TAR Venezia, sez. II, sentenza 2013-07-08, n. 201300935

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2013-07-08, n. 201300935
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201300935
Data del deposito : 8 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02394/1999 REG.RIC.

N. 00935/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02394/1999 REG.RIC.

N. 00447/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2394 del 1999, proposto da:
Condominio Europa in persona dell’amministratore pro tempore, A R, B G, S W per I.T.M.E. s.r.l., C M, D A, C I G, D G P, B O, M C, D T G A, R G, F S, D’Atri Carmelo, C A, P F, Montefusco M, G M, G P F, Bacchi Fiorenzo per Centrale s.n.c., P S, B N per Banca Friuladria, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Bucci, domiciliati, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di San Dona' Di Piave in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Borella, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;



sul ricorso numero di registro generale 447 del 2012, proposto da:
Condomio Europa in persona dell’amministratore pro tempore, Mauro Tonon, Eleonora Rigoni, Ignazio Bertani, Adriana Buso, Alberto Nardean, Roberta Carrer, Maurizio Franchi, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Bucci, domiciliati, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di San Dona' di Piave in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Borella, Stefania Piovesan, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Dorsoduro, 3593;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2394 del 1999:

dell’ordinanza n. 167 del 7 luglio 1999 del Sindaco di San Donà di Piave, nonché dell’atto n. 24188 del 26 luglio 1999 di reiezione dell’istanza di annullamento in via di autotutela;

quanto al ricorso n. 447 del 2012:

della deliberazione del Consiglio Comunale di San Donà di Piave 20/12/2011 n. 103, che ha deliberato a) la sdemanializzazione e b) l'inserimento tra le aree comunali da vendere (quali parcheggi privati) dei 77 posti auto interrati;
dell'ordinanza successiva (i cui estremi non sono noti) con la quale l'Amministrazione di San Donà di Piave ha imposto il "divieto di sosta" su tali 77 posti auto.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Dona' Di Piave;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. di R.G. 2394 del 1999, il condominio Europa, insieme ad alcuni condomini, hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata ordinata la destinazione esclusiva, dei parcheggi pubblici situati nell’interrato del condominio Europa in piazza 4 novembre, al ricovero degli automezzi di proprietà comunale.

Gli stessi ricorrenti hanno anche contestualmente impugnato il provvedimento del Sindaco di San Donà di Piave con il quale è stata respinta l’istanza di annullamento in via di autotutela della predetta ordinanza sindacale n. 167 del 7 luglio 1999.

Avverso tali provvedimenti sono state dedotte le censure di: eccesso di potere, sotto svariati profili (difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà con atti precedenti, sviamento di potere);
violazione dell'art. 42 della Costituzione;
violazione degli artt. 41quinquies e sexies della legge n. 1150 del 1942 e dell’art. 9 della L. n.122/1989, dell’art. 5 del D.M. n.1444/1968, dell’art. 25 della L.R.V. n. 61/85;
violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Ad avviso dei ricorrenti, un’ interpretazione corretta delle norme in materia di urbanistica citate dovrebbe indurre a ritenere che i parcheggi in oggetto siano, in maniera inderogabile, di pertinenza del condominio Europa e dunque da riservare all'uso dei condomini e degli utenti delle attività commerciali e direzionali comprese nel condominio Europa e non anche utilizzabili in via esclusiva dal Comune per proprie finalità. Pertanto, in mancanza di una procedura espropriativa, non si sarebbe potuto giungere alle conclusioni cui è pervenuto il Comune resistente.

Inoltre, si lamenta la violazione dell’ art. 7 legge n. 241 del 1990 poiché non sarebbe stato comunicato l'avviso di avvio del procedimento, impedendo in tal modo un'attiva partecipazione del condominio ricorrente al predetto procedimento.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Donà di Piave, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10 novembre 1999, veniva respinta la domanda di sospensiva, con ordinanza confermata in appello.

Con ricorso iscritto al numero di R.G. 447 del 2012, il Condominio Europa, insieme ad altri otto condomini, hanno invece impugnato la deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 20.12.2011, con la quale si è decisa: a) la sdemanializzazione e b) l’inserimento tra le aree comunali da vendere (quali parcheggi privati) dei 77 posti auto interrati in questione;
nonché la successiva ordinanza con la quale l’amministrazione, in previsione della vendita di tali posti auto, ha imposto il divieto di sosta sugli stessi.

A fondamento di tale ricorso i ricorrenti hanno dedotto le censure di: violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990;
violazione dell’art. 28 L. 1150/1942 e dell’art. 63 della L.R. n. 61/1985, non potendo le opere di urbanizzazione essere dismesse in favore di privati;
violazione dell’art. 11 della L. n. 241/1990, per violazione della convenzione sottoscritta per l’urbanizzazione di una porzione del territorio comunale;
eccesso di potere per falsità del presupposto, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.

Si è costituito il Comune di San Donà di Piave chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

I difensori delle parti hanno depositato memorie conclusive e di replica relativamente ad entrambi i ricorsi.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2013, all’esito della discussione delle parti, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1.

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