TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-05-26, n. 201706310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-05-26, n. 201706310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706310
Data del deposito : 26 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2017

N. 06310/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00522/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 522 del 2006, proposto da:
Rai Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;



contro

Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;
Ministero delle Comunicazioni, n.c..



per l'annullamento

della delibera prot. 137/05/csp: del 05.10.2005 "ordinanza-ingiunzione per violazione art. 15 co. 10 L. 223/90".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto di perenzione n. 23194/2013; vista l’opposizione a decreto di perenzione; vista l’ordinanza n. 01825/2017 di revoca del decreto di perenzione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2017 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato la

delibera n. 137/05/CSP dell’AGCOM con la quale le è stata applicata la sanzione di E. 75.000 per violazione dell’articolo 15, comma 10, della legge n. 223/1990.

Nello specifico la delibera n. 137/05/CSP qui impugnata ha sanzionato la società ricorrente per aver trasmesso nella prima serata del 16 gennaio 2005 (a partire dalle ore 20:47) la prima puntata della fiction “La caccia” recante scene di violenza particolarmente inadatte ad un pubblico non adulto, anche in relazione all'orario di trasmissione ed alla mancata adozione di segnalazione iconografica atta ad evidenziare l'inadeguatezza della sua visione al pubblico di minori. La sequenza contestata, trasmessa dalle ore 21:00 alle ore 21:02, rappresenta l’azione di un rapinatore che - dopo aver minacciato con una pistola una giovane donna incinta sotto gli occhi terrorizzati del figlioletto che, disperato, tenta invano di nascondersi - uccide il bambino e sua madre.

Con nota prot. n. CFM/12d/05 Segn. del 10/2/2005 il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori (oggi Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori) inviava al Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’AGCOM copia della propria risoluzione n. 7 dell’8/2/2005, con la quale il Comitato medesimo aveva ravvisato una violazione del punto 2.4. del Codice suddetto in quanto l’emittente aveva omesso di segnalare agli spettatori la presenza nella prima puntata “di una sequenza inidonea ai bambini e ai ragazzi”, rappresentata dalla “scena iniziale in cui un rapinatore fa strage di un bambino e di sua madre”.

Il Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità, “presa visione della registrazione del programma segnalato” limitatamente alla prima puntata del film andata in onda il 16 gennaio 2005 dalle ore 20:47, ha redatto il verbale di accertamento relativo al procedimento n. 1272/FB del 4 maggio 2005.

Con atto di contestazione prot. n. CONT./39/05/DGC/AEM di pari data, il Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’AGCOM ha proceduto alla formale contestazione della violazione alla società ricorrente, avviando il procedimento sanzionatorio n. 1272/FB ed assegnando alla società il termine di 30 gg. dalla notifica per la presentazione di adeguate giustificazioni.

La RAI, prima nella memoria difensiva del 9 giugno 2005 e successivamente nelle osservazioni rese in sede di audizione in data 3 agosto 2005, ha esposto le proprie tesi a confutazione dell’addebito, richiedendo l’archiviazione del procedimento.

L’Autorità, ritenendo infondate le argomentazioni difensive dell’odierna ricorrente ha adottato l’impugnata delibera n. 137/05/CSP.

Si è costituita in giudizio l’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni depositando memoria e documenti ed insistendo per la reiezione del ricorso.

Con decreto monocratico n. 23194/2013 è stata dichiarata la perenzione. In seguito ad opposizione al decreto di perenzione; è stata disposta, con ordinanza n. 01825/2017, la revoca del decreto di perenzione.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la RAI deduce violazione dell’art. 3 commi 2, 3, 4, 5 e 5bis e dell’art. 4 del Regolamento approvato con delibera AGCOM n. 425/01/CONS del 07.11.2001, come modificato dalla delibera AGCOM n. 336/03/CONS del 24.09.2003; incompetenza, violazione del principio del giusto procedimento.

In buona sostanza, deduce la ricorrente l’illegittimità del procedimento seguito dall’Autorità per irrogare la sanzione amministrativa in oggetto, in quanto avrebbe violato le prescrizioni di cui al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui all’allegato A alla delibera n. 425/01/CONS del 7/11/2001 - anche “Regolamento Sanzioni”-, oggi abrogato dalla delibera n. 410/14/CONS che ha adottato il nuovo Regolamento in materia.

In particolare, secondo la ricorrente, l’Autorità non avrebbe trattato la denuncia del Comitato come una denuncia ordinaria ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Sanzioni, bensì come una denuncia qualificata ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 3 appena richiamato. Tale vizio procedimentale inficerebbe irrimediabilmente tutti gli atti del procedimento sanzionatorio, ove si consideri che il

sindacato preventivo e necessario sulla denuncia da parte del Dipartimento Vigilanza e Controllo, assolvendo ad una funzione di garanzia per il soggetto sanzionando, lungi dal rappresentare un inutile formalismo avrebbe fortemente elevato il livello di tutela dell’odierna ricorrente consentendo di vagliare preventivamente l’infondatezza dell’addebito, anche tenuto conto dell’elevatissimo tasso di discrezionalità che caratterizza l’accertamento relativo alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’AGCOM in ordine alla violazione del precetto “aperto” di cui all’art. 15, comma 10, della L 223/1990.

La doglianza è infondata.

Risulta infatti che l’omesso esperimento della fase procedimentale del vaglio preliminare, pur previsto dal Regolamento ad opera del Direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo cui doveva essere trasmessa la segnalazione dell’illecito in quanto proveniente

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