TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-05-24, n. 202106074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-05-24, n. 202106074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106074
Data del deposito : 24 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2021

N. 06074/2021 REG.PROV.COLL.

N. 13224/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13224 del 2019, proposto da
Odulati del Savio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M D C, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M D C in Roma, piazza Cavour, 17;



contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Ds S Holding Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio De Giorgi, Luca Amicarelli, Stefania Casini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Italiana Scatolifici – Acis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Carlo Edoardo Cazzato, Antonio Catricala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;



per l'annullamento

- della delibera emanata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato approvata nell’adunanza del 17 luglio 2019 e notificata alla ricorrente il 6 agosto 2019 a conclusione del procedimento I805 avviato, inter alia , nei confronti della esponente per presunte condotte anticoncorrenziali nel settore del cartone, per le quali a quest’ultima è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 1.866.071,00;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente o successivo, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, che comunque leda gli interessi della ricorrente, quali il provvedimento del 22 marzo 2017 di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della L. n. 287/1990 e la delibera del 5 dicembre 2017 di estensione del predetto procedimento I805 alla ricorrente, notificata in data 14 dicembre 2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della società ds S Holding Italia S.p.A.,dell’Associazione Italiana Scatolifici – Acis e di Ds S Holding Italia S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa R R, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la società Odulati del Savio s.r.l. (in prosieguo solo “ODS”) impugna il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in avanti, “Autorità” o “AGCM+”) del 17 luglio 2019, con la quale le è stata comminata una sanzione pecuniaria dell’importo di 1.866.071,00 euro, per violazione dell’art. 101 del TFUE.

2. Il provvedimento impugnato è giunto a conclusione di un’istruttoria con la quale l’Autorità ha accertato la realizzazione di due distinte intese volte a distorcere le dinamiche concorrenziali, rispettivamente, nel mercato dei fogli in cartone ondulato e nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato.

3. Nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato l’Autorità ha accertato che una serie di imprese, tra cui la ricorrente, nonché l’associazione di categoria GIFCO, avevano posto in essere tra il 2004 e il 2017 un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a definire i prezzi di vendita e i fermi degli stabilimenti produttivi (la «intesa – fogli»).

3.1. In particolare, secondo l’AGCM, l’intesa in questione avrebbe avuto ad oggetto “ la definizione dei prezzi di vendita del cartone ondulato, in particolare agli scatolifici non verticalmente integrati e nella definizione dei fermi degli stabilimenti produttivi, al fine di ridurre l’output in modo da sostenere l’aumento del prezzo del foglio e preservare la propria marginalità anche in danno dei concorrenti non integrati ”.

3.2. Il coordinamento sarebbe avvenuto mediante una serie di riunioni organizzate, con cadenze temporali stabilite, a due livelli, ovvero: (i) a livello nazionale, tra tutti i vertici aziendali, per definire, periodicamente, una misura generale di aumento da praticare agli scatolifici e la decorrenza dello stesso; (ii) a livello di zona/tavolo, tra i vertici delle imprese appartenenti al relativo settore e con la partecipazione degli agenti commerciali, per declinare in modo più specifico l’aumento concordato a livello nazionale a seconda dei clienti. Sarebbero, inoltre, state organizzate ulteriori riunioni bilaterali o multilaterali, al di fuori delle riunioni calendarizzare, per uniformare il comportamento a fronte di clienti comuni.

4. Nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, l’Autorità ha accertato che una serie di imprese – in parte coincidenti con quelle di cui all’intesa-fogli, tra cui la ricorrente, in parte coinvolte solo nella seconda intesa –, nonché l’associazione di categoria GIFCO, hanno posto in essere tra il 2005 e il 2017 un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, volta a ripartire il mercato e a definire in comune gli aumenti, espressi in termini percentuali, dei prezzi di vendita degli imballaggi in cartone, e altri parametri commerciali, quali i termini di pagamento (in prosieguo, l’«intesa – imballaggi»).

4.1. In particolare, l’intesa “imballaggi” avrebbe avuto la finalità di definire aumenti dei prezzi delle scatole da applicare a tutti i clienti, nella ripartizione dei clienti (“non aggressione”) e delle forniture a clienti comuni, per lo più di grandi dimensioni (“non belligeranza”).

4.2. Essa si sarebbe attuata mediante diverse tipologie di riunioni: (i) alcune, c.d. “di vertice”, aventi carattere generale e di indirizzo, avevano luogo tra gli amministratori delegati o loro sostituti; (ii) altre, c.d. “regionali”, avvenivano tra i direttori commerciali territorialmente interessati, ivi si discuteva anche di questioni “locali” e di accordi di “non aggressione” e di “non belligeranza”, con riferimento a clienti condivisi nella medesima zona; (iii) per l’ulteriore definizione di quanto definito a livello regionali si sarebbero tenuti, inoltre, incontri più informali, anche telefonici, aventi ad oggetto il coordinamento delle strategie a fronte di richieste di forniture, di aste o di tender da parte di clienti comuni (c.d. “triangolazioni”).

5. Ambedue le intese sono emerse a seguito di denuncia presentata dalle società del Gruppo D S, a favore delle quali l’Autorità ha riconosciuto il beneficio dell’immunità totale dalla sanzione, in qualità di primo leniency applicant . Ulteriori denunce sono state presentate da Scatolificio Italkart s.r.l. e dalle società del Gruppo Pro-Gest, nei confronti delle quali l’Autorità ha applicato, sempre nell’ambito del programma di clemenza, in qualità di leniency applicants successivi, una riduzione della sanzione, rispettivamente del 50% e del 40% delle sanzioni.

6. La società ricorrente, ritenuta parte della intesa-fogli, ha impugnato l’indicato Provvedimento dell’AGCM affidando il ricorso ai seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TFUE. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di poter per difetto di istruttoria e per illogicità manifesta, con conseguente ingiustificata estensione del procedimento a Odulati del Savio. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. n. 241/90, Difetto di motivazione.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TFUE. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Insussistenza dei presupposti (segretezza) dell’intesa e della partecipazione della ricorrente ad essa. Eccesso di poter per difetto di istruttoria (mancanza di prova dell’infrazione contestata). Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. n. 241/90. Difetto di motivazione e/o illogicità/contraddittorietà della stessa.

I primi due motivi di ricorso sono funzionali a confutare la rilevanza probatoria degli elementi indicati nel Provvedimento impugnato a carico della ricorrente, elementi sostanzialmente riconducibili ad alcune dichiarazioni di un solo applicant , non suffragate da altro elemento.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TFUE. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per disparità di trattamento per contraddittorietà intrinseca e per illogicità manifesta.

Con il motivo in esame la ricorrente lamenta disparità di trattamento da parte dell’AGCM, in relazione al fatto che ha ritenuto di estromettere le società Sandra e Sifa, pur oggetto di indagine, sulla base di un corredo probatorio del tutto simile a quello indicato a carico della ricorrente ODS, ovvero in ragione del fatto che la di loro partecipazione risultava solo dalle dichiarazioni di un unico applicant , che non avevano ricevuto altro riscontro.

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TFUE. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Insussistenza dei presupposti dell’intesa e assenza del pregiudizio al commercio degli stati membri con riferimento alla ricorrente. Violazione di legge per difetto di motivazione e/o illogicità di

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