TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-11, n. 202100195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-11, n. 202100195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100195
Data del deposito : 11 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2021

N. 00195/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00181/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 181 del 2001, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso lo studio Avv. M M in Ancona, via Carducci, 8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Questore di Ancona, Prefetto di Ancona non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Ancona data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di proroga del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 il dott. Giovanni Ruiu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, con deposito del 9 marzo 2020, la ricorrente dichiara che nelle more della controversia le è stato rilasciato un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, e richiede la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese;

Ritenuto che, nel caso in esame, dato che si è verificata una carenza di interesse legata a eventi successivi non direttamente correlati all'atto impugnato, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a., con integrale compensazione delle spese di giudizio.

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