TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-05-15, n. 202308246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-05-15, n. 202308246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308246
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 08246/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05481/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5481 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, anche quale esercente la potestà sui minori -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;



contro

Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 1;



per l'annullamento

dell’ordinanza di sgombero n. 77182 del 23.11.2022 ex art. 2 decies, comma 2, della legge n. 575/1965 (oggi trasfuso nell'art.47, comma 2, del decreto legislativo 6.9.2011, n.159) emessa dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - sede secondaria di Reggio Calabria - entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento, dell'immobile sito in -OMISSIS-, identificato al fg. 40 p.lla 350 sub 2, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata l’ordinanza di sgombero emessa il 23.11.2022 dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con riferimento all'immobile sito in -OMISSIS-, identificato al fg. 40 p.lla 350 sub 2.

La ricorrente ha dedotto di essere coniugata con -OMISSIS-, con il quale a partire dal 2007 aveva fissato la residenza della famiglia in -OMISSIS-, in una casa costruita su terreno di sua proprietà; nell’ambito di un procedimento penale iniziato a carico del coniuge per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, era stato disposto il sequestro anche dei beni della ricorrente, tra cui la casa coniugale e l’azienda agricola; tali beni venivano confiscati con decreto n.100/2018 del 7.11.2018 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, confermato dapprima dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria e poi dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 2467 del 20 gennaio 2022.

La ricorrente aveva quindi proposto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, eccependo la violazione da parte dello Stato Italiano dell'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU e dell'art.7 CEDU.

In data 25 gennaio 2023 le era stato notificato il provvedimento impugnato, per l’annullamento del quale sono state proposte le seguenti censure:

1.Violazione dell'art.3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/1991, difetto di assoluto di motivazione, violazione dell’art. 3 legge n. 241/90, non essendo stato considerato il fatto che l'immobile confiscato era abitato anche dalle tre figlie minorenni della ricorrente;

2. Violazione dell'art. 47 del d.lgs. n.159 del 2011. Violazione degli artt.3, 7 e 10 della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell'art. 823 c.c., essendo stati concessi unicamente 120 giorni per lo sgombero del bene, peraltro in assenza di contraddittorio con la ricorrente;

3. Eccesso di potere, violazione

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