TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-01-16, n. 201700711

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-01-16, n. 201700711
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201700711
Data del deposito : 16 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2017

N. 00711/2017 REG.SEN.

N. 09978/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9978 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, F F, con domicilio eletto presso lo studio C M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, N. 284;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. m_d 0374264 del 30/06/2015 che ha disposto la decadenza dalla rafferma biennale e il collocamento in congedo illimitato del ricorrente;

nonché, con motivi aggiunti,

del decreto n. 93 del 6.5.2016 con cui è stata approvata la graduatoria per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano per il 2014;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati, in particolare del provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dall’immissione in servizio permanente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 30 novembre 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente premette di aver prestato servizio nell’Esercito Italiano e di essere stato arruolato ind data 26.5.2010 come volontario in ferma prefissata quadriennale, a seguito del superamento del concorso pubblico indetto con DM n. 131 del 20.10.2009, e di essere stato riaffermato con provvedimento del 21.5.2014 in attesa della conclusione del concorso per l’immissione in servizio permanente nei ruoli dell’Esercito Italiano.

Con il ricorso introduttivo egli impugna del provvedimento del 30.6.2015 con cui è stata disposta la decadenza dalla rafferma biennale, con conseguente collocamento in congedo illimitato, a causa di una sentenza di condanna per delitto non colposo del Tribunale di Lecce del 3.2.2011, che l’interessato non aveva dichiarato nell’istanza di ammissione alla rafferma.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90;
violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 635 co. 1 lett. g) del d.lgs 66/2010, violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta;
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione;
contraddittorietà ed illogicità manifesta.

In sostanza il ricorrente contesta l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 635 co. 1 lett. g) del d.lgs 66/2010, in quanto l’automatismo espulsivo non opererebbe nei confronti dei militari già in servizio, quali sono i volontari in ferma quadriennale, come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4495/2014. Comunque non sarebbe applicabile nel suo caso in quanto la sentenza di condanna è stata pronunciata per fatti risalenti al 2008, quando non era nemmeno iniziato il suo rapporto lavorativo con l’Amministrazione della Difesa. Pertanto questa avrebbe dovuto valutare il lungo tempo trascorso, la qualità del servizio prestato, la tenuità del reato e della pena, i benefici concessi dal giudice penale.

Con DP 3578/2015 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con deposito di documenti e rapporto difensivo.

Con ordinanza n. 4338/2015 l’istanza di sospensiva è stata respinta per difetto di fumus ;
l’ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello cautelare, con ordinanza n.59/2016, ai soli fini della sollecita fissazione della causa nel merito innanzi al TAR Lazio ed “impregiudicate le questioni di diritto”.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto n. 93 del 6.5.2016 con cui è stata approvata la graduatoria per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano per il 2014, nella parte in cui lo esclude dalla procedura di immissione il ruolo, nonché gli atti presupposti, ivi incluso il verbale n. 432 del 26.4.2016.

In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.

All’udienza pubblica del 30.11.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso introduttivo è infondato.

Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento del 30/06/2015 con cui è stata disposta la decadenza dalla rafferma biennale del ricorrente disposto perché, in occasione delle verifiche effettuate in occasione della partecipazione alla selezione riservata per immissione nel SPE, l’Amministrazione ha rilevato il mancato possesso, in capo all’interessato del requisito di incensuratezza prescritto dall’art. 11 della legge n. 226/2004.

La legge n. 226 del 2004 prescrive espressamente il requisito soggettivo dell’incensuratezza sia per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento come volontario in ferma annuale (art. 4) e quadriennale (art. 11) – disposizioni ora trasfuse negli artt. 697 e 700 del d.lvo n. 66/2010 – sia per i concorsi straordinari per l’immissione nel ruolo permanente (art. 26 della legge n. 226/2004 che prescrive il possesso dei requisiti generali prescritti dagli artt. 4 e 11 precitati).

L’art. 11 della legge n. 226/2004 è espressamente richiamato nelle premesse - al secondo “visto” – del DM 8.7.2005 “Modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”, che costituisce la disciplina di riferimento del concorso per il reclutamento VFP4 - ai sensi dell’art. 13 della precitata legge – unitamente al bando di concorso, che nel dettare la disciplina della specifica procedura, può introdurre ulteriori requisiti, nel rispetto, ovviamente, di quanto già stabilito da norme di legge.

Ed infatti anche il bando del concorso cui ha partecipato il ricorrente (DD n. 131 del 14.10.2009, pubblicato sulla GU n. 81 del 20.10.2009, all. 3 del ricorso) all’art. 2 co. 1 prevedeva, tra i requisiti di partecipazione, l’assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi, nonché, ed a maggior ragione, l’assenza di sentenze penali di condanna (anche ai sensi degli artt. 444 e 445 cpp.) per i medesimi reati.

Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, con atto allegato alla domanda di partecipazione, come prescritto dall’art. 3 del bando, il quale prevede controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e, in caso negativo, la decadenza dai benefici conseguiti sulla basa di dichiarazione false, come ribadito anche dal successivo art. 14. Il mantenimento di tali requisiti è condizione per la ammissione o prosecuzione del rapporto di servizio, come chiarito dal successivo art. 13, che prevede l’esclusione dalla procedura concorsuale oppure la decadenza dalla ferma – se già incorporati – per il caso di sopravvenuto venir meno dei requisiti prescritti.

Orbene, dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente era in possesso dei requisiti in parola sia al momento della partecipazione al concorso sia al momento dell’ammissione alla ferma quadriennale – in data dal 26.5.2010 – dato che il decreto di rinvio a giudizio è stato adottato successivamente, in data 30.9.2010.

Tali requisiti erano invece venuti meno a seguito dell’avvio del procedimento penale e della pronuncia della sentenza di condanna, avvenuta in data 3.2.2011, al momento della partecipazione alla procedura per la rafferma biennale.

Ciononostante, il ricorrente, nella domanda di ammissione alla rafferma biennale, presentata in data 26.12.2013, dichiarava, sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, di non essere mai incorso in procedimenti penali e di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi (all. 5 del ricorso, identico all’all. F al rapporto PA depositato in data 12.10.2015).

Sulla base di tale dichiarazione mendace il ricorrente, con telex del 19.5.2014, è stato ammesso alla rafferma “con riserva”, fatto salvo l’accertamento dei requisiti e, in caso negativo, la decadenza dai benefici conseguiti sulla basa di dichiarazione false, come prescritto dalla lex specialis.

Per conseguenza l’Amministrazione, una volta rilevato dalla documentazione acquisita nella procedura concorsuale per l’immissione nel servizio permanente, il difetto dei requisiti prescritti e auto-dichiarati dall’interessato, ha correttamente adottato il provvedimento di decadenza del beneficio della rafferma concesso sulla base delle dichiarazioni mendaci.

Ne consegue che l’operato dell’Amministrazione risulta immune dalle censure dedotte, dato che l’adozione del provvedimento impugnato costituiva per l’Amministrazione resistente un atto dovuto, una volta riscontrata la falsità della dichiarazione resa in sede concorsuale e l’inesistenza del requisito in contestazione, in applicazione delle prescrizioni della lex specialis soprarichiamate – che non costituiscono oggetto di impugnativa - che, peraltro, sono meramente riproduttive di quanto disposto dall’art. 635, co. 1, lett. g) del d.lvo n. 66/2010 – che trova applicazione ogniqualvolta non sia derogata da norme speciali che disciplinano specifici ruoli - e dall’art. 638 del d.lvo n. 66/2010 - che recepisce e generalizza, a sua volta, un principio generale in materia di concorsi pubblici – che prevede che “l'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario”.

Con l’ulteriore conseguenza che, data la natura vincolata dell’atto gravato, risulta irrilevante l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, dato che l’esito dello stesso non avrebbe potuto essere diverso;
sicchè anche le doglianze del ricorrente con cui si lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 vanno disattese.

Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento al provvedimento di esclusione del ricorrente dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente impugnato con i motivi aggiunti.

Anche in quel caso il ricorrente aveva prodotto, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente presentata in data 24.3.2014, un atto con cui dichiarava, sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, di non essere mai incorso in procedimenti penali e di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi (all. 8 del ricorso). Inoltre il predetto ha anche controfirmato un’analoga dichiarazione del superiore in cui attestava la completezza e l’esattezza dei dati inseriti nel modulo relativi anche a tali requisiti, nonostante le chiare avvertenze riportate in calce al modulo (“consapevole che gli stessi faranno fede ai fini dell’inclusione nella procedura concorsuale).

Ne consegue la legittimità dell’esclusione del ricorrente dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in quanto privo del requisito in contestazione - oltre che dell’ulteriore requisito dell’essere in servizio quale volontario in ferma quadriennale a decorrere dal 26.5.2014- nonché per aver reso false dichiarazioni nella precedente procedura di rafferma oltre che nella presente procedura concorsuale.

Nonostante l’esistenza di plurime ragioni di esclusione, il ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti sostenendo che il requisito di non essere sottoposto a procedimento penale e di non essere stato condannato per reato non colposo non sia richiesto per l’immissione dei volontari nel servizio permanente.

La prospettazione del ricorrente non merita di condivisione.

Si tratta, infatti, di un requisito soggettivo prescritto anche per la partecipazione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi della Legge 23.8.2004, n. 226, nonché ai sensi del DPR 19.4.2005, n. 113. Dette procedure sono disciplinate dal Decreto del Ministro della Difesa 8 settembre 2009 e dalla Circolare n. M D

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