TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-06-27, n. 202412922

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-06-27, n. 202412922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412922
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 12922/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07289/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7289 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell’Italia Centrale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12



per l'annullamento

- della determinazione nr. -OMISSIS- del 22 giugno 2020, notificata in data 24/06/2020, nella parte in cui dispone “la perdita del grado per rimozione”, con conseguente iscrizione, d'ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza nessun grado ex art. 2141 del Codice dell'Ordinamento Militare, a decorrere dal 24 giugno 2015, data di adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego;

- della comunicazione di avvio del procedimento di cui si ignorano estremi e contenuto, non essendo mai stata notificata al ricorrente;

- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso o conseguente ivi e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, compresi il foglio -OMISSIS- dell’11 ottobre 2019, rapporto finale di cui al foglio -OMISSIS- del 9 dicembre 2019 e la determinazione -OMISSIS- del 20 dicembre 2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centrale Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente di essere stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, confermata con sentenza della Corte di Appello dell'UI -OMISSIS- del 4 aprile 2018; e soggiunge che, in data 6 giugno 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la suindicata sentenza di Corte di Appello.

In data 22 giugno 2020, con Determinazione nr. -OMISSIS-, notificata il successivo 24 giugno, veniva disposta a carico del ricorrente la perdita del grado per rimozione, con conseguente iscrizione, d'ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano senza nessun grado ex art. 2141 del Codice dell'Ordinamento Militare, a decorrere dal 24 giugno 2015, data di adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego.

2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:

2.1) Violazione del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare.

In presenza dell’obbligo, per la procedente Amministrazione, di concludere il procedimento entro il termine globale perentorio di giorni 270 decorrenti dalla data della sentenza definitiva di condanna, osserva il ricorrente che, sebbene la Corte di Cassazione abbia emesso in data 6 giugno 2019 il dispositivo della sentenza con la quale dichiarava inammissibile il ricorso, l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento sanzionatorio della perdita del grado per rimozione solo in data 22 giugno 2020 (con successiva notifica in data 24 giugno 2020), con riveniente superamento del termine anzidetto.

2.2) Violazione del termine massimo di 90 giorni di inerzia tra un atto e l’altro del procedimento.

Se, ai sensi dell’art. 1392, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (COM), il procedimento disciplinare di stato conseguente a giudizio penale deve essere instaurato entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza formale della sentenza, nella vicenda all’esame tale termine non risulta rispettato, giacché – anche qualora la sentenza fosse stata acquisita dall'Amministrazione in data 26 luglio 2019 – il procedimento disciplinare è stato instaurato in data 20 dicembre 2019, con la determinazione di deferimento al Giudizio di una Commissione di disciplina.

Sarebbe, inoltre, stato violato il termine massimo di 90 giorni di inerzia tra un atto e l’altro del procedimento.

2.3) Contraddittorietà. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Sproporzione del provvedimento assunto

Nell’irrogare la sanzione disciplinare, non sarebbe stata effettuata una completa e autonoma valutazione della fattispecie concreta e del suo disvalore sul piano deontologico, tenendo conto della versione dei fatti fornita dal ricorrente in sede di procedimento disciplinare e fornendo una motivazione puntuale e approfondita delle ragioni che hanno determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado.

Da ciò discenderebbe, secondo la prospettazione di parte, l'assenza di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione espulsiva, non avendo l’Amministrazione considerato diverse circostanze rilevanti, quali la personalità del reo, il recupero morale del medesimo, il tempo effettivamente trascorso dalla commissione del reato.

2.4) Violazione del diritto di difesa

Al ricorrente è stata preclusa ogni possibilità di far valere le proprie ragioni in relazione alla misura espulsiva, ragioni che avrebbero potuto trovare adeguato spazio nel procedimento disciplinare; sostenendosi, in proposito, che al medesimo sarebbe stata preclusa una partecipazione attiva alla fase decisoria della procedura.

2.5) Violazione dell’art. 5 della legge n. 97 del 2001. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Mancato avvio del procedimento.

Nel provvedimento gravato non sarebbe stata esternata una compiuta motivazione delle ragioni per le quali l’Amministrazione ha inteso irrogare la sanzione più grave, in violazione del principio di gradualità della sanzione, laddove in tale atto vi è esclusivamente il riferimento alla fattispecie legale descrittiva dei fatti che danno luogo a destituzione.

Denuncia la parte anche la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto, nessuna comunicazione è stata fatta circa l'avvio del procedimento, nonché la violazione dell’art. 3 della stessa legge, in quanto la P.A. sarebbe stata tenuta ad osservare l’obbligo di motivazione del provvedimento da esso sancito.

3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. In data 16 maggio 2023, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato memorie difensive il 3 novembre 2023 ed il 4 maggio 2024.

5. Con deposito documentale effettuato alla data del 18 luglio 2023, parte ricorrente ha fornito prova dell’adempimento dell’ordine di notificazione del presente ricorso (in origine notificato presso la sede dell’intimata Amministrazione) presso l’Avvocatura dello Stato.

6. Va rammentato che, con ordinanza -OMISSIS- in data 26 ottobre 2023, questa Sezione ha ritenuto indispensabile acquisire l’intero novero degli atti del procedimento disciplinare, corredato da una articolata relazione di accompagnamento illustrante la scansione temporale degli atti, nonché la data nella quale l’Amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza (dispositivo e pronunzia completa) che ha concluso l’iter giudiziario che ha condotto alla definitiva condanna irrogata nei confronti del ricorrente.

L’incombente, come sopra disposto, veniva solo parzialmente attuato dall’Amministrazione a ciò onerata, atteso che dal deposito documentale effettuato dalla Guardia di Finanza in data 4 novembre 2023 è risultata:

- non soltanto assente alcuna relazione illustrante la scansione temporale degli atti che hanno connotato l’avvio ed il successivo svolgimento del procedimento disciplinare per cui è causa,

- ma, anche, non soddisfatta l’esigenza conoscitiva, dal Collegio pur puntualmente rappresentata, concernente la data esatta nella quale la procedente Amministrazione ha acquisito formale cognizione della sentenza conclusiva dell’iter giudiziario che ha interessato l’odierno ricorrente.

7. Alla stregua di quanto sopra rappresentato, con ordinanza -OMISSIS- in data 14 marzo 2024, questa Sezione ha rinnovato il già impartito ordine istruttorio.

L’incombente di cui sopra è stato compiutamente eseguito dall’Amministrazione, a ciò onerata, con deposito documentale effettuato alla data del 4 maggio 2024, accompagnato da articolata memoria esplicativa.

8. Il ricorso, trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2024, è infondato.

9. Viene, prioritariamente, all’esame la questione concernente l’osservanza, da parte della procedente Amministrazione, della scansione temporale che assiste l’attivazione e, di seguito, lo svolgimento del procedimento disciplinare.

9.1 Stabilisce, in proposito, l’art. 1392 del Codice dell’Ordinamento Militare (di cui al D.Lgs. 66/2010) che:

- “Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili che lo concludono, ovvero del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi