TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-07-01, n. 202413245

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-07-01, n. 202413245
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413245
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 13245/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16406/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16406 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati N C, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma Prot.-OMISSIS- con il quale il Prefetto di detta Provincia ha decretato la revoca delle “… licenze di polizia nr. -OMISSIS- con le quali il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, nato a -OMISSIS- è stato autorizzato ad esercitare, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S, del D.M. 269/2010, l'attività investigazioni ai fini della raccolta delle prove da far valere nel processo penale….ex D.M. 06/10/2009… ex D.M. 13/08/2013, in qualità di titolare di 'impresa individuale denominata “-OMISSIS- -OMISSIS-”, presso la sede operativa ubicata in Roma, -OMISSIS-”;

nonché

- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma Prot. -OMISSIS- con il quale il Prefetto ha decretato la revoca delle “… licenze di polizia nr. 328676, nr. 32682 e nr. 328709, rilasciate in data 25/09/2020, con le quali il Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, nato a -OMISSIS- è stato autorizzato ad esercitare, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S…..del D.M. 269/2010… ex D.M. 06/10/2009… ex D.M. 13/08/2013, in qualità di Amministratore Unico della -OMISSIS- presso la sede operativa ubicata in Roma, -OMISSIS-”;

-di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai detti anche se non conosciuti ivi comprese per quanto occorrer possa le note -OMISSIS-con le quali la Questura di Roma riscontrava la commissione delle violazioni alla normativa di settore e delle disposizioni cui all'art. 9 del T.U.L.P.S. ed il provvedimento-OMISSIS-della Prefettura di Roma.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 il dott. F V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. -OMISSIS- nell’anno 2012 presentava la domanda per il rilascio della licenza ex art. 134 TULPS per esercitare i servizi cui al D.M. Interno del 06/10/2009 (attività di intrattenimento e spettacoli), provvedendo all’inoltro della relativa istanza.

Con i provvedimenti -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- è stato autorizzato ad esercitare rispettivamente:

- l'attività di investigazioni per conto privati in ambito privato, aziendale, commerciale ed assicurativo;

- l'attività di investigazioni ai fini della raccolta delle prove da far valere nel processo penale;

- i servizi di controllo di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al D.M. 06/10/2009;

- i servizi di accoglienza in ambito sportivo denominati "stewarding", di cui al D.M. 08/08/2007, in qualità di titolare di un'impresa individuale denominata "-OMISSIS- -OMISSIS-", presso la sede operativa ubicata in Roma, -OMISSIS-.

Con gli ulteriori provvedimenti nr. -OMISSIS-emessi in data 25/09/2020, il citato Sig. -OMISSIS- è stato autorizzato ad esercitare, rispettivamente:

-l'attività di investigazioni per conto privati in ambito privato, aziendale, commerciale ed assicurativo, i servizi di controllo di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al D.M. 06/10/2009;

-i servizi di accoglienza in ambito sportivo denominati "stewarding", di cui al D.M. 08/08/2007, anche in qualità di Amministratore Unico della -OMISSIS- presso la sede operativa ubicata in Roma, -OMISSIS-/B.

La Questura di Roma, nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento volta a verificare l'operato della -OMISSIS-, soggetto sprovvisto di autorizzazioni ex art. 134 T.U.L.P.S., in esito a uno specifico sopralluogo effettuato in data 30/08/2023 presso le sedi delle attività autorizzate in capo al Sig. -OMISSIS-, riferiva che il ricorrente:

- aveva trasferito la sede delle attività autorizzate senza aver dato il dovuto preavviso all'Autorità;

- aveva utilizzato un unico registro di cui all'art. 135 del TULPS per tutte le autorizzazioni di cui è titolare;

- aveva operato in commistione con la -OMISSIS-

Nella circostanza la Questura sottolineava che il ricorrente, nella conduzione dell'attività, manteneva un comportamento contrario alle norme di specifico riferimento, chiedendo pertanto la revoca delle autorizzazioni.

La Prefettura UTG di Roma con le note-OMISSIS-adottava nei confronti del Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni, per consentire al medesimo l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

In esito a detta comunicazione, nella medesima data del 31/10/2023, l'interessato proponeva istanza di accesso agli atti. La Prefettura forniva riscontro con la nota nr.

4-OMISSIS-21 del 02/11/2023, trasmettendo copia della documentazione richiesta.

L'interessato, con nota pervenuta in data 10/04/2022, presentava memorie che l’ufficio riteneva prive di adeguate spiegazioni in ordine a quanto contestato.

Conseguentemente la Prefettura adottava i provvedimenti di revoca-OMISSIS-in data 22/11/2023, in epigrafe, avverso i quali il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- propone l’odierno ricorso ritenendoli viziati per i seguenti motivi:

I - violazione degli artt. 9, 10, 16 e 137 del R.D. 18.06.1931 n. 773, in relazione agli allegati “F2” e ”H” del D.M. 268/2010 e dell’art. 3 legge 7.08.1990 n. 241;
errata qualificazione, travisamento dei fatti per errata e/o insufficiente istruttoria ed eccesso di potere;

II.- violazione degli artt. 10 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e dell’art. 257-quater Regolamento di esecuzione tulps. Eccesso di potere per travisamento dei fatti per scarsa e/o insufficiente istruttoria, manifesta illogicità e scarsa motivazione, violazione del principio del contraddittorio e diritto di difesa, violazione dei principi di partecipazione;

III - Violazione dell’art. 10 e 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773, dell’art. 257 quater Regolamento di Esecuzione del TUPLS di cui al DPR 153/2008, eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta.

La domanda cautelare è stata accolta dal Collegio con ordinanza n. -OMISSIS-

Le parti hanno depositato memorie e documenti. La Prefettura di Roma resiste deducendo l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 28 maggio 2024 la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato.

2.- Con i provvedimenti impugnati-OMISSIS-in data 22/11/2023 il Prefetto di Roma ha revocato le licenze di polizia che autorizzavano -OMISSIS- alle seguenti attività d’impresa:

l'attività di investigazioni per conto privati in ambito privato, aziendale, commerciale ed assicurativo, l'attività di investigazioni ai fini della raccolta delle prove da far valere nel processo penale, i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al D.M. 06/10/2009, i servizi di accoglienza in ambito sportivo denominati "stewarding", di cui al D.M. 08/08/2007, anche in qualità di Amministratore Unico della -OMISSIS- presso la sede operativa ubicata in Roma, -OMISSIS-/B.

In ordine al primo e al secondo motivo di gravame il ricorrente deduce un difetto di motivazione, di istruttoria e di proporzionalità dei provvedimenti di revoca in quanto le violazioni commesse dal ricorrente non sarebbero connotate da particolare gravità , mentre il medesimo, nel corso dell'esercizio dell'attività, non si sarebbe mai reso responsabile di violazioni tali da giustificare l'adozione dei provvedimenti afflittivi;
pertanto afferma che sarebbe stata più congrua una diffida o una eventuale sospensione delle attività stesse.

Deduce inoltre che è stato certificato dagli Ufficiali di P.G. della Questura di Roma che le agenzie investigative “-OMISSIS- -OMISSIS-” e “DIA Srl” hanno la loro sede in via di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, luogo dove il titolare ha da sempre la sede, dove sono conservati, tra agli altri, i registri delle attività e sono esposte le licenze di polizia. Sostiene che la sede di entrambe le attività non è mai mutata nel corso degli anni, ma è sempre stata posta al civico -OMISSIS-. Nel corso degli anni i luoghi hanno subito alcuni cambiamenti, ma l’accesso è sempre stato quello;
l’indicazione del -OMISSIS-/A o-OMISSIS-/B sarebbe frutto della scelta effettuata dalla proprietà dello stabile dove il ricorrente esercita la sua attività.

2.1.- La Prefettura di Roma ha ritenuto invece che:

il ricorrente era stato diffidato in due distinte circostanze, pena l'adozione di provvedimenti sanzionatori più gravi, prima dall'impiegare nell'esercizio dei servizi di cui al D.M. 06/10/2009 operatori non regolarmente iscritti nell'elenco prefettizio e successivamente ad astenersi dallo stipulare accordi o intese con soggetti privi dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.;

la mancanza di una sede operativa idonea costituisca una grave carenza dei requisiti oggettivi per il mantenimento delle licenze in uso al ricorrente;

l'utilizzo da parte del ricorrente di un unico registro degli affari di cui all'art. 135 del T.U.L.P.S. per tutte le attività autorizzate rende impossibile il tracciamento cronologico delle diverse operazioni concluse dai titolari di licenza, la chiara identificazione dei committenti e della tipologia degli incarichi commissionati secondo le disposizioni di cui all'art. 260 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.

2.2 .- Ritiene il Collegio che la difesa erariale abbia argomentato adeguatamente circa le ragioni poste a sostegno dei provvedimenti impugnati.

La mancanza o l'abbandono della sede operativa dichiarata non consentono l'esercizio della facoltà di accesso, riconosciuta dall'art. 16 del T.U.L.P.S. in capo agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, all'interno dei locali destinati allo svolgimento di attività soggette ad autorizzazioni di polizia. Il potere di ispezione ed accertamento dell’Autorità ha il fine di assicurare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità stessa mediante prescrizioni specifiche.Non si può ammettere- come sostenuto nel ricorso – che nessun trasferimento della sede delle agenzie è mai stato posto in essere e che l’indagine effettuata dai competenti Uffici della Prefettura e della Questura ha decritto una situazione non corrispondente alle realtà delle cose.

Infatti risulta dalla memoria della Prefettura quanto segue. Il giorno 30/08/2023 gli operatori di polizia, nell'ambito di un'indagine sull'esercizio abusivo di servizi di controllo ex D.M. 06/10/2009 posta in essere dalla -OMISSIS- presso alcuni esercizi di pubblico spettacolo, si recavano presso i locali ubicati in Roma, -OMISSIS-, pubblicizzati su internet quale sede della citata società ma che risultavano coincidenti con quelli autorizzati in capo al sig. -OMISSIS--OMISSIS- dalla Prefettura — U.T.G.

Giunti sul posto, attesa l'impossibilità di reperire telefonicamente il -OMISSIS-, gli agenti prendevano contatto con il soggetto locatario dell'immobile in questione che forniva i contratti di locazione stipulati con il ricorrente in data 30/08/2018. Dalle informazioni rese da quest'ultimo emergeva che il sig. -OMISSIS- aveva interrotto ogni contatto con la proprietà già da dicembre 2022 e che le porzioni dell'immobile a lui locate ai fini dello svolgimento delle diverse attività autorizzate risultavano essere già concesse in locazione ad altri e diversi soggetti.

Precisamente, come riferito dalla Questura di Roma, all'interno del civico nr. -OMISSIS- di Via di -OMISSIS-, la stanza nr. 5 della Palazzina A era locata già dal 01/01/2020 ad una società di servizi, mentre la stanza nr. 4 della Palazzina B era locata dal 30/08/2020 proprio alla -OMISSIS-.

2.3.- Tutto ciò conferma che il ricorrente ha abbandonato le sedi operative autorizzate senza darne comunicazione alla competente autorità ai fini del preventivo nulla osta, in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. nei titoli autorizzatori oggetto di revoca.

A tale specifico riguardo, la Prefettura correttamente osserva che gli atti di accertamento della Questura di Roma hanno natura di atto pubblico e non essendo stati contestati nelle forme e nei modi della querela di falso i fatti in essi riportati rimangono assistiti da fede privilegiata, per cui gli stessi mantengono dunque, ai sensi dell'art. 2700 C.C., efficacia di piena prova per tutto ciò che il pubblico ufficiale ha attestato di avere accertato sul posto.

E’ noto che gli atti in cui sono compendiati gli accertamenti svolti dal personale di polizia, nel caso di specie in funzione di polizia amministrativa, hanno efficacia legale privilegiata fino a querela di falso.

2.4.- Quanto all'impiego di un unico registro degli affari, si ritiene superfluo aggiungere altro a quanto già ammesso dallo stesso ricorrente quando dapprima dichiara che: "I registri in uso alla "-OMISSIS- -OMISSIS-" sono due....." laddove, invece, si precisa che avrebbero dovuto essere quattro, cioè uno per ogni autorizzazione concessa quale titolare dell'impresa individuale, mentre successivamente afferma che "La-OMISSIS- opera con un unico registro", per cui anche in questo caso i registri dovevano essere tre, cioè pari al numero di autorizzazioni rilasciate in nome e per conto della citata società.

2.5.- Sul punto è il caso di evidenziare che ogni autorizzazione contiene al suo interno la specifica prescrizione dell'obbligo per il titolare di istituire il relativo registro previsto dall'art. 135 del T.U.L.P.S. procedendo alla vidimazione dello stesso presso i competenti Uffici di P.S.

3.- Non risulta neanche violato il principio di proporzionalità, atteso che risultano in passato contestate altre violazioni amministrative. Infatti risulta che in data 21/01/2023 con nota nr. 11059 e in data 23/10/2019 con nota nr. 397434 il ricorrente era stato già diffidato in due distinte circostanze, pena l'adozione di provvedimenti sanzionatori più gravi, prima dall'impiegare nell'esercizio dei servizi di cui al D.M. 06/10/2009 operatori non regolarmente iscritti nell'elenco prefettizio e successivamente ad astenersi dallo stipulare accordi con soggetti privi dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.

I primi due motivi sono pertanto da respingere.

4.- Anche il terzo motivo è infondato.

L'Amministrazione contesta la commistione con la società -OMISSIS-società che per la Prefettura risulta sprovvista di autorizzazioni ex art. 134 TULPS e gestita da soggetti pregiudicati. La ricorrente nega la circostanza di fatto di avere utilizzato i servizi ed il personale di detta società.

Risulta in atti, anche tramite una semplice consultazione del relativo sito web, ed è stato accertato che la società Hydra Servizi Fiduciari Srls ha la propria sede in via di -OMISSIS- n. -OMISSIS- nel centro servizi dove sono presenti numerose attività, sia pure in stanze separate che compongono l’unità immobiliare.

La citata società, come accertato dalla Prefettura e risultante anche dal rispettivo sito internet, pubblicizza l'esercizio delle medesime attività ex art. 134 T.U.L.P.S. di cui è titolare il ricorrente, senza essere in possesso di alcuna licenza prefettizia, segnalando la sua ubicazione presso i medesimi locali dove risulta autorizzato l'interessato.

5.- Il quadro normativo di settore conferma le argomentazioni fin qui esposte. Esso è ancora oggi fondato sulle disposizioni generali del R.D. n.773 del 18.6.1931 - TULPS - in tema di licenze cd di polizia, oltreché sulle leggi speciali di riferimento.

E’ principio generale che l’Amministrazione conserva la facoltà di esercitare in qualunque momento i poteri di controllo e di adozione di eventuali sanzioni nei confronti dei titolari delle autorizzazioni al sopravvenire di situazioni che richiedono il suo intervento per ripristinare l’osservanza dell'ordinamento a fronte delle violazioni commesse dai soggetti interessati.

Nella materia in esame l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, nella valutazione relativa all’affidabilità ed alla sua permanenza in capo ad un soggetto ai fini del rilascio del titolo e dell’esercizio dell’attività.

Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza assumono rilievo quindi i poteri delle Autorità di pubblica sicurezza riguardanti le attività sottoposte a titolo autorizzatorio e ai relativi accertamenti e controlli di polizia amministrativa.

La legge attribuisce all’autorità di P.S. un potere generale in fase di rilascio dei titoli autorizzatori di pubblica sicurezza, nelle materie di competenza rimaste dopo il trasferimento di molte competenze ai comuni, così come in sede di eventuale ripensamento e quindi di ritiro di licenze a fronte di oggettivi e motivati pericoli per la pubblica sicurezza (Cons. Stato IV, sent. n.221 del 28.3.1990;
a proposito del potere di revoca ex art.10 tulps cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo sez. I, sent. 9.5. 2005 n. 715).

Non rileva pertanto l’affermazione dell’assenza di precedenti penali a carico del legale rappresentante, atteso che le violazioni amministrative accertate sono idonee a sostenere, nella discrezionalità amministrativa, il giudizio di inaffidabilità. Sono determinanti anche episodi privi di rilievo penale, quali meri “segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010 n. 379, nonché TAR Piemonte, Torino, sez. I, 5 giugno 2018, n. 693).

Ne segue che al privato non è riconosciuto un diritto soggettivo ma un interesse legittimo di tipo pretensivo in ordine al rilascio di una licenza di p.s. ed oppositivo rispetto all’atto di secondo grado, sia esso cautelare o di ritiro del titolo.

5.1.- I provvedimenti di polizia amministrativa in materia di autorizzazioni sono rivolti al ripristino della sicurezza pubblica e dell’osservanza delle norme e si concretano nella sospensione della licenza, ovvero nella revoca, nei casi più gravi ( ad es. art.100, art. 136 comma 4, tulps).

La competenza generale in tema di controlli di polizia amministrativa sulle attività autorizzate è prevista e disciplinata dal t.u.l.p.s. stesso, nonché dal D.P.R. n. 616/1977, art. 20. L’Autorità amministrativa è chiamata a verificare nel tempo, anche attraverso i poteri di accesso ed accertamento ex art. 16 tulps e legge n.689/1981, la persistenza delle ragioni di interesse pubblico che hanno giustificato l’emanazione dell’atto. Le regole generali del settore sono espresse nel titolo I capo III del r.d. 18.6.1931 n. 773, TULPS, artt. 8 ss..

Ai sensi dell’art. 10 TULPS infatti le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

L’art.10 T.U.L.P.S. esprime anzitutto un principio generale del settore, applicabile quindi a tutte le attività commerciali disciplinate dalle norme di settore, compresi gli istituti di vigilanza privata (C . di Stato, sez. V, sent. 27.9.1996 n.1174;
C. di Stato sez. IV, n. 652/1989).

L’art.11 u.c. TULPS consente, quando sopravvengono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione, all’Autorità di p.s. di revocare il titolo (T.A.R. E. ROMAGNA -- Bologna sez. I, sent.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi