TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-12-14, n. 202013446

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-12-14, n. 202013446
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013446
Data del deposito : 14 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2020

N. 13446/2020 REG.PROV.COLL.

N. 07486/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7486 del 2020, proposto da
M G, rappresentata e difesa dall'avv. F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Romano Cerquetti in Roma, viale Liegi n.58;

contro

Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;

nei confronti

A M non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Annullamento della nota del Consiglio Nazionale Forense del 23 luglio 2020, prot. AMM23/07/20.038982U, con la quale il CNF ha negato alla ricorrente il diritto all'accesso ai documenti, dalla stessa richiesti con istanza del 14.6.2020 e di seguito indicati, in relazione ai quali l'ostensione non è stata sino ad oggi consentita, e degli eventuali atti propedeutici e successivi anche non conosciuti, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti richiesti con la istanza del 14 giugno 2020 e con condanna del Consiglio Nazionale Forense a consegnare copia e/o indicare il link di pubblicazione dei documenti relativi a:

a) compensi percepiti, di qualsiasi natura, connessi all'assunzione della carica di componente CNF;
importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi del CNF o delle Fondazioni ad esso collegate dal 1.1.2019 a tutt'oggi (art. 14 n. 1 lett. c) d.lgs 33/13);

b) i dati relativi alla assunzione di altre cariche, all'interno del CNF, delle Fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal CNF dal 1.1.2019 a tutt'oggi (art. 14 n. 1 lett. d) d.lgs 33/13),

riferiti ai sigg.ri

- Avv. A M, nato ad Udine il 3/04/1959 (MSCNDR59D13L483U)

- Avv. Andrea Pasqualin nato a Venezia il 15/12/1955 (PSQNDR55T15L736A)

- Avv. Antonio Baffa nato a Cosenza il 22/09/1950 (BFFNTN50P22D086E)

- Avv. Giuseppe Picchioni;
nato a Modena il 19/08/1949 (PCCGPP49M19F275U)

- Avv. Maurizio Magnano di san Lio;
nato a Catania il 24/09/1958 (MGNMRZ58P24C351I)

- Avv. Stefano Savi, nato a Genova il 01/09/1952 (SVASFN52P01D969R)

- Avv. Giovanni Arena;
nato a Messina il 28/06/1963 (RNAGNN63H28F158Q)

- Avv. Carlo Orlando, nato a Campi Salentina (LE) il 14/09/1967 (RLNCRL67P14B506U)

- Avv. S S, nato a Salerno il 28/01/1961 (SCISVT61A28H703T)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale Forense;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi degli artt. 4 d.l. n. 28 del 2020 e 25 d.l. n. 137 del 2020, il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in oggetto l’odierna ricorrente impugna la nota del Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) del 23 luglio 2020, prot. AMM23/07/20.038982U, con la quale il C.N.F. ha negato il diritto all'accesso ai documenti, dalla stessa richiesti con istanza del 14 giugno 2020 e relativi:

- ai compensi percepiti, di qualsiasi natura, connessi all’assunzione della carica di componente CNF;

- agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi del CNF o delle Fondazioni ad esso collegate dal 1 gennaio 2019 a tutt’oggi (art. 14 n. 1 lett. c) d.lgs. n. 33/13);

- ai dati relativi alla assunzione di altre cariche, all’interno del CNF, delle Fondazioni ad esso collegate o presso altri enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti dal CNF dal 1 gennaio 2019 a tutt’oggi (art. 14 n. 1 lett. d) d.lgs 33/13).

Così come dedotto dalla ricorrente, il C.N.F. ha dapprima risposto con la nota prot. AMM09/07/20 038893U del 9 luglio 2020, con la quale comunicava di aver richiesto ai controinteressati eventuali osservazioni circa la richiesta di ostensione dei documenti, e, successivamente, con la nota AMM23/07/20.038982U del 23 luglio 2020, con la quale negava l’accesso richiesto, con la seguente motivazione: - “ considerato che, con riferimento ai dati richiesti, il predetto art.14 prevede espressamente l’obbligo di pubblicazione solo in capo a Stato, regioni ed enti locali, e non dunque ad enti quali il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini forensi, che non gravano sulle finanze pubbliche (cfr.art.2, comma 2 bis, DL 101/2013), e che, in base alla legge sono “dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della Giustizia” (art.24,comma 3, L.247/2012);

- considerato che ai componenti il Consiglio Nazionale Forense possono essere corrisposti solo i rimborsi spese ed i gettoni di presenza specificamente dettagliati nel proprio Regolamento “Rimborsi spese, e gettoni di presenza” adottato nella seduta amministrativa dell’11.12.2015 ove, all’art.1, è stabilito l’ambito di applicazione e all’art.2 la regolamentazione delle spese, e che il Regolamento è stato tempestivamente pubblicato sul sito web istituzionale al link http://www.consiglionazionaleforen-se.it/web/cnf/i-regolamenti-del-cnf;
- considerato che, a cura dell’ufficio amministrazione e contabilità, previa revisione da parte del Collegio dei revisori ed approvazione del Consiglio medesimo, ogni anno vengono riportati, sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo dell’anno di riferimento, i dati aggregati relativi ai costi di trasferta da parte dei Componenti il Consiglio, le indennità di missione ed il regime indennitario riconosciuto ai Consiglieri nazionali (cfr.voce spese per gli organi dell’Ente), e che i suddetti atti (bilancio e conto consuntivo) vengono tempestivamente pubblicati sul sito web istituzionale al seguente link: http://www.consiglionazionaleforense.it/bilancio-annuale;
- ritenuto che la pubblicazione dei dati di cui sopra realizzi una corretta applicazione dei principi di trasparenza di cui alla normativa vigente, in coerenza con i principi di ragionevole bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e le esigenze di tutela della riservatezza, come di recente anche ribadite dalla Corte costituzionale con sentenza n.20 del 2019
”.

Deduce la ricorrente la illegittimità del contestato diniego per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito in giudizio il C.N.F. deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi degli artt. 4 d.l. n. 28 del 2020 e 25 d.l. n. 137 del 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio, così come rilevato anche nella memoria del C.N.F., che ai componenti del C.N.F. possono essere corrisposti solo i rimborsi spese e i gettoni di presenza specificamente dettagliati nel Regolamento (“Rimborsi spese, e gettoni di presenza” pubblicato sul sito web istituzionale al link http://www.consiglionazionaleforense.it a cura dell’ufficio amministrazione e contabilità) adottato nella seduta dell’11 dicembre 2015, ove, all’art. 1, è stabilito l’ambito di applicazione e all’art. 2 la regolamentazione delle spese.

Del resto, ogni anno vengono riportati, sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo dell’anno di riferimento, i dati aggregati relativi ai costi di trasferta da parte dei componenti il Consiglio, le indennità di missione e il regime indennitario riconosciuto ai Consiglieri nazionali (cfr. voce spese per gli organi dell’Ente), e i suddetti atti (bilancio e conto consuntivo) vengono tempestivamente pubblicati sul sito web istituzionale www.consiglionazionaleforense.it/bilancio-annuale.

Risulta evidente, dunque, che la pubblicazione dei dati in oggetto realizza una corretta applicazione dei principi di trasparenza di cui alla normativa vigente, in coerenza con i principi di ragionevole bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e le esigenze di tutela della riservatezza (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 20 del 2019).

Peraltro, con delibera del C.N.F. n. 440/18, adottata in adempimento degli obblighi ex art. 14 d.lgs. n. 33 del 2013 e pubblicata sul sito del CNF all’indirizzo https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/705640/Delibera+CNF+n.440+del+22.06.2018.pdf/69f6061c-ab8d-4f64-8872-1b5917f3df2d, si dà atto della pubblicazione del menzionato regolamento nonché della pubblicazione delle “ spese per gli organi dell’Ente ”, ovvero le iniziative che soddisfano gli obblighi di pubblicazione cui all’art. 14, commi 1 ed 1 bis , d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui “ Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
”.

Con la richiamata delibera, peraltro non oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, il C.N.F. ha considerato adempiuti gli obblighi di cui all’art. 14 d.lgs. n. 33 del 2013, in ragione della pubblicazione dei dati aggregati relativi ai costi di trasferta da parte dei Componenti il Consiglio e le indennità di missione e il regime indennitario riconosciuto ai Consiglieri nazionali contenuti nella voce Spese per gli organi dell'Ente del bilancio di previsione e del conto consuntivo relativo all'anno di riferimento.

Ritiene il Collegio che tale adempimento sia idoneo a dare corretta esecuzione al disposto normativo.

Occorre osservare, infatti, come la richiamata disposizione (art. 14 d.lgs. n. 33 del 2013) trovi applicazione, quanto agli ordini professionali, con il necessario temperamento derivante dalla natura dell’ente e dalle finalità istituzionali ad esso sottese, cosicché non risulta incongrua rispetto alla richiamata previsione normativa, la intervenuta pubblicazione dei soli dati aggregati relativi ai costi di trasferta da parte dei Componenti il Consiglio e delle indennità di missione oltre al regime indennitario riconosciuto ai Consiglieri nazionali così come indicato negli atti del ricorso.

Sotto tale profilo, infatti, occorre rilevare – come sottolineato nella memoria del C.N.F. – che gli ordini professionali, pur definiti dal legislatore quali “ enti pubblici non economici a carattere associativo ” (cfr. art. 24 l. n. 247 del 2012 e art. 6 d.lgs. n. 139 del 2005), risultano privi di discrezionalità amministrativa e di provvidenze pubbliche utili al loro funzionamento, non gravando sulla spesa pubblica (art. 2, comma 2 bis , d.l. n. 101 del 31 agosto 2013) e non rientrando nell'elenco ISTAT. Tali enti, dunque, risultando alimentati dai contributi degli iscritti ed essendo espressione autonoma delle comunità professionali - senza etero-direzione statale (cfr. anche Corte di giustizia 12 settembre 2013, in causa C-526/11) - assumono dei peculiari tratti: da un lato sono riconosciuti quali veri e propri enti pubblici, in grado di adottare atti incidenti in via autoritativa sulla sfera giuridica di altri soggetti;
dall’altro mantengono le caratteristiche degli enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate ed una natura associativa tipica di determinati appartenenti all’ordinamento giuridico generale.

Tali conclusioni, del resto, trovano conferma nel disposto di cui all’art. 2 bis , comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013, come inserito dall’art. 3, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, secondo cui “ 1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi