TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-01-29, n. 201800123
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2018
N. 00123/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2017, proposto da:
B E, E M C, M C, M D, A C F, G F, A L, D L, M M, L L M, A M, R M, R P, S P, A R, S R, F C S, A M S, M S, rappresentati e difesi dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Gropello 28;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Piemonte in Torino, c.so Regina Margherita, 174;
nei confronti di
Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S., Cooperativa Zenith S.C.S. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2017 n. 14-4590
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato i ricorrenti, tutti operatori socio-sanitari ed educatori professionali che prestano attività lavorativa per cooperative operanti nel settore psichiatrico, hanno impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 14-4590 del 23 gennaio 2017 avente ad oggetto “ Revisione della residenzialità psichiatrica. Integrazioni a DGR n. 30 -1517/2015 e s.m.i.”: l’impugnazione riguarda la parte di essa che, in pretesa modifica della D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 14-4590, ha previsto, tra i requisiti che una struttura deve possedere per ottenere l’accreditamento quale struttura di tipo “S.R.P. 3”, la capacità di fornire “Presenza di personale in struttura durante le ore notturne;nel caso in cui la S.R.P.3 sia composta da due nuclei abitativi da 5 posti letto, tale presenza potrà essere eventualmente assicurata attraverso la condivisione fino ad un massimo di 10 posti letto”, senza contestualmente prevedere un aumento della tariffa giornaliera che la Regione corrisponde alle strutture per ciascun utente.
2. Secondo i ricorrenti questo servizio supplementare notturno comporta una presenza di personale nella struttura 24 ore su 24, di guisa che la nuova direttiva finisce per obbligare gli operatori ad attività lavorativa supplementare che le tariffe fissate dalla Regione non possono remunerare.
3. Ciò premesso i ricorrenti, richiamata la normativa giuslavoristica rilevante, hanno dedotto la illegittimità della delibera impugnata per:
I) violazione dell’art. 36 Cost., : gli operatori nelle strutture “S.R.P.3” finirebbero per non essere pagati in proporzione al tempo dedicato al lavoro, nel quale va incluso ad ogni effetto anche quello destinato alla reperibilità, che va pertanto retribuito.
II) violazione di legge: art. 32 Cost.;art. 2087 c.c.;art. 4, 7, 8, 13, 17, D.Lgs. 66/2003: la previsione oggetto di impugnativa finisce per esporre gli operatori addetti ad una struttura “S.R.P.3” ad un orario di lavoro tale da mettere a repentaglio la loro salute;
III) eccesso di potere: irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto impugnato;travisamento ed erronea valutazione dei fatti;ingiustizia manifesta: La DGR sconta una radicale illogicità e contraddittorietà, è priva di ragionevolezza ed è manifestamente ingiusta. Non è dato davvero comprendere come si sia potuto pensare che di fatto due lavoratori possano coprire l’intero servizio in S.R.P. 3 per le totali 168 ore settimanali a fronte di una certa retta senza che siano violate le più elementari norme a tutela della salute del lavoratore, della sua dignità, del reddito suo e della sua famiglia. Oppure, a contrario, come si possa pensare, con risorse così scarse in termini di addetti e di remunerazione, di poter garantire l’apertura del servizio rispettando la normativa a tutela della salute dei lavoratori e remunerandoli correttamente. In ogni caso, la DGR non ha assolutamente preso in considerazione la reale natura del servizio, particolarmente delicato e che necessita di costante vigilanza da parte dell’operatore, che non può certo “riposarsi” nelle 12 ore di pretesa reperibilità interna, a contatto di pazienti psichiatrici così descritti nel citato Allegato C alla DGR, dove troviamo la sintesi dei criteri per l’inserimento del paziente in struttura S.R.P. 3 con presenza di personale per 24h.
4. La Regione Piemonte si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della pronuncia già resa da questo Tribunale sulla D.G.R. n. 29-3944 del 12 settembre 2016;ha poi richiamato le sentenze 1041-1045 del 2017 di questa stessa Sezione, che hanno riconosciuto piena legittimità alle deliberazioni riguardanti il riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria, osservando – inter alia – che “ le stesse (le strutture convenzionate), d’altra parte, restano libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del Servizio Sanitario Nazionale operando privatamente a favore dei soli utenti solventi ( cfr. Ad. Plen. 4/2012) ” e che nella specie vengono in considerazione misure di macro organizzazione e di razionalizzazione erogate nell’ambito di un settore nel quale la Regione gode di un ‘ampia sfera di valutazione discrezionale “ che si esplica attraverso la selezione ed il bilanciamento delle varie esigenze rilevanti, ivi incluse quelle di natura finanziaria .”. Nel merito la Regione ha eccepito che: il ricorso si fonda sull’erronea applicazione di modelli organizzativi operanti prima della riforma;che i minutaggi per il personale definiti dai provvedimenti regionali di revisione della rete psichiatrica sono corretti;che provvedendo all’adeguamento del modello organizzativo, non si verificheranno le conseguenze onerose prospettate dai ricorrenti: occorrerà, in applicazione delle nuove regole definite a livello regionale, rivedere i turni e la ridistribuzione del personale, nel rispetto degli standard richiesti e con applicazione delle tariffe calcolate dalla Regione. La Regione ha inoltre osservato che i rilievi sulla “Pronta disponibilità” debbono ritenersi superati;che le tariffe definite con il provvedimento regionale risultano remunerative, che anche il conteggio dei 9 euro di differenza tra la tariffa riconosciuta alle “S.R.P.” 24 ore e 12 ore, effettuato dai ricorrenti, non tiene conto delle possibilità di modulare l’organizzazione in maniera diversa da quella da essi prefigurata;che l’applicazione del provvedimento regionale non comporta, come eccepito da controparte, turni di lavoro di 12 ore, poiché, per garantire la presenza di personale in struttura durante le ore notturne, come richiesto dalla DGR 23 gennaio 2017, n. 14-4590, sarà sufficiente gestire i turni del personale - dalle 22 alle 6.00 - secondo le previsioni di cui ai contratti di lavoro delle rispettive categorie, come peraltro già avviene;infine, anche l’ulteriore obiezione di parte ricorrente, secondo cui la D.G.R. prevederebbe il dimezzamento del personale in alcuni Gruppi Appartamento, è superabile alla luce della constatazione che non sussistono i paventati limiti nella scelta, da parte delle Strutture psichiatriche già operanti, della tipologia di struttura per la quale richiedere l’accreditamento, se non quelli riconducibili alla tipologia di pazienti assistiti, di guisa che le strutture già operanti nel precedente sistema possono convertirsi in una struttura che richieda il medesimo numero di operatori se non un numero maggiore.
5. Dopo scambio di memorie il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 10 gennaio 2018, allorché il Collegio, dopo aver rappresentato alle parti la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, ha introitato il ricorso a decisione.
6. Come accennato, il Collegio ritiene che i ricorrenti difettino di interesse a far valere la prospettata illegittimità della Delibera di Giunta Regionale oggetto di gravame, la quale, si ricorda, è stata impugnata precipuamente, e salvo quanto si dirà al punto 11, nella parte in cui essa non ha introdotto, rispetto alla precedente D.G.R. n. 29-3944 del 12 settembre 2016, alcun incremento della tariffa giornaliera per utente.
7. Il gravame si fonda infatti sulla constatazione che i requisiti che oggi debbono osservare le strutture per poter ottenere l’accreditamento come strutture “S.R.P. 3” richiedono agli operatori delle strutture medesime turni di reperibilità che debbono essere considerati come tempo lavorativo e come tale retribuito: le tariffe giornaliere che la Regione ha stabilito a carico degli utenti non terrebbero conto di tale costo e non sarebbero remunerative. Inoltre tale maggior lavoro metterebbe a rischio la salute dei lavoratori.
8. Osserva il Collegio che la non remuneratività delle tariffe giornaliere non è questione che possa essere fatta valere dai singoli operatori che operano nell’ambito delle strutture, i quali hanno ovviamente diritto ad essere remunerati nel pieno rispetto della normativa giuslavoristica vigente: pertanto, se ed in quanto alcuno degli operatori di una qualsiasi struttura psichiatrica dovesse svolgere attività lavorativa straordinaria ha diritto a riceverne dall’Ente da cui dipende la giusta remunerazione, rapportata al numero di ore effettivo, non trattandosi di materia né di diritti che siano nella disponibilità della Regione, potendo all’occorrenza detti operatori tutelarsi innanzi al giudice ordinario. In particolare si deve rilevare che se anche il soggetto o ente che gestisce la struttura percepisce, per il servizio notturno, la medesima tariffa per l’arco delle 12 ore, ciò non significa che gli addetti al servizio notturno debbano essere remunerati solo con il gettito proveniente dalla Regione: ognuno di essi deve invece essere remunerato in base al lavoro effettivamente svolto, secondo il CCNL applicabile;pertanto, se e nella misura in cui gli operatori prestino attività lavorativa in orario che la normativa giuslavoristica considera “orario notturno” ovvero in supplemento rispetto all’orario di lavoro contrattuale, essi hanno diritto a ricevere il compenso suppletivo previsto per l’orario notturno o straordinario. Il fatto che la delibera impugnata possa considerare “notturno” un periodo di 12 ore vale invece ai soli fini di definire l’organizzazione della struttura ed il regime di accreditamento.
8.1. Allo stesso modo è evidente che gli operatori delle strutture hanno diritto a godere dei riposi e delle ferie previsti dalla normativa giuslavoristica di riferimento, e che non sono obbligati a prestare attività lavorativa oltre l’ordinario orario di lavoro: è compito dei soggetti che gestiscono le strutture, dunque, organizzare i turni di lavoro al fine di garantire l’osservanza dei ricordati diritti dei lavoratori, di guisa che, all’occorrenza, tali soggetti dovranno ricorrere alla assunzione di personale supplementare. Mette conto evidenziare, su questo punto specifico, che i ricorrenti cadono nell’equivoco di ritenere che gli enti che gestiranno le strutture dovranno avere alle proprie dipendenze solo il personale indicato dalla Delibera di Giunta Regionale impugnata come requisiti di accreditamento: la D.G.R. impugnata, invece, indica il numero, la tipologia ed il numero di ore di presenza richieste a ciascun operatore come requisito minimo di accreditamento, sull’evidente presupposto che tale personale sia quello necessario e sufficiente per far lavorare la struttura in sicurezza ed efficienza. Evidentemente non è precluso al soggetto che gestisce la struttura di assumere personale in misura superiore, in modo da poter organizzare i turni di lavoro in guisa da garantire i diritti dei lavoratori.
8.2. Da ciò consegue che i ricorrenti non ricevono alcun danno diretto dalle tariffe giornaliere fissate dalla Regione, della cui eventuale non remuneratività – perché asseritamente insufficienti a coprire i costi del lavoro straordinario che i nuovi modelli asseritamente richiedono – possono semmai lamentarsi solo i soggetti/enti che aspirano ad ottenere l’accreditamento.
9. Nel ricorso viene altresì prospettata una possibile illegittimità della D.G.R. impugnata anche sotto il profilo del cambiamento della organizzazione che essa induce nelle strutture, cambiamento che i ricorrenti temono possa tradursi in un minor numero di posti di lavoro.
9.1. La censura non può considerarsi inammissibile solo per il fatto che la legittimità della D.G.R. oggetto del presente giudizio è già stata accertata con sentenze di questa Sezione nn.1041 a 1045 del 2017, che sono state pronunciate all’esito di giudizi ai quali gli odierni ricorrenti non hanno partecipato. I ricorrenti vantano poi un interesse a sindacare le decisioni della Regione che possono influire sul loro ambiente lavorativo, segnatamente sul numero di posti di lavoro.
9.2. La censura, tuttavia, è rimasta del tutto generica, ed al Collegio non sono stati offerti elementi concreti per esercitare un sindacato sull’atto impugnato, che non può essere ritenuto illegittimo solo perché, in ipotesi, sarebbe causa della riduzione di posti di lavoro: tale aspetto, si ribadisce, radica solo l’interesse ad agire dei ricorrenti, che avrebbero poi dovuto dimostrare per quale motivo la attuale organizzazione delle strutture “S.R.P. 3” sarebbe illegittima.
10. Il ricorso va conclusivamente dichiarato in parte inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, in parte infondato, e come tale va respinto.
11. La particolarità della vicenda giustifica comunque la compensazione delle spese del giudizio.