TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2017-09-20, n. 201700253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2017-09-20, n. 201700253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201700253
Data del deposito : 20 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2017

N. 00253/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00204/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2017, proposto da:
Impresa Edile Geom. Antelli Antonio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R L D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci N. 11;

contro

Provincia di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Pesaro, 41;

nei confronti di

C S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio eletto presso lo studio Felicetta De Gregorio in Pescara, via G. Galilei 48;

per l'annullamento

previa sospensiva e previa concessione di misure monocratiche ex art. 56 del D.lgs n. 104/2010, della Determina prot. n. 377 in data 12/05/2017, successivamente comunicata, con cui il Dirigente del Settore I – Gare e Contratti della Provincia di Pescara, ha disposto la aggiudicazione definitiva dei “Lavori di consolidamento del L. Artistico M.dei Fiori di Penne - Piano Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza. Contratto a misura per sola esecuzione”, nonché della nota U- 2017 prot. N. 193823 del 13 giugno 2017, di rigetto della istanza di annullamento in autotutela e di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale, con ogni conseguente statuizione anche in relazione al diritto di subentro nel contratto laddove nelle more stipulato, previa declaratoria di inefficacia nonché, in via subordinata, per l'annullamento del bando di gara prot. n. 392567/2016 con cui è stata indetto l'affidamento dell'appalto sopra citato e, in via derivata, di tutti gli atti della procedura.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara e di C S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2017 il dott. M B e uditi l'avv. R L D M per la parte ricorrente, l'avv. Fausto Troilo per la parte controinteressata, l'avv. M S per l'amministrazione resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che la ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei “Lavori di consolidamento del L. Artistico M. dei Fiori di Penne ”, per un importo a base di asta di Euro 631.345,84 per lavori a misura, da aggiudicarsi secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa mediante il metodo aggregativo compensatore con confronto a coppie.

Che la medesima, seconda classificata, ha dimostrato, senza specifica contestazione sul punto, che in caso di esclusione dell’aggiudicataria risulterebbe prima classificata.

Che, in particolare, nel ricorso si denuncia, tra l’altro, la violazione dell’art. 18.1. lett. c) del disciplinare di gara, in base al quale i concorrenti avrebbero dovuto produrre “ a pena di esclusione …c) il computo metrico estimativo del progetto, riformulato ed aggiornato in base alle migliorie presentate che sarà allegato al contratto in sostituzione dell’elenco prezzi a base di gara ”;
laddove invece per l’elemento di valutazione A.2. (Pregio Tecnico) l’aggiudicataria C s.r.l. ha proposto una variazione in diminuzione delle quantità di lavorazione (che costituisce una miglioria perché la remunerazione dell’appalto è prevista a misura) stimate nel progetto a base di gara alle voci “ Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore ” che non trova alcuna evidenziazione nel computo metrico di offerta economica, realizzando così una discordanza tra detto computo e l’offerta tecnica.

Che secondo la ricorrente la mancata produzione del computo metrico estimativo riformulato con le migliorie sulle quantità non permetterebbe di individuare in che misura e quali in dettaglio, tra le categorie di lavorazione poste a base di gara, l’aggiudicataria ha variato in diminuzione, sicchè il ribasso sul computo metrico generale posto a base d’asta non sarebbe idoneo a determinare il risparmio per quella miglioria da parte della stazione appaltante;
né quest’ultima potrebbe ovviare a tale indeterminatezza dell’offerta con una verifica a posteriori, dopo l’esecuzione, su quali opere vi è stato un effettivo risparmio.

Che nella relazione tecnica della controinteressata si legge che con l’utilizzo della demolizione controllata (A2-a) ed eseguendo il consolidamento senza demolire la tamponatura esterna (a2-b) la medesima proporrebbe una miglioria in termini di minori demolizioni, minori smaltimenti, tempi di lavorazione, consumo di energie non rinnovabili, trasporti e minor impatto sull’ambiente.

Rilevato che nel merito tali censure della ricorrente appaiono manifestamente fondate, atteso che è pacifico che il computo metrico dell’offerta della controinteressata non è stato aggiornato con le migliorie come invece previsto dalla lex specialis all’articolo 18 cit.;
e ciò nonostante si tratti di appalto a misura (cfr. punto 1.5 del disciplinare di gara).

Che ciò, a prescindere dalla violazione diretta della citata disposizione del disciplinare, contemplata a pena di esclusione, impedisce altresì all’amministrazione di stimare la misura delle migliorie proposte (in termini di risparmio di lavorazioni, tempo di lavoro, trasporti, smaltimenti, ecc…) sia ai fini di una loro valutazione in termini di punteggio sia al fine di non accettare una proposta che in termini economici preveda la retribuzione di compensi maggiori rispetto alle opere che l’offerente s’impegna a realizzare.

Che, peraltro, l’affermazione secondo cui l’assegnazione del punteggio alla offerta economica non sarebbe influenzata dalla misurazione quantitativa delle migliorie è smentita proprio dalla funzione della previsione di cui all’articolo 18 del disciplinare che, come illustrato, prescrive l’obbligo, appunto a pena di esclusione, di integrare il computo estimativo con le migliorie stesse (proprio perché nel caso di specie non si tratta di un appalto a corpo ma a misura, cfr. T.A.R. Pescara sentenza 16 dicembre 2016 n. 388;
Consiglio di Stato comm. spec. parere 30 marzo 2017 n. 782).

Ritenuto che le spese, liquidate in dispositivo, debba seguire il criterio della soccombenza.

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