TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-07-14, n. 201402037

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-07-14, n. 201402037
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402037
Data del deposito : 14 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01357/2011 REG.RIC.

N. 02037/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01357/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2011, proposto da:
A A;
C D L A, Eugenio Aliquo', S A, F A, M C A, M T A, F A, V B, C B, F B, M B, Rosa Calabro', S C, A C, R C, F C, B C, A V C, M T C, A C, G C, A C, V C, V C, Rosaria D'Addea, Fabio D'Anna, Giuseppa D'Uva, G D M, G D B, V D G, A F, L F, A F, N F G F, L F, A V F, E F, Antonella Frada', M G, A F G, A G, A G, M E Grimaldi, Giovanni Gullo, Walter Ignazitto, Andrea La Spada, Roberta La Speme, Armando Lanza Volpe, Onofrio Maria Laudadio, Maria Pina Lazzara, Tiziana Leanza, Alessandro Lia, Luana Lino, Giovanni Battista Macri', Daniele Carlo Madia, Caterina Mangano, Gianclaudio Mango, Giuseppe Martello, Francesco Massara, Salvatore Mastroeni, Maria Luisa Materia, Massimiliano Micali, Mauro Mirenna, Claudia Misale, Marina Moleti, Ugo Domenico Molina, Maria Angela Nastasi, Antonino Orifici, Daria Orlando, Fabio Pagana, Maria Pellegrino, Marta Pollicino, Sandro Potestio, Rosa Raffa, Vincenza Randazzo, Federica Rende, Ines Rigoli, Laura Romeo, Rita Elvira Anna Russo, Bruno Sagone, Salvatore Saija, Marisa Salvo, Mario Samperi, Alessandra Santalucia, Giuseppe Savoca, Marilena Scanu, Salvatore Scaramuzza, Fiorella Scarpato, Adriana Sciglio, Maria Giuseppa Scolaro, Emma Sturniolo, Liliana Todaro, Maria Luisa Tortorella, Antonino Totaro, Daniela Urbani, Maria Vermiglio, Giuseppe Verzera, Letterio Villari, Ada Vitanza, Eliana Zumbo, Mario Zumbo, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Antonio Saitta, Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'accertamento

“del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell’art. 9 del D.L. 31 marzo 2010 n. 78, come conv. con modif. in L. 30 luglio 2010 n. 122, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, magistrati in servizio presso Uffici giudiziari ricompresi nell’ambito di competenza territoriale di questo Tribunale hanno visto decurtato, a far data dal 1° gennaio 2011, il proprio trattamento economico per effetto delle disposizioni contenute nel comma 22 dell’art. 9 del D. L. n. 78/2010 convertito con modifiche in L. n, 122/2010 , protestano pertanto con il ricorso introduttivo il proprio diritto alla piena remunerazione a ciascuno di essi spettante, che assumono illegittimamente incisa dalla novella legislativa appena richiamata, della quale propongono questione di illegittimità costituzionale.

Le Amministrazioni intimate, costituite in giudizio hanno eccepito la infondatezza degli argomenti addotti.

Con note depositate in giudizio in data 7/11/11 e in data 29/11/2011il Ministero della Giustizia ha dato esito all’ordinanza presidenziale istruttoria n. 2385/2011.

Con memoria depositata in data 7 marzo 2012 la difesa dei ricorrenti ha insistito nelle ragioni fatte valere in ricorso.

Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli del D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche nella L. n. 122/2010 di cui l’ amministrazione intimata ha fatto applicazione decurtando di fatto le competenze stipendiali dei ricorrenti;
in conseguenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato gli adempimenti necessari a che venissero eseguiti i pagamenti di quanto illegittimamente detratto a ciascuno dei ricorrenti nel periodo di riferimento, come specificato nella nota ministeriale depositata agli atti in data 18/04/2013 in adempimento dell’ordinanza presidenziale n. 715/2013.

Con memoria depositata in data 7/6/2014 le Amministrazioni intimate hanno chiesto che il ricorso in epigrafe venisse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio, essendo frattanto intervenuto il completo pagamento di quanto di competenza di ciascun magistrato, in attuazione della sentenza n. 223/12 della Corte Costituzionale.

Alla Pubblica Udienza del giorno 9 luglio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tutto ciò considerato, preso atto dell’intervenuto completo soddisfacimento delle ragioni dei ricorrenti nelle more del giudizio, come emerge dalla documentazione versata in giudizio dalle amministrazioni resistenti, e nel silenzio dei singoli ricorrenti che non hanno contestato l’assunto, non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese del giudizio, data la tempestiva attuazione degli effetti scaturenti dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012, possono andare compensate inter partes .

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