TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-09-07, n. 202300688
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Testo completo
Pubblicato il 07/09/2023
N. 00688/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MCM GROUP SRL, rappresentata e difesa dagli avv. A L e F L, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLA CULTURA, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA, rappresentato e difeso dagli avv. F B, G S e S V, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- della nota del responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 0001209 di data 10 febbraio 2022, riportante il parere negativo della Soprintendenza prot. n. 0002199-P di data 4 febbraio 2022, reso ai sensi dell’art. 16 comma 3 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 in merito al piano attuativo ATSTS20;
- del suddetto parere della Soprintendenza prot. n. 0002199-P di data 4 febbraio 2022;
- del parere negativo espresso dalla Commissione per il Paesaggio nel verbale n. 14 del 2 dicembre 2021;
(b) nei motivi aggiunti:
- del provvedimento del responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 0007090 di data 2 agosto 2022, con il quale è stata disposta la conclusione negativa del procedimento ai sensi dell’art. 14 comma 1 della LR 11 marzo 2005 n. 12;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tremosine sul Garda, del Ministero della Cultura, e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è proprietaria di alcuni terreni situati nel Comune di Tremosine sul Garda, in località Mezzema (mappali n. 13719, 13720, 1774, 6496). La superficie complessiva è stimata in 2.035 mq.
2. L’area è inserita nel Parco Alto Garda Bresciano, tra gli “Ambiti di potenzialità Ecologica diffusa” , e ricade in una ZPS della direttiva Habitat.
3. Sotto il profilo urbanistico, l’area costituisce un “Ambito di Trasformazione Sviluppo Turistico Speciale” , denominato ATSTS20. La scheda d’ambito prevede tre opzioni di attuazione del comparto, le prime due (opzioni A e B) con destinazione ricettiva, rispettivamente alberghiera e non alberghiera, e la terza (opzione C) con destinazione residenziale. Gli indici di densità territoriale sono rispettivamente 0,50 mc/mq per l’opzione A, 0,35 mc/mq per l’opzione B, e 0,30 mc/mq per l’opzione C. La SLP ammessa nelle tre ipotesi è rispettivamente pari a 339 mq, 237 mq, e 204 mq. L’art. 12.1 dell’elaborato DP-03A.8 del Documento di Piano (v. doc. 30 di parte ricorrente) aggiunge all’opzione A un’opzione A2, riferita alle residenze turistico-alberghiere (RTA), con riduzione degli indici edificatori del 20%.
4. In data 11 maggio 2020 la ricorrente ha chiesto un parere paesistico preventivo, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, in relazione a un progetto di piano attuativo residenziale (opzione C). Era previsto un edificio a un piano, con SLP pari a circa 95 mq, posizionato sulla prima balza sottostante al pianoro.
5. La Soprintendenza si è pronunciata negativamente con parere prot. n. 0018514-P di data 7 dicembre 2020, evidenziando molteplici criticità “a partire dall’evidente sensibilità del luogo, dalla sua chiara esposizione percettiva, dalle caratteristiche di forte acclività del terreno, che si è potuta ben evincere anche in sede di sopralluogo, e che determinerebbe per la realizzazione dell’intervento significativi sbancamenti del versante, [fino alla] lunghezza del fronte del manufatto in progetto e [alla] sua conformazione tipologica avulsa dal contesto circostante” .
6. La ricorrente ha abbandonato il progetto, e ha poi chiesto un secondo parere paesistico preventivo in data 6 maggio 2021, questa volta in relazione a un piano attuativo con destinazione turistico-ricettiva (opzione A2). Il nuovo progetto prevede due edifici a due piani (uno fuori terra e uno seminterrato), sviluppati su linee sfalsate ma aventi il solaio intermedio in comune, per una volumetria complessiva pari a 732,24 mc e una SLP complessiva pari a 244,28 mq. Per schermare l’impatto visivo è prevista la posa di olivi verso valle e lungo le balze del lotto. I manufatti di contenimento saranno rivestiti con pietra locale, recuperata nel lotto.
7. La Commissione per il Paesaggio ha espresso parere negativo con il verbale n. 14 del 2 dicembre 2021, evidenziando criticità nel raccordo con il contesto, e perplessità sotto il profilo geologico sulla stabilità dei fabbricati e del pendio, oltre a problemi relativamente all’accessibilità del sito.
8. Parimenti negativo è stato il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 0002199-P di data 4 febbraio 2022. Nella nota vengono ribadite le osservazioni formulate nel precedente parere negativo del 7 dicembre 2020, e si aggiunge che “l’aumentata lunghezza del fronte del manufatto in progetto, nonché la sua raddoppiata altezza, determinerebbe un’ulteriore accentuata incidenza percettiva non mitigabile data la mancanza di terreno antistante ai due corpi di fabbrica per l’evidente acclività e pendenza del terreno. Tale aumentata altezza determina poi, in parte, l’occultamento delle visuali panoramiche, assai rilevanti, che oggi si godono dalla strada retrostante verso il bacino lacustre e verso il Monte Baldo” .
9. Il Comune ha comunicato alla ricorrente il secondo parere della Soprintendenza con nota del responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 0001209 di data 10 febbraio 2022.
10. Sulla base dei pareri negativi della Soprintendenza e della Commissione per il Paesaggio, il Comune, con provvedimento del responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 0007090 di data 2 agosto 2022, ha disposto la conclusione negativa del procedimento ai sensi dell’art. 14 comma 1 della LR 11 marzo 2005 n. 12, archiviando la pratica edilizia.
11. Peraltro, nel suddetto provvedimento si dà atto anche del pronunciamento favorevole della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, espresso dal responsabile del Servizio Urbanistica, Ambiente, Paesaggio e Territorio con nota prot. n. 3707 di data 13 luglio 2022, circa la