TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-04-06, n. 202200339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-04-06, n. 202200339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200339
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2022

N. 00339/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00690/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2017, proposto da
A C e M A, rappresentati e difesi dall'avvocato C F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Confalonieri 5;

contro

Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 54, prot. 5155 del 09.06.2017, di pagamento di sanzione pecuniaria ex art. 15 l. r. n. 15/08, notificata alla parte ricorrente in data 17.06.2017;

di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non conosciuto dalla parte ricorrente, se ed in quanto lesivo degli interessi della stessa;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 marzo 2022 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto, il ricorso notificato a mezzo pec il 16 settembre 2017 e depositato il successivo 11 ottobre con cui i signori A C e M A hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio Marittimo del Comune di Ponza – richiamata l’ordinanza di demolizione prot. 6023 del 9.7.2012, notificata il 19.7.2012, ad oggetto le volumetrie ivi meglio descritte realizzate in Via Tre Venti su terreno contraddistinto al Foglio 13 Particelle 400-399-207, nonché il verbale di inottemperanza alla succitata ordinanza di demolizione n. 13/14 del 27.10.2014, notificato il 27.10.2014 – ha ordinato il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. n. 15/2008 determinata in € 15.802;

Considerato, che a sostegno del gravame i ricorrenti deducono censure di violazione di legge (artt. 9, 10, 20 L. 241/90;
artt. 12, 14, 16, 18, 28 L. 689/81;
art. 15 L.R. n. 15/2008) ed eccesso di potere, di seguito sinteticamente riassunte:

I) Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, l’ordinanza demolitoria n. 66/12 del 19.07.2012 non è stata mai notificata ai ricorrenti, ciò comportando il difetto di istruttoria e la violazione del contraddittorio, oltreché la violazione della disciplina delle sanzioni amministrative contenuta nella L. n. 689/81;

II) Alla parte ricorrente, inoltre, non è stata fornita alcuna risposta in merito alla richiesta di regolarizzare il manufatto, per cui si è cristallizzato il silenzio-assenso;

Visto, l’atto depositato in data 23 agosto 2018 con cui si è costituito in giudizio il Comune di Ponza deducendo l’infondatezza del ricorso;

Ritenuto, che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto in quanto coglie nel segno l’assorbente censura con la quale i ricorrenti lamentano la mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione, atto presupposto dell’impugnata irrogazione della sanzione pecuniaria;

Considerato, che sul punto il Comune di Ponza non ha prodotto in giudizio la prova documentale dell’avvenuta notificazione della suddetta ordinanza alla data del 19.7.2012 come affermato nel provvedimento impugnato;

Precisato, che “l'omessa o irregolare notificazione dell'ordine di demolizione non incide sulla legittimità dell'atto, bensì sulla sua efficacia, tenuto conto che la mancata piena conoscenza della determinazione amministrativa, pur impedendo la decorrenza dei termini (sostanziali) di ottemperanza all'ordine demolitorio o (processuali) di impugnazione giurisdizionale, non determina l'illegittimità della determinazione provvedimentale assunta, non incidendo sulla completezza dei suoi elementi costitutivi” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11/03/2020, n. 1745);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;

Ritenuto, che le spese del giudizio devono seguire la soccombenza;

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