assegna alla ricorrente in via incidentale il punteggio di 56 punti per l'offerta gestionale, anziché gli spettanti 61 punti.
- del decreto dirigenziale n. 750 del 6 luglio 2022 avente ad oggetto la “Approvazione del verbale n. 3 di esperimento di gara ad asta pubblica per la concessione pluriennale 2022-2027 dell'alpeggio denominato “Vaia” nella FDR Vaia in Comune di Bagolino (BS)” limitatamente alla parte in cui assegna alla ricorrente in via incidentale il punteggio di 56 punti per l'offerta gestionale, anziché gli spettanti 61 punti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ERSAF e dell’Azienda Agricola A G;
Visto il ricorso incidentale proposto dall’ Azienda Agricola A G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato il 9 febbraio 2022, ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste indiceva un’asta pubblica per la concessione pluriennale (2022-2027) dell’Alpe Vaia, sita nel Comune di Bagolino (BS) e di proprietà della Regione Lombardia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di massimo 80 punti all’offerta tecnica e di massimo 20 punti per quella economica.
2. Nel termine previsto dal bando pervenivano cinque offerte, tutte ammesse alla fase di valutazione.
3. All’esito della valutazione delle offerte, veniva stilata la graduatoria provvisoria, che vedeva in prima posizione la Soc. Coop. Agricola le Delizie di Montagna s.n.c. con punti 100, al secondo posto l’Azienda Agricola A G con punti 68,89 e al terzo posto l’Azienda Agricola B D, quale capofila dell’ATI con l’Azienda Agricola P L, con punti 67,34.
4. Peraltro, con verbale n. 2 del 5 aprile 2022, la commissione valutatrice provvedeva in autotutela ad escludere dalla gara sia la Soc. Coop. Agricola le Delizie di Montagna s.n.c., prima classificata, per l’accertata mancanza del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale, sia l’Azienda Agricola A G, seconda classificata, per aver allegato in gara il proprio Fascicolo Aziendale incompleto, in quanto mancante della parte contenente l’indicazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
5. Con decreto n. 314 del 6 aprile 2022 il responsabile del servizio, effettuato lo scorrimento della graduatoria, approvava i verbali di gara e disponeva l’aggiudicazione provvisoria della gara all’Azienda Agricola B D, quale capofila dell’ATI con l’Azienda Agricola P L.
6. La Soc. Coop. Le Delizie di Montagna e l’Azienda Agricola A G impugnavano le proprie esclusioni rispettivamente dinanzi al TAR Milano (R.G. 742/2022), e dinanzi a questo TAR (R.G.394/2022).
6.1. Con ordinanza n. 724 del 24 giugno 2022 il TAR Milano respingeva la domanda cautelare proposta dalla Cooperativa le Delizie di Montagna, ritenendo il ricorso non sostenuto da adeguati elementi di fondatezza; tale provvedimento era successivamente confermato in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3669 del 28 luglio 2022, anche in tal caso con valutazioni riferite alla infondatezza nel merito dell’appello.
6.2. Quanto invece al ricorso proposto da A G, questo TAR, con ordinanza n. 389 del 26 maggio 2022, accoglieva la domanda cautelare ritenendo il ricorso assistito da profili di f umus boni iuris , e per l’effetto sospendeva il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 12 ottobre 2022 (da ultimo, il ricorso è stato definitivamente accolto con sentenza TAR Brescia, I, 20 ottobre 2022 n. 975).
7. Alla luce dell’esito della fase cautelare dei due giudizi, ERSAF procedeva a riammettere in gara l’Azienda Agricola A G e a riformulare la relativa graduatoria; quindi, con decreto dirigenziale n. 750 del 5 luglio 2022, pronunciava l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell’Azienda Agricola A G, risultata prima in graduatoria con il punteggio complessivo di 93,37 punti. Al secondo posto si classificava l’ATI con capofila l’Azienda Agricola B D con 91,33 punti, e quindi con uno scarto di 2,04 punti.
8. Con determinazione dirigenziale n. 862 del 2 agosto 2022, ERSAF pronunciava l'aggiudicazione definitiva della gara a favore dell’Azienda Agricola A G.
9. Con ricorso notificato il 6 settembre 2022 e ritualmente depositato, D B, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Bugna di B D, e L P, in qualità dei legale rappresentante dell’Azienda Agricola P L, impugnavano il provvedimento di aggiudicazione da ultimo citato e ne chiedevano l’annullamento, previa sospensione, sulla base di due motivi, entrambi riferiti all’offerta tecnica dell’azienda aggiudicataria e all’asserita illegittimità del punteggio assegnato a quest’ultima in relazione a due specifici criteri di valutazione, denunciando al riguardo vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, violazione della lex specialis di gara, contraddittorietà, disparità di trattamento, nonché vizi di violazione di legge con particolare riferimento all’art. 3 della L. 241/90.
9.1. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’Azienda Agricola A G avrebbe meritato di conseguire soltanto 53 punti per l’offerta tecnica (invece dei 56 punti ad essa assegnati dalla commissione); pertanto, avendo la parte ricorrente conseguito il maggior punteggio di 55 per la parte tecnica, essa avrebbe dovuto ottenere 80 punti per effetto della riparametrazione prevista dal bando, mentre l’Azienda Agricola A avrebbe dovuto ottenere, in forza della stessa riparametrazione, 73,6 punti; di conseguenza, la graduatoria finale avrebbe visto in prima posizione l’ATI ricorrente con il punteggio complessivo di 94,41 (di cui 80 per l’offerta tecnica e 14,41 per l’offerta economica), e in seconda posizione l’Azienda Agricola A G, con il punteggio complessivo di 86,97 (di cui 73,6 per offerta tecnica e 13,37 per offerta economica).
9.2. La parte ricorrente chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente.
10. La stazione appaltante ERSAF si costituiva in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, evidenziando che il contratto era già stato stipulato in data 29 luglio 2022, prima della notifica del ricorso, e che la monticazione annuale (approssimativamente dal 15 giugno al 15 settembre) si era già conclusa; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
11. In giudizio si costituiva anche la parte controinteressata Azienda Agricola A G, resistendo al ricorso con memoria difensiva e proponendo a sua volta, con atto notificato il 23 settembre 2022 e depositato in pari data, ricorso incidentale, lamentando, sempre in relazione all’offerta tecnica, la mancata assegnazione in proprio favore di almeno 5 punti aggiuntivi e, per contro, l’illegittima assegnazione di 2 punti alla ricorrente principale; di modo che i punteggi complessivi, ove correttamente assegnati, sarebbero stati ancora più favorevoli alla ricorrente incidentale, confermando la legittimità dell’aggiudicazione della gara in proprio favore e vanificando persino gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso principale.
12. All’udienza camerale del 28 settembre 2022, la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda cautelare e