TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-12-23, n. 201903043

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-12-23, n. 201903043
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201903043
Data del deposito : 23 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2019

N. 03043/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02550/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2013, proposto da
L A, rappresentato e difeso dall'avvocato Specchiale F, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Roma, 9;

contro

I.N.A.I.L. Sede di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M M G, domiciliato in Catania, via Cifali n.76/A;

per l'accertamento della illegittimità,

del rapporto di prima verifica (mod. RVB/2011) 21/2012/SR del 08/04/2013 dell’INAIL;

nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L. Sede di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il 5 gennaio 2012 l'Ing. L A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri categoria Junior - B03 - della provincia di Catania dal 28 ottobre 2002, ha stipulato con la S.G.M. Valenti soc. coop. a.r.l., un contratto avente ad oggetto le prestazioni di progettazione, direzione dei lavori ed assistenza tecnica per i lavori di adeguamento delle cabine di trasformazione media tensione – bassa tensione (MT/BT) di alcuni clienti della stessa S.G.M. Valenti, espressamente elencati in calce al contratto.

La ditta Xirumi di G. Grimaldi, in forza del contratto stipulato tra l'Ing. Limali e la S.G.M. Valenti, ha incaricato il ricorrente il 20 marzo 2012 di progettare l'adeguamento della cabina di trasformazione MT/BT sita nel Comune di Lentini, in contrada XirumiSetTavalle;
e quindi, successivamente al completamento della progettazione commissionata al predetto ingegnere, la prima ha inoltrato la documentazione richiesta all'INAIL di Catania, istituto deputato ai sensi del comma 11, dell'articolo 71, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, alla verifica dell'impianto.

L'INAIL, tuttavia, 1'8 aprile 2013, col rapporto di prima verifica (mod. RVB/2011) 21/2012/SR, ha riscontrato (tra le altre cose) che " la documentazione tecnica di progetto non può essere accettata in quanto è stata redatta da un ingegnere junior (ovvero un ingegnere iscritto alla sezione B dell'Ordine degli Ingegneri). Secondo il DPR 328 del 2001 l'ingegnere junior può progettare singoli componenti di impianti, nonché sistemi e processi di tipologia semplici e ripetitivi;
nell'impianto in questione essendo presente una cabina di trasformazione con due trasformatori l'impianto elettrico non risulta essere né semplice né ripetitivo. Art. 8 I del 0910412008
".

L’Ing. L A era costretto, onde evitare di rendersi inadempiente ad obblighi contrattualmente assunti, a ricorrere all’opera di altro professionista (in persona del Dott. Ing. T S) per la progettazione dell’intervento sopra indicato.

L'Ing. L, dopo gli ulteriori chiarimenti avuti dal Presidente del Consiglio di Laurea in Ingegneria Elettrica Magistrale, Dott. lng. C M G, con lettera del 5 giugno 2013, ha diffidato l'INAIL ad annullare il rapporto di prima verifica dell'8 aprile 2013, matricola 21/2012/SR, in quanto "la limitazione contenuta nel rapporto tecnico di prima verifica non è sancita chiaramente dall'art. 46 del d.p.r. 32812001 né tantomeno dall'art. 81 del d. lgs n. 81 del 0910412008 e quindi costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro non può evincersi in maniera analogica o interpretativo - riduttiva ".

L'INAIL, tuttavia, con nota del 18 giugno, n. prot. 5227, ha risposto negativamente alla richiesta, non ravvisando motivazioni sufficienti per la modifica o l'annullamento del rapporto tecnico di prima verifica.

L'Ing. L A ha impugnato, pertanto, l’atto menzionato da ultimo con ricorso notificato il 18/10/2013 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 24/10/2013.

L’INAIL si è costituito in giudizio con deposito di memoria in segreteria il 15/07/2014.

In data 10/10/2019 si è svolta l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe. Il Collegio, avendo rilevato d’ufficio il possibile sussistere di un proprio difetto di giurisdizione, ha dato avviso di ciò alle parti a norma dell’art. 73 c.p.c., concedendo quindi alle stesse termini per la presentazione di memorie, e rinviando alla udienza pubblica del 05/12/2019 dopo aver riportato a verbale la concorde rinuncia delle parti processuali ai termini a difesa.

In data 05/12/2019 si è svolta la (nuova) udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio non ritiene sussistere la propria giurisdizione in ordine alla presente controversia.

L’ing. L ha agito a tutela di un proprio interesse, che è sotteso al diritto allo svolgimento dell’attività professionale.

L’atto dell’INAIL non ha in alcun modo inciso su tale diritto, svuotandolo o limitandolo, non trattandosi di atto autoritativo in grado di esplicare unilateralmente i propri effetti nell’altrui sfera giuridica.

L’Istituto si è limitato a una verifica negativa in ordine al progetto della ditta Xirumi di G. Grimaldi, ritenuto mancante di un elemento necessario (progetto redatto da un tecnico non in possesso del titolo richiesto).

Da ciò non è derivata alcuna compressione della sfera giuridica dell’ing. L, che potrà continuare a svolgere la propria attività professionale, secondo le previsioni di legge, giacché nessuna norma riconosce all’INAIL il potere autoritativo di stabilire, con effetti incidenti sulla sfera giuridica del professionista, quale sia il titolo necessario per lo svolgimento dell’attività di progettazione di cui si tratta.

Il compito dell’INAIL è circoscritto alla verifica di cui sopra, che può riguardare elementi diversi, quali quelli tecnico - strutturali ovvero quelli attinenti alle qualità dei soggetti che hanno redatto il progetto.

Non essendo stato esercitato alcun potere autoritativo incidente sulla sfera giuridica del ricorrente, ne consegue che la situazione giuridica soggettiva di cui il ricorrente chiede tutela non ha la consistenza di interesse legittimo.

Ne consegue che la relativa controversia esula dall’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando semmai nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario.

Le particolarità che caratterizzano la fattispecie giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

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