TAR Catania, sez. II, sentenza 2018-12-10, n. 201802343
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Pubblicato il 10/12/2018
N. 02343/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02068/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2068 del 2017, proposto da
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Menza 16;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 901/2016 del 23.12.2016 R.G. 2587/2016 emesso dal giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa, non opposto.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso indicato in epigrafe con il quale il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Preso atto della dichiarazione di rinunzia al ricorso resa a verbale all’odierna camera di consiglio dal procuratore della parte ricorrente;
Visto l’art. 84, comma 4° c.p.a in base al quale “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.
Considerato, pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in ragione dell'intento dalla parte come sopra univocamente manifestato, e che, in ragione del complessivo esito processuale, può disporsi l’integrale compensazione delle spese di giudizio.