TAR L'Aquila, sez. I, decreto presidenziale 2019-10-14, n. 201900052
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Pubblicato il 14/10/2019
N. 00052/2019 REG.PROV.PRES.
N. 00309/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di L'Aquila in persona del Questore pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento nr. -OMISSIS- m.p.s./-OMISSIS- emesso dal Questore di L’Aquila in data -OMISSIS-e notificato in data 07/02/14 con il quale si diffidava il ricorrente dal far ritorno nei territori del Comune di -OMISSIS- per la durata di anni tre dalla notifica del provvedimento medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali depositata in data 27 novembre 2017 - prot. n. 4477 - dall’avvocato P M difensore di fiducia del sig. -OMISSIS- c.f. -OMISSIS-, nel procedimento iscritto al n. -OMISSIS-/2014 - definito per la sola fase cautelare con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 maggio 2014;
Rilevato che il suddetto è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da riunione del 7 maggio 2014 della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato;
Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di L’Aquila acquisita al prot. n. 725 del 23 luglio 2019, con la quale viene comunicato che “il reddito accertato dall’Ufficio è inferiore al limite previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 per tutti gli anni d’imposta dal 2012 al 2018”;
Rilevato che per effetto dell’art.1 comma 322 della legge n.311/2004 non è più richiesto il preventivo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine;
Rilevato che nel caso in esame trova applicazione la tariffa professionale di cui al D.M. 10 marzo 2014 n.55, in vigore dal 3 aprile 2014;
Considerata, a tal fine, la pronuncia della Cassazione civile, sez. II, sentenza 28.09.2012 n. 16581 a mente della quale “l’incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite”;
Rilevato che in ragione dell’effettivo valore della controversia, della natura dei fatti in contestazione, della complessità e gravità del processo, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e dello stesso esito del giudizio, si ha motivo di ritenere che l’espletamento dell’incarico abbia richiesto un’applicazione ed un impegno minimo;
Visto l’art. 130 del T.U. 30 maggio 2002, n. 115 Parte III - Patrocinio a spese dello Stato il quale prevede che: “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”;
Visto l’art. 82, comma 1 del DPR 30.05.2002 n. 115, secondo cui “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in, ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
Considerato inoltre che “Tale criterio ha un valore parametrico e di massima, potendo il giudice, discostarsi da esso ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell’impegno professionale dell’avvocato, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell’assistito” (v. Cass. Civ. Sez II, 25. 05.2016, n. 10876);
Considerato che il ricorso è stato definito per la sola fase cautelare con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 maggio 2014;
Ritenuto, pertanto, che l’importo debba essere limitato a tale fase, salva l’ulteriore somma che potrà essere liquidata, sussistendone i requisiti, a seguito della sentenza definitiva;
Rilevato pertanto, che l’istanza è accoglibile nei limiti dello scaglione di riferimento per i giudizi innanzi al TAR, secondo i presupposti sopra indicati;