TAR Salerno, sez. I, sentenza 2014-11-10, n. 201401871

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2014-11-10, n. 201401871
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201401871
Data del deposito : 10 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01291/2014 REG.RIC.

N. 01871/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01291/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2014, proposto da:
G I, D P, F S, E T S, L M, D T, A B, C S, L P, A M A, D R, G C, rappresentate e difese dall'avv. D A S, presso il quale elettivamente domiciliano in Salerno, via Domenico Scaramella,15/B;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Miur Usr Campania Dg Napoli, Miur Ufficio XV A.T. Provincia di Salerno;

per l'annullamento

nota prot.n.5185/1 del 3/6/2014 con la quale il M.I.U.R.,ufficio XV - AT - Provincia di Salerno- riscontrava negativamente l'istanza di accesso ai documenti proposta dalle ricorrenti nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione dei documenti amministrativi indicati nell’atto di diffida notificato al MIUR in data 30.4.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con l’atto notificato il 12 giugno 2014, depositato il 19 giugno 2014, le nominate in epigrafe, premesso di essere assistenti amministrative inserite nelle graduatorie permanenti per la Provincia di Salerno, relative a tale profilo professionale, ricompreso nei ruoli del personale ATA, alcune con riserva N;
di aver appreso dal MIUR, con la nota prot. n. 4493 del 10.4.2014, che il calcolo effettuato in ordine ai posti attribuiti al personale riservista, inserito in graduatoria, si era rivelato erroneo, per cui erano stati assunti riservisti in numero esuberante rispetto al contingente di legge, in misura pari a 32 unità in più rispetto alle 64 unità dovute, rendendo impossibile ulteriori assunzioni a tempo indeterminato;
di aver diffidato, in data 17.4.2014, il MIUR a revocare le nomine indebite chiedendo anche copia di varia documentazione;
impugnano la nota, in epigrafe meglio specificata con la quale l’amministrazione intimata ha respinto l’istanza, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Resiste in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo la reiezione della domanda, perché inammissibile ed infondata.

3.- Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2014, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

1.- Le nominate in epigrafe, nella spiegata qualità di assistenti amministrative inserite nelle graduatorie permanenti per la Provincia di Salerno, relative a tale profilo professionale, ricompreso nei ruoli del personale ATA, alcune con riserva N, impugnano la nota con la quale il MIUR ha denegato l’accesso agli atti richiesti con la nota del 30.4.2014, ritenendo siffatta istanza carente in ordine all’individuazione di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché afferente a dati sensibili e come tali non ostensibili, ma vieppiù perché intesa ad un controllo generalizzato su dati sensibili.

2.- Con nota depositata il 22 settembre 2014, il resistente Ministero ha precisato che, in relazione ai documenti analiticamente indicati alla pagina 11 del ricorso introduttivo con le lettere dalla K alla T, avrebbe provveduto nei modi seguenti e precisamente : per tutti i documenti richiesti dalle ricorrenti e segnatamente dalla lettera K alla lettera N, siccome Circolari facilmente accessibili, rispetto alle quali la parte ha rappresentato una serie di difficoltà “l’Ufficio provvederà alla ostensione, previa convocazione del rappresentante legale Avv. D S…”, per cui, rispetto a tali documenti, deve prendersi atto del sopravvenuto assenso espresso dal Ministero con gli atti difensivi, tale da determinare l’improcedibilità del ricorso in parte qua..

3.- Residuano, pertanto, alla delibazione del Collegio le valutazioni rassegnate dall’Amministrazione rispetto alla restante documentazione, denegata all’accesso.

E’ dato leggere negli scritti difensivi – e ciò anche a prescindere dalla ulteriore questione dell’ammissibilità dell’integrazione o esplicitazione della motivazione postuma – che non sarebbero ostensibili :

- il documento di cui alla lettera O) e cioè i “riscontri inviati dai Dirigenti scolastici a tali circolari” perché documenti afferenti a dati sensibili non ostensibili siccome attinenti allo stato di salute dei soggetti interessati.

- il documento di cui alla lettera P) e cioè “l’attestazione sotto forma di certificazione recante l’indicazione delle ragioni per le quali tali rilevazioni non sono state effettuate negli anni scorsi ovvero quali siano i DS che non hanno provveduto ad inserire correttamente i dati a sistema”, perché “inesistente e pertanto ai sensi dell’art. 22 p. 4 della l. n. 241/90, inaccessibile”;

-gli inviti di cui alla lettera “Q” e cioè “gli inviti inviati ai DS negli ultimi 5 anni a verificare la presenza presso i propri istituti di personale ATA assunto con contratto a t.i. riservista”, perché sono “Circolari annualmente diramate dal MIUR alle istituzioni scolastiche”;

-gli organici di cui alla lettera “R” e cioè “gli organici di diritto degli ultimi 5 anni per il personale ATA profilo di Assistente Amministrativo da cui risulti il personale assunto in qualità di riservista”, perché afferenti ad “una quantità enorme di documenti amministrativi.. a dati sensibili di terzi trattati dall’amministrazione”;

-analoga motivazione risulta opposta ai dati richiesti con la lettera “S” e cioè “nome, cognome, posizione di graduatoria ed indirizzo privato degli ultimi 32 riservisti invalidi civili e orfani ovvero assimilati assunti con contratto a t.i. nei ruoli del personale A.T.A. qualifica di assistente amministrativo”;

-i documenti di cui alla lettera t) e cioè “reclami, ricorsi e segnalazioni pervenute e richiamate nella circolare n. 782 prot. n. 4493 del 10.4.2014”, perché “del tutto irrilevanti sia in ordine agli esiti del procedimento amministrativo avviato”

4.- Gioverà ricordare che la giurisprudenza amministrativa, in materia di accesso agli atti, risulta consolidata sulle seguenti posizioni, sinteticamente rassegnate da Cons. St. n. 555 del 2006, che in questa sede si richiamano, quale riferimento utile per delimitare le coordinate della materia in esame :

- la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica;

- la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può pertanto comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271;
C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925;
C. Stato, sez. V, 01-06-1998, n. 718);

- la domanda di accesso deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore (C. Stato, sez. VI, 30-09-1998, n. 1346);

- la domanda di accesso non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283;
C. Stato, sez. VI, 17-03-2000, n. 1414);

- la domanda di accesso non può essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283;
T.a.r. Lazio, sez. II, 22-07-1998, n. 1201);

- il diritto di accesso non si configura mai come un’azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell’accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti.

In particolare, l’interesse alla conoscenza non può essere negato a priori, ma va provato, di volta in volta, considerando accuratamente tutti i concreti profili della richiesta di accesso.

Pertanto, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22, l. n. 241/1990), rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva;
la quale, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell' attività amministrativa.

4.a.- Ad ulteriore integrazione di quanto sopra, va precisato che la giurisprudenza ha esplorato con attenzione il versante dello specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore (C. Stato, sez. VI, 30-09-1998, n. 1346), soffermandosi, in particolare, sulla necessaria correlazione tra l’interesse all’accesso e gli atti alla cui ostensione è finalizzata.

4.a.1.- Quanto allo specifico interesse, si richiama ex multis Cons. St. n. 5873 del 2004 che di seguito si riporta, in quanto condiviso :

“Orbene, per avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una posizione differenziata ed avere una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale. Tale limite… è dato dalla necessità di evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare, poichè il diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di “ispezione popolare”, “esplorativo” e “di vigilanza” utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22/10/2002, n. 5818). Alla luce di tali premesse, deve concludersi nel senso che ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, che il medesimo soggetto intende perseguire e tutelare nelle sedi opportune, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22/10/2002, n. 5814)”.

4.a.2.- Quanto alla necessaria correlazione tra l’interesse all’accesso e gli atti alla cui ostensione è finalizzata, si richiama, in particolare, Tar Lazio, Roma, n. 594 del 2008 che di seguito si riporta in quanto condiviso :

“Dunque, anche nell'attuale disciplina legislativa e regolamentare in materia di accesso alla documentazione amministrativa (cfr., nuova formulazione dell'art. 22 citato e conseguente regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) conserva piena applicazione l'assunto per cui, se è vero che l'accertamento dell'interesse all'accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l'ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta, nondimeno deve sempre sussistere un nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare - ove necessario, anche giudizialmente - la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (cf.r, T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 16 ottobre 2006, n. 3444).

In termini generali, può, pertanto, affermarsi che chiunque inoltri una richiesta di accesso è tenuto ad indicare la propria posizione legittimante al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e deve, altresì, fornire la motivazione della richiesta stessa (cfr., TAR Lazio, Roma, 18 maggio 1995, n. 866;
TAR Puglia, Bari, 2 novembre 1995, n. 1066;
TAR Lazio, Roma, 26 aprile 2000, n. 3418;
TAR Puglia, Bari, III, 7 maggio 2007, n. 1263;
TAR Lazio, Roma, III, 15 gennaio 2007, n. 197;
TAR Veneto, Venezia, I, 16 ottobre 2006, n. 3444).

Al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale è consolidato nel ritenere che l'esercizio di accesso agli atti della P.A., ai sensi dell'art. 22 l. n. 241 del 1990, non è finalizzato alla verifica dell'efficienza dell'amministrazione stessa ed è, pertanto, inammissibile il relativo ricorso ove non si dimostri il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti del soggetto ricorrente.

In definitiva, l'accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro che vi abbiano interesse, potendosene eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.”

5.- Trasponendo le menzionate acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che il ricorso è infondato relativamente alla documentazione richiesta contrassegnata con le lettere O) – Q) – R) e T) atteso che l’istanza di accesso effettivamente si risolve in un’attività ispettiva nei confronti dell’operato degli uffici della Pubblica Amministrazione, non ravvisandosi nella documentazione richiesta quella utilità necessaria alla conoscenza dell’attività amministrativa, in specie se rapportata alla difesa degli interessi in giudizio. Né la parte ha congruamente motivato in ordine alle ragioni utili ad un diverso approdo esegetico.

Parimenti infondato si rivela il ricorso relativamente alla documentazione richiesta con la lettera P), laddove si richiede alla P.A. un’attività elaborativa di dati, alla quale la stessa non è tenuta dal momento che, per giurisprudenza consolidata, il diritto di accesso impone all’amministrazione un pati e non un facere (Cons. St. n. 5636/2006)

6.- Parzialmente fondato risulta il ricorso nella parte in cui invoca l’annullamento del diniego con riferimento alla documentazione richiesta con la lettera “S” cioè “nome, cognome, posizione di graduatoria ed indirizzo privato degli ultimi 32 riservisti invalidi civili e orfani ovvero assimilati assunti con contratto a t.i. nei ruoli del personale A.T.A. qualifica di assistente amministrativo”.

Siffatta richiesta, ad avviso del Collegio, deve stimarsi fondata, siccome coerente con la ratio dell’accesso, così come enucleato dalla giurisprudenza amministrativa, a mente delle cui indicazioni, “l'accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro che vi abbiano interesse, potendosene eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.”.

Poiché, nella specie, i ricorrenti aspirano al bene della vita che nella prospettazione attorea sarebbe stato compromesso da assunzioni di soggetti di cui si ignora l’identificazione e la rituale posizione nelle relative graduatorie, deve stimarsi fondata l’istanza di accesso a dati che, nella loro ostensione, devono essere oscurati quanto alla presenza di dati sensibili, così come indicati dalla vigente normativa.

7.- La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.

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