TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-07-09, n. 201909119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-07-09, n. 201909119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909119
Data del deposito : 9 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2019

N. 09119/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06431/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6431 del 2005, proposto da CA OM, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco OM e Alessandro Pallottino, con domicilio eletto presso lo studio di Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia, 12;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

IO MI, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del DPCM 23 gennaio 2004, di nomina della nuova Commissione v.i.a., di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con DPCM 25 marzo 1997 il Sig. CA OM veniva nominato componente della Commissione v.i.a., per 4 anni; con successivo DPCM 15 maggio 2001 l’interessato veniva nominato nuovamente componente di detta Commissione, per altri 4 anni; con DPCM 19 settembre 2002 tuttavia veniva revocata la nomina, tra gli altri, del Sig. OM, con nuove nomine sostitutive, ex art.6 della Legge n.145 del 2002.

L’interessato impugnava allora tale ultimo DPCM.

Con sentenza TAR Lazio, II, n.4447 del 2003 veniva accolto il relativo ricorso e per l’effetto annullata la revoca, per violazione dell’art.7 della Legge n.241 del 1990, trattandosi di atto discrezionale, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, per carenza di motivazione sull’idoneità tecnica del ricorrente; veniva di contro respinta la pretesa risarcitoria, considerando che l’annullamento della revoca aveva effetti ex tunc, con riconoscimento dunque di tutte le

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