TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-01-29, n. 201800123
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2018
N. 00123/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2017, proposto da:
B E, E M C, M C, M D, A C F, G F, A L, D L, M M, L L M, A M, R M, R P, S P, A R, S R, F C S, A M S, M S, rappresentati e difesi dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Gropello 28;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Piemonte in Torino, c.so Regina Margherita, 174;
nei confronti di
Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S., Cooperativa Zenith S.C.S. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2017 n. 14-4590
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato i ricorrenti, tutti operatori socio-sanitari ed educatori professionali che prestano attività lavorativa per cooperative operanti nel settore psichiatrico, hanno impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 14-4590 del 23 gennaio 2017 avente ad oggetto “ Revisione della residenzialità psichiatrica. Integrazioni a DGR n. 30 -1517/2015 e s.m.i.”: l’impugnazione riguarda la parte di essa che, in pretesa modifica della D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 14-4590, ha previsto, tra i requisiti che una struttura deve possedere per ottenere l’accreditamento quale struttura di tipo “S.R.P. 3”, la capacità di fornire “Presenza di personale in struttura durante le ore notturne; nel caso in cui la S.R.P.3 sia composta da due nuclei abitativi da 5 posti letto, tale presenza potrà essere eventualmente assicurata attraverso la condivisione fino ad un massimo di 10 posti letto”, senza contestualmente prevedere un aumento della tariffa giornaliera che la Regione corrisponde alle strutture per ciascun utente.
2. Secondo i ricorrenti questo servizio supplementare notturno comporta una presenza di personale nella struttura 24 ore su 24, di guisa che la nuova direttiva finisce per obbligare gli operatori ad attività lavorativa supplementare che le tariffe fissate dalla Regione non possono remunerare.
3. Ciò premesso i ricorrenti, richiamata la normativa giuslavoristica rilevante, hanno dedotto la illegittimità della delibera impugnata per:
I) violazione dell’art. 36 Cost., : gli operatori nelle strutture “S.R.P.3” finirebbero per non essere pagati in proporzione al tempo dedicato al lavoro, nel quale va incluso ad ogni effetto anche quello destinato alla reperibilità, che va pertanto retribuito.
II) violazione di legge: art. 32 Cost.; art. 2087 c.c.; art. 4, 7, 8, 13, 17, D.Lgs. 66/2003: la previsione oggetto di impugnativa finisce per esporre gli operatori addetti ad una struttura “S.R.P.3” ad un orario di lavoro tale da mettere a repentaglio la loro salute;
III) eccesso di potere: irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto impugnato; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; ingiustizia manifesta: La DGR sconta una radicale illogicità e contraddittorietà, è priva di ragionevolezza ed è manifestamente ingiusta. Non è dato davvero comprendere come si sia potuto pensare che di fatto due lavoratori possano coprire l’intero servizio in S.R.P. 3 per le totali 168 ore settimanali a fronte di una certa retta senza che siano violate le più elementari norme a tutela della salute del lavoratore, della sua dignità, del reddito suo e della sua famiglia. Oppure, a contrario, come si possa pensare, con risorse così scarse in termini di addetti e di remunerazione, di poter garantire l’apertura del servizio rispettando la normativa a tutela della salute dei lavoratori e remunerandoli correttamente. In ogni caso, la DGR non ha assolutamente preso in