TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-12, n. 202414242

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-12, n. 202414242
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414242
Data del deposito : 12 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2024

N. 14242/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16303/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16303 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del D.D. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Ministero della difesa ha nominato vincitore il maresciallo -OMISSIS-, secondo nella graduatoria degli idonei non vincitori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 giugno 2024 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con D.D. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Ministero della difesa indiceva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito, con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di otto posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli.

All’art. 17, comma 5, del bando veniva precisato che, “ nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso di altrettanti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria ”.

Il sig. -OMISSIS-, sottufficiale dell’Esercito Italiano, con il grado di sergente maggiore e in servizio permanente presso il -OMISSIS- Reggimento Artiglieria -OMISSIS- di stanza in-OMISSIS-, partecipava alla selezione, collocandosi primo tra gli idonei non utilmente collocati in graduatoria.

In data 5 settembre 2019, il maresciallo -OMISSIS-, vincitore del concorso, rinunciava alla nomina.

Con D.D. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Ministero della difesa nominava vincitore il maresciallo -OMISSIS-, secondo nella graduatoria degli idonei non vincitori.

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE, E IN PARTICOLARE, DELL'ART. 17, CO. 5, DEL BANDO DI CONCORSO INDETTO DAL MINISTERO DELLA DIFESA, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE, CON IL DECRETO DIRIGENZIALE -OMISSIS- DEL -OMISSIS- (G.U. 4^ SERIE SPECIALE N. 100 DEL 18-12-2018).

Col primo motivo, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione abbia illegittimamente nominato vincitore del concorso il maresciallo -OMISSIS-, in sostituzione del rinunciatario -OMISSIS-. Ciò in quanto dalle disposizioni del bando (artt. 1 e 17) risulterebbe in maniera chiara che, in caso di rinuncia al concorso di un partecipante risultato idoneo e vincitore, l’Amministrazione militare avrebbe dovuto nominare i concorrenti idonei, secondo l’ordine della graduatoria, con conseguente diritto alla nomina del ricorrente, classificatosi 1° degli idonei non vincitori di concorso;

II. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DELL'ART. 643, CO. 3, D.LGS. 15

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