TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-06-28, n. 201201323
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Testo completo
N. 01323/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02040/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2011, proposto da:
Traversa Energia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to S P, con domicilio eletto presso S P, in Bari, via Cognetti, 25;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. ti Tna T C e M L, con domicilio eletto presso M L, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.r.p.a.) - Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.to L M, con domicilio eletto presso L M, in Bari, c.so Trieste, 27 ;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento della Regione Puglia, Servizio Energia Reti ed infrastrutture materiali per lo sviluppo, prot. AOO-159, 3.11.2011 n. 12969, con cui l'Amministrazione ha espresso il definitivo diniego di autorizzazione unica in relazione a quattro impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica in agro di Palo del Colle;
- ove occorra, del presupposto parere negativo A.r.p.a. prot. n. 39242 del 3.8.2011, nonché delle precedenti note n. 25372, 26330 e 26326 del 2011;
nonché per l'accertamento del danno subito dalla ricorrente per l'illegittimo esercizio del potere amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’ Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.r.p.a.) - Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti M L, L M e Carmine Rucireta, quest’ultimo per delega dell'avv. S P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 17 maggio 2010, la società ricorrente ha avviato il procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica in Palo del Colle.
In data 28 settembre 2010 si è concluso presso la Provincia di Bari il procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a., con esclusione della necessità di valutazione di impatto ambientale.
Soltanto a seguito di ricorso (RG 904/2011) contra silentium , la Regione Puglia ha comunicato alla ricorrente preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90 - con conseguente cessazione della materia del contendere (sent. n. 1402/2011) - a cui è seguito l’impugnato diniego finale sull’istanza di autorizzazione unica, motivato con precipuo riferimento al parere negativo espresso dall’ A.r.p.a. Puglia (prot. n. 39242 del 3 agosto 2011).
La ricorrente impugna il suddetto diniego, unitamente al presupposto parere A.r.p.a., deducendo censure così riassumibili:
I. violazione dell’art. 10-bis legge 241/90, artt. 14 e ss. legge 241/90, art. 4 L.R. Puglia 6/1999, incompetenza relativa: l’A.r.p.a. non avrebbe alcun titolo per partecipare ai lavori della conferenza di servizi, ed in ogni caso avrebbe potuto esprimere il proprio parere negativo solamente in seno alla conferenza; ciò, comunque, non potrebbe mai essere posto a fondamento dell’impugnato diniego, non avendo l’A.r.p.a., quale organo tecnico regionale, che meri poteri consultivi, essendo del tutto carente del potere di assentire la realizzazione di un impianto quale quello per cui è causa; ciò sarebbe ancor più evidente sulla base dell’intervenuta positiva valutazione ambientale effettuata dalla Provincia di Bari (determinazione 623/2011) in sede di screening , di rilievo assorbente, ai sensi dello stesso art. 26 “Codice Ambiente”;
II. violazione dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003, violazione del principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, sviamento di potere, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, perplessità: il parere negativo espresso dall’A.r.p.a., lungi dal contenere specifiche ragioni ostative ambientali, non sarebbe altro che il frutto di una aprioristica posizione negativa nei confronti di qualsivoglia impianto fotovoltaico in zona agricola, in violazione dei principi legislativi codificati dal D.lgs. 387/2003;
Domanda la ricorrente anche la condanna della Regione al risarcimento del danno patito, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, riservandosi la quantificazione con separato atto.
Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del gravame ed evidenziando in sintesi:
- la preposizione dell’A.r.p.a., ai sensi della legge regionale istitutiva n.6/99, all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione ambientale della collettività;
- la discrezionalità dell’Amministrazione procedente di estendere la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 D.l.gs. 387/2003 anche all’A.r.p.a.;
- l’insussistenza di valide ragioni per discostarsi dal suddetto parere negativo, in considerazione della rilevanza delle criticità ambientali rilevate.
Si è costituita anche l’A.r.p.a., evidenziando l’infondatezza della pretesa del ricorrente, rilevando in sintesi:
- la conclusione della conferenza di servizi mediante specifico invito alla ricorrente di ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata dall’A.r.p.a.;
- la mancata ottemperanza a tale richiesta da parte della ricorrente;
- la sussistenza di incongruenze tra quanto esposto nello studio di impatto ambientale e le valutazioni dell’Autorità di Bacino, nonché tra gli elaborati progettuali ed i sopralluoghi effettuati;
- la natura non esaustiva, rispetto alle valutazioni ambientali, della determinazione della Provincia di Bari sullo screening , citando quale precedente ritenuto pertinente la sentenza n. 3493/2010 di questa Sezione.
All’esito della